Visualizzazione post con etichetta malasanità. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta malasanità. Mostra tutti i post

venerdì 7 novembre 2014

De iure condito: la decorrenza per la prescrizione dei danni da emotrasfusione

Interessante la  pronuncia della Corte di Appello di Milano nr 3347 del 20 settembre 2014 circa la decorrenza del termine di prescrizione per azionare la domanda risarcitoria da parte di chi ha contratto, per colpe altrui, una malattia da contagio.

Il caso di specie riguarda una donna  che nel 2003 proponeva domanda di indennizzo per le conseguenze di un contagio contratto a seguito di una emotrasfusione. Nel giudizio di primo grado veniva eccepita la prescrizione da parte del Ministero della Salute e degli altri convenuti in quanto il primo riscontro di positività al virus HCV si manifestava nel 1992 e, pertanto, la domanda rigettata.

I giudici d’Appello invece accolgono il ricorso confermando l’orientamento della Corte di Cassazione SS.UU. 576 del 2008 secondo il quale “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, ai sensi degli art. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.”


Vi è più che, le stesse Sezioni Unite, stabiliscono che il termine prescrizionale ben possa farsi decorrere dal momento della proposizione della domanda di indennizzo, in quanto appare plausibile che, a partire da quel momento il danneggiato abbia avuto piena percezione della lesione subita, nonché delle possibili conseguenze dannose.

venerdì 17 ottobre 2014

De iure condito: la responsabilità contrattuale (1218 c.c.) della struttura sanitaria e quella aquiliana (2043 c.c.) del medico

Interessante e destinata ad avere un seguito la sentenza del Giudice Gattari della I Sezione Civile del Tribunale di Milano che qualifica la responsabilità del medico come extracontrattuale ex art. 2043 codice civile secondo una più corretta interpretazione della cd legge Balduzzi (L. 189/2012), che è stata oggetto di diverse opzioni interpretative e applicazioni giurisprudenziali. Fino ad ora invece, l’orientamento giurisprudenziale riteneva che, tanto la responsabilità della struttura sanitaria come pure quella del medico dovessero essere inquadrate nell’inadempimento contrattuale ex art. 1218 codice civile.

La differenza interpretativa non è di poco conto. Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento da fatto illecito, ex art 2043 c.c. è di cinque anni contro i dieci della responsabilità contrattuale ex art. 1218. In più nel primo caso spetta al danneggiato l’onere della prova della responsabilità da malpractice medica.

Secondo l’insegnamento consolidato della giurisprudenza, avallato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 1/7/2002 n. 9556 e sent. 11/1/2008 n. 577), il rapporto che lega la struttura sanitaria (pubblica o privata) al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (cd contratto di “spedalità” o di “assistenza sanitaria”) che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti – con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13/4/2007 n. 8826) - e che ha ad oggetto l’obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero ecc.).

Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l’inadempimento e/o per l’inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell’opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni – esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario – e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell’art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

Il giudice meneghino pone l’accento proprio sull’art. 3 della legge (“Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie”) che prevede al comma 1 “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.

E da qui muove la sua innovazione interpretativa asserendo che solo così è possibile perseguire l’obiettivo precipuo del legislatore che aveva espressamente inteso contenere la spesa pubblica e arginare il fenomeno della “medicina difensiva”, sia attraverso una restrizione delle ipotesi di responsabilità medica (spesso alla base delle scelte diagnostiche e terapeutiche “difensive” che hanno un’evidente ricaduta negativa sulle finanze pubbliche) sia attraverso una limitazione dell’entità del danno biologico risarcibile al danneggiato in caso di responsabilità dell’esercente una professione sanitaria.

Di seguito il testo integrale della sentenza

venerdì 3 ottobre 2014

De iure condito: “il risarcimento del danno non patrimoniale va commisurato alla vita reale del danneggiato”.

Cosi confermano gli ermellini di Piazza Cavour con la sentenza nr 19864 del 22 settembre 2014. Il caso riguardava il risarcimento di un danno da responsabilità professionale medica, dovuto a imperizie nella gestione del parto e assistenza post parto.  Il risarcimento del danno non patrimoniale, è stato proporzionalmente diminuito dai giudici di merito, in base alla reale durata della vita del piccolo malcapitato, rifacendosi al principio ispiratore di un’altra nota sentenza della stessa corte la 26973 del 2008 (una delle 4 gemelle ai più note come le “Sentenze di San Martino” ).

Di seguito le motivazioni dei togati:

“INFONDATI risultano il secondo ed il terzo motivo nella parte in cui impugnano la cd riduzione del danno, sostenendo che il considerare nel quantum il danno reale, come danno permanente che dura quanto dura la vita del menomato, implica la violazione del principio primo, costituzionalmente protetto, della personalizzazione del danno.
Le sezioni unite civili della CASSAZIONE, nella sentenza 11 novembre 2008 n.26973, nel preambolo sistematico, ai punti 4.8 e 4.9 stabiliscono due principi che si integrano logicamente, il primo, generale, secondo cui il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, e la persona è l'essere vivente che viene leso, anche mortalmente, ed il secondo principio di coerenza esprime la necessità che il risarcimento equo del danno ingiusto non ecceda il danno reale.
In questo senso il principio di personalizzazione è intrinseco od ontologicamente conformato alla lesione della salute come circostanziata e valutata nella sua gravità secondo i criteri della medicina legale e della scienza medica, mentre il criterio del contenimento, ad evitare generose liquidazioni, appare come criterio estrinseco, che è diretto ad evitare proprio nel campo della categoria del danno non patrimoniale l'introduzione di voci atipiche che ampliano la tutela, senza alcun riferimento ad interessi della persona o a beni della vita rilevanti.
Orbene nella fattispecie in esame il delimitare alla vita reale la misura del danno non patrimoniale, non attiene alla personalizzazione, ma ad un dato obbiettivo, che influisce sul quantum, mentre altri aspetti di questa vita menomata possono venire in considerazione se dedotti e provati, e non solo per la vittima primaria ma come danno parentale.

IN QUESTO senso i quesiti proposti non valgono ad evidenziare né errores in iudicando né vizi della motivazione e dunque resta ferma la valutazione dei giudici del merito, nell'ambito di una valutazione equitativa e circostanziata, che non ha compresso il principio primo della personalizzazione.”

martedì 15 luglio 2014

Aggiornati gli importi per i danni micropermanenti in ambito RCA e Malasanità


Il nuovo punto di IP vale € 795,91

Il nuovo valore di un giorno di inabilità assoluta è pari a € 46,43

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; Visto, in particolare
, l’art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita’ derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attivita’ produttive (ora dello sviluppo economico) in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall’ISTAT; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con il quale e’ stato istituito il Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto-l egge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; Visto l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 133 dell’11 giugno 2014; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 6 giugno 2013, adottato ai sensi dell’art. 139, comma 5, del Codice delle assicurazioni private, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2013; Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 giugno 2013, applicando la maggiorazione dello 0,5% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2014; Decreta:

Art. 1   A decorrere dal mese di aprile 2014, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 6 giugno 2013,
sono aggiornati nelle seguenti misure:

- settecentonovantacinque euro e novantuno centesimi per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);

- quarantasei euro e quarantatre centesimi per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilita’ assoluta, di cui alla lettera b).

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 giugno 2014.

Il Ministro: Guidi

giovedì 10 aprile 2014

La Legge Balduzzi (289/2012) non può essere intesa come abolitio criminis per il ginecoloco che ritarda il taglio cesareo e provoca la morte del feto

A stabilirlo sono gli ermellini di Piazza Cavour con la sentenza nr 15495 del 7 aprile 2014, con la quale respingevano il ricorso di un ginecologo avverso il giudizio di colpevolezza della Corte di Appello.

I togati della Suprema Corte ritengono infatti che, nel caso di specie, il medico avesse tardivamente attivato i meccanismi di urgenza per l’esecuzione del taglio cesareo che, se eseguito tempestivamente avrebbe evitato l’exitus intrauterino. Le linee guida cui lo stesso avrebbe dovuto attenersi suggeriscono un immediato intervento chirurgico in caso di brachicardia del feto. Ciò nonostante, l’imputato, ha tralasciato i segni di sofferenza evidenti al tracciato tococardiografico per oltre due ore e mezzo.


Si legge nelle motivazioni che: “la condotta omissiva del professionista integrasse uno specifico profilo di colpa per imperizia, anche in riferimento alla mancata osservanza delle linee guida disciplinanti lo specifico settore di attività; con la precisazione che il grado della colpa risultava di particolare gravità, stante la protratta durata temporale della condotta omissiva da parte dello specialista, rispetto al comportamento di elezione, che risultava imposto dalle regole tecniche”.

venerdì 28 febbraio 2014

Errori in corsia: V rapporto Medmal di Marsh

Pubblicato il V rapporto Medmal a cura di Marsh, in ambito di responsabilità professionale sanitaria, su un campione di 96 strutture sanitarie pubbliche italiane. Il campione esaminato conta 2.430.570 ricoveri all’anno, 64.895 posti letto, 37.751 medici e 89.461 infermieri. Dal rapporto si evince che nel 2012 c’è stato un aumento del numero medio di sinistri per struttura dell’1,76%. Pari a 61 sinistri all’anno per ospedale.

I reparti maggiormente interessati dagli “errori” sono da sempre ortopedia, traumatologia, pronto soccorso. Ma, si registrano aumenti anche nei reparti di ostetricia e ginecologia e a seguire neurochirurgia, oncologia e cardiochirurgia.

La maggior parte delle richieste di risarcimento danni (il 55,4%) proviene dal Nord Italia. Il costo medio dei risarcimenti ammonta ad € 55.000,00 ed il risarcimento più alto a € 4.600.000,00.

L’evento più frequentemente denunciato è l’errore chirurgico (27,2%) seguito dall’errore diagnostico (19,3%) e da quello terapeutico (10,5%). Il 41% degli errori diagnostici e il 25% degli errori chirurgici vengono denunciati entro 6 mesi dall’accadimento. Il 95% degli eventi avversi vengono denunciati entro 6 anni dalla data di accadimento.


In ultimo, secondo le risultanze del campione analizzato da Marsh, il 35,6% delle pratiche viene definito entro un anno dalla data di apertura mentre circa l’80% entro 3 anni.

mercoledì 26 giugno 2013

Slitta l'iter di approvazione del DPR Tagliarisarcimenti

Ieri sono state approvate dall'Aula della Camera e dal sottosegretario ai rapporti col parlamento in rappresentanza del Governo, le mozioni di PD e PDL, sulla sospensione dell'iter di approvazione del  decreto cosiddetto "taglia risarcimenti". Quello che prevede l'adozione (ex art. 138 del codice delle assicurazioni) di una tabella unica nazionale per il risarcimento dei danni fisici macro permanenti (oltre il 9% di invalidità). L'impegno preso è quello di  una riconsiderazione dell'intera materia, proseguendo i lavori del tavolo tra le categorie e la associazioni interessate dando spazio a un confronto nelle Commissioni parlamentari ed eventualmente un'indagine conoscitiva.
E' opportuno segnalare che sono state anche respinte però, le mozioni che richiedevano l'adozione delle Tabelle del Tribunale di Milano, quale valido riferimento nazionale, peraltro come già sancito dalla Corte di Cassazione a più riprese.
Vedremo quale sarà l'esito di questi ulteriori confronti. Se prevarranno gli interessi delle compagnie o quelli costituzionalmente garantiti dei danneggiati!

venerdì 5 aprile 2013

Illustrissimo Presidente non firmi il D.P.R.


Ecc.mo
Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano
Palazzo del Quirinale
00187 – ROMA


OGGETTO: PETIZIONE CONTRO L’EMANAZIONE DEL D.P.R., AVENTE AD OGGETTO IL REGOLAMENTO RECANTE LE TABELLE DELLE MENOMAZIONI ALL’INTEGRITA’ PSICOFISICA AI SENSI DEGLI ARTT. 138 E 139 COD. ASS. PRIV. (SINISTRI STRADALI E RESPONSABILITA’ MEDICA), SECONDO LO SCHEMA PROPOSTO DAL GOVERNO NEL MARZO 2013.

Illustrissimo Presidente della Repubblica,
Si domanda con la presente di non procedere all’emanazione del d.P.R. in oggetto per le seguenti ragioni:
1    per tutti i casi di lesioni personali di non lieve entità (comprese le menomazioni gravissime) i criteri proposti dal Governo comporterebbero una significativa e grave svalutazione dei danni non patrimoniali subiti dalle vittime di sinistri stradali e di responsabilità medica; in particolare, si preannunciano gravi diminuzioni della tutela risarcitoria dei cittadini rispetto ai parametri di cui alle “tabelle milanesi” condivise dalla Cassazione quali criteri da applicarsi a livello nazionale da parte dei giudici; tale svalutazione discende dalla combinazione dei seguenti fattori: a) valore base del danno biologico significativamente più basso rispetto ai valori ritenuti equi dalla Cassazione; b) inclusione, da parte del Governo, della liquidazione dei pregiudizi morali e esistenziali entro la personalizzazione del danno biologico, che è limitata dall’art. 138 Cod. Ass. Priv. nella misura massima del 30% (nelle tabelle milanesi la misura massima, per le lesioni superiori al 34% di invalidità permanente è del 75%, dunque con uno scarto del 45% che si somma allo scarto già sussistente tra i valori di base per il danno biologico; nei casi più gravi si perverebbe ad oltre il 50% di potenziale diminuzione dei risarcimenti);

2   tale svalutazione darebbe luogo ad un’ingiustificata ed irrazionale discriminazione (in violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.) tra le vitttime di sinistri stradali e medici da un lato e dall’altro lato i danneggiati da ogni altro tipo di incidente (per esempio: danni da anomalie stradali; infortuni sul lavoro; incidenti sportivi, ecc.), questi ultimi assoggettati alle tabelle milanesi;

3      il Governo è arrivato a definire il danno morale come “eventuale” (sic!), quando invece è notorio, in primo luogo a livello medico-legale, come alle menomazioni della salute  si associno sempre l’offesa morale e la lesione della dignità personale;

4  al comma 6 dell’art. 1 dello schema di d.P.R. si prevede, in esclusivo favore delle compagnie assicuratrici, l’applicazione retroattiva dei nuovi parametri anche ai giudizi in corso (!); sennonché questa grave disposizione, come epppure fu evidenziato al Governo nel luglio 2012 (e questo non ha illustrato all’Ecc.mo Presidente nella documentazione allegata allo schema proposto), si pone in manifesto e insanabile contrasto con il Codice delle Assicurazioni Private e con la legge delega che non avevano previsto e non prevedono tale retroattività, ciò in piena conformità al principio generale dell’irretroattività della legge sancito dall’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale (cfr. del resto già Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2009, n. 11048); la penalizzante disposizione proposta dal Governo viola manifestamente gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. e l’art. 11 preleggi, con la conseguenza che essa non sarebbe neppure tale da produrre le certezze auspicate, bensì, all’opposto, una stagione di contrasti giurisprudenziali e di rimessioni alla Corte costituzionale; aggiungasi che tale comma dello schema di d.P.R. viola anche le indicazioni provenienti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nelle pronunce del 6 ottobre 2005 Draon c. Francia e Maurice c. Francia, che espressamente ha sancito l’irretroattività delle disposizioni che limitino il risarcimento dei danni alla persona per violazione dell’art. 1 del Protocollo 1 della Convenzione;

5    si contesta ad ogni modo la illegittimità costituzionale ex artt. 76 e 77, comma 1, Cost. dell’attuazione delle deleghe legislative previste dall’art. 138 Cod. Ass. Priv. relativamente alla perdisposizione delle tabelle, atteso che è ampiamente decorso il termine generale di ventiquattro mesi, decorrente dall’1 gennaio 2006, fissato dal predetto Codice per la promulgazione, da parte del Governo, delle disposizioni di attuazione (art. 335, comma 2, Cod. Ass. Priv.), dovendosi soprattutto evidenziare che l’art. 76 Cost. sancisce che l’esercizio della funzione legislativa può essere delegato all’Esecutivo soltanto “per tempo limitato” (per l’appunto individuato dal Cod. Ass. Priv. in ventiquattro mesi): in altri termini, è dall’1 gennaio 2009 che il Governo è decaduto dal potere di promuovere il d.P.R. qui contestato;

6  peraltro, occorrerà considerare l’incostituzionalità, ex artt. 76 e 77 Cost., dell’art. 138 Cod. Ass. Priv., laddove prevede il limite massimo alla personalizzazione del danno biologico del 30%, limite introdotto dal Governo del 2005 in manifesta violazione della legge delega (che non lo prevedeva!), senza neppure averlo previsto nello schema di decreto legislativo che fu sottoposto al vaglio del Consiglio di Stato e del Parlamento (l’Esecutivo inserì tale vessatoria e incostituzionale limitazione a suo totale piacimento e fuori da qualsivoglia delega!);

7    va pure evidenziato come alla redazione delle tabelle medico-legali parteciparono in via pressoché esclusiva consulenti “centrali” e “fiduciari” di assicurazioni, nonché rappresentanti di imprese assicuratrici non dotati di alcuna competenza medico-legale; queste, peraltro, sono in contrasto con le tabelle medico-legali di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 38/2000 che eppure riguardano la valutazione dello stesso danno biologico;

8     nel suo complesso il d.P.R., qualora emanato, verrebbe a violare e seriamente compromettere il diritto al risarcimento integrale del danno, ricordandosi quanto statuito dalla Consulta (Corte cost., 14 luglio 1986, n. 184): “Quand’anche si sostenesse che il riconoscimento, in un determinato ramo dell’ordinamento, d’un diritto subiettivo non esclude che siano posti limiti alla sua tutela risarcitoria […] va energicamente sottolineato che ciò, in ogni caso, non può accadere per i diritti e gli interessi dalla Costituzione dichiarati fondamentali. […] La solenne dichiarazione della Costituzione si ridurrebbe ad una lustra, nelle ipotesi escluse dalla tutela risarcitoria: il legislatore ordinario rimarrebbe arbitro dell’effettività della predetta dichiarazione costituzionale. […] Dalla correlazione tra l’art. 32 Cost. e l’art. 2043 c.c., è posta, dunque, una norma che, per volontà della Costituzione, non può limitare in alcun modo il risarcimento del danno biologico”;

9   inoltre, laddove si emanasse il d.P.R., verrebbe disattesa la volontà del Parlamento che il 26 ottobre 2011, con la mozione Pisicchio (approvata con 428 voti a favore e 6 contrari) aveva dato la indicazione chiara di utilizzare quale parametro di riferimento nazionale per il risarcimento del danno alla persona la tabella del Tribunale di Milano (aggiornata proprio nel marzo 2013);

10 va altresì ricordato il contenuto del messaggio ex art.74 Cost. con il quale il Presidente della Repubblica il 28 febbraio 1992 rinviò alle Camere la legge che, in materia di assicurazione obbligatoria r.c.a., gli era stata sottoposta per la firma: “La legge … stabilisce che i criteri per il risarcimento dei danni siano determinati con decreto del Ministro dell’industria, sentito l’ISVAP e le competenti Commissioni parlamentari. Innanzitutto non può non sorprendere che il Parlamento abdichi alla formulazione positiva di criteri di liquidazione dei danni, riservandosi unicamente un limitato spazio consultivo, nei confronti di un Ministro di settore. Il risarcimento del danno rappresenta il risvolto patrimoniale di diritti fondamentali, quali il diritto alla vita e il diritto alla salute. E’ proprio nella tutela efficace di diritti di tal fatta che continuano a trovare il loro maggior significato di garanzia di cittadini istituti costituzionali quali la riserva di legge o principi generali, certo  costituzionalizzati, quali quello di legalità sostanziale, basilari dello Stato di diritto. Non sembra, dunque, che la legge del Parlamento, soprattutto in materia di tale rilievo costituzionale, possa prescindere dall’offrire agli organi di governo quantomeno i principi della loro attività di settore, normativa o amministrativa, perché questa sia legale e possa essere apprezzata dagli organi giurisdizionali in sede di contenzioso amministrativo o ordinario”;

11  è chiaro da tutte queste indicazioni che l’emanazione del d.P.R. qui contestato, svilendo il risarcimento del danno alla persona e palesando gravi profili di incostituzionalità, nonché stimolando intrepretazioni dottronali e giurisprudenziali protese a aggirarlo, inciderà negativamente sul contenzioso in corso e futuro, generando così gravi incertezze tra danneggiati, magistrati, avvocati e imprese assicuratrici, ciò in un momento storico che annovera una crisi senza precedenti della Giustizia civile tale già da penalizzare le stesse vittime;

12  tutti questi rilievi non sono stati minimamente considerati dal Consiglio di Stato, chiamato a esprimere il proprio giudizio nel 2011 su un diverso schema di d.P.R.;

13 infine, non valga a giustificare l’emanazione del provvedimento in oggetto l’unica vera giustificazione addotta dal Governo, e cioè che grazie a queste tabelle le imprese assicuratrici provvedereanno a diminuire i premi delle polizze: infatti, nonostante il particolare favor del legislatore dell’ultimo decennio, si è assistito costantemente all’incremento delle polizze; deve peraltro rilevarsi come assicurati e danneggiati non siano soggetti tra loro sovrapponibili e come l’emamando d.P.R., in seguito alla conversione in legge del decreto-legge n. 189/2012 (altro attentato alla Costituzione), riguardi anche le vittime di sinistri medici in alcun modo interessate dalla questione dei premi delle polizze r.c.a.

14Per tutte queste ragioni si domanda alla Vostra Signoria Illustrissima di non acconsentire all’emanazione del d.P.R., illegittimo nella forma e vessatorio ed ingiusto nella sostanza, svalutando la tutela risarcitoria di diritti fondamentali protetti dalla nostra Costituzione.

mercoledì 23 gennaio 2013

Per il chirurgo estetico c’è l’obbligo di risultato


A stabilirlo il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza nr 399 del 24 dicembre 2012. Il caso riguarda un intervento di addominoplastica estetica, che ha residuato sulla paziente che vi si è sottoposta, una brutta e vistosa cicatrice. Secondo l’orientamento dei giudici, chi si rivolge al chirurgo plastico la fa con finalità estetiche ovvero con l’intenzione di rimuovere un difetto e non di curare una malattia.
“…dunque intende conseguire un risultato preciso, precipuo e determinato, ed a tale volontà di norma aderisce il chirurgo, non di rado proponendo al paziente anche diverse soluzioni circa i risultati conseguibili.
Ne consegue che il risultato rappresentato dal miglioramento estetico dell'aspetto del paziente non è solo un motivo, ma entra a far parte del nucleo causale del contratto, e ne determina la natura…”.

Il risarcimento ottenuto è stato pari al costo di un nuovo intervento di chirurgia plastica per la rimozione della cicatrice e della sola inabilità temporanea. Nessun risarcimento per il danno morale.

Il focus sull’obbligo di mezzi e obbligo di risultati
Si usa tradizionalmente distinguere tra le obbligazioni di mezzi e le obbligazioni di risultato, in relazione al fatto che oggetto dell'obbligazione sia una prestazione connotata dalla diligenza di cui all'art. 1176 cc ovvero un risultato a prescindere dalle modalità adempitive.

L'oggetto dell'obbligazione di mezzi è, dunque, una prestazione conforme al criterio della diligenza di cui all'art. 1176 c.c. a prescindere dal raggiungimento di un determinato risultato mentre l'oggetto dell'obbligazione di risultato è, per l'appunto, il conseguimento del risultato stesso.

La distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, secondo l'impostazione tradizionale, ha riflessi, in particolar modo sul riparto dell'onere della prova relativa all'esatto adempimento dell'obbligazione in quanto la prova dell'inadempimento, nell'ambito delle obbligazioni di mezzi, graverebbe sul creditore che sarebbe tenuto a dimostrare che la prestazione non è stata conforme a diligenza, mentre, nelle obbligazioni di risultato, una volta dimostrato il titolo della pretesa contrattuale, sarebbe il debitore a dover dimostrare che il risultato è stato raggiunto ovvero non è stato raggiunto per causa non imputabile ex art. 1218 c.c.

mercoledì 29 agosto 2012

Spending review: ecco come risparmiare sui risarcimenti da malpractice!



Ve lo ricordate? Sul post del  9 luglio dal titolo “Assemblea annuale ANIA: historia se repetit”, mettevo in evidenza che, dulcis in fundo alla relazione del presidente alla consueta assemblea annuale dell’ANIA, c’era la richiesta dell’elaborazione di una tabella per il risarcimento del danno da responsabilità professionale medica. Obiettivo: ridurre i risarcimenti.
Da richiesta a bozza di decreto il passo è breve, per alcuni. Ed ecco quindi che si materializza all’interno della bozza del “Decretone sanità” a firma del Ministro, Professor Balduzzi, assieme ad una riduzione della responsabilità dei camici bianchi.
 
Ecco il testo, senza commenti, dell’articolo 3 della bozza del decretone:

ART. 3

(Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie)

1. L’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, risponde dei danni derivanti da tali attività solo nei casi di dolo e colpa grave.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), le Federazioni Nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell’articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni della legge 14 settembre 2011, n.148, al fine di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:

a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l’obbligo, in capo ad un Fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione per danni derivanti dall’attività medico professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, e comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;

b) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario;

c) individuare parametri oggettivi per il risarcimento del danno biologico.

3. Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentite altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente.

4. Gli albi dei consulenti tecnici d’ufficio di cui all’articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell’area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche.

5. Dall’applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

giovedì 15 marzo 2012

Malasanità: i medici quasi sempre assolti


La commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario, presieduta da Leoluca Orlando, ha reso noti i risultati di un indagine sulla responsabilità penale del medico, in particolare del ginecologo. La “sentenza” è chiara: quando in gioco c’è la libertà personale del professionista i criteri di giudizio sono rigorosi e le condanne rarissime. L’indagine svolta ha riguardato principalmente l’esito dei procedimenti relativi ai capi di accusa per lesione ed omicidio colposo con particolare riguardo all’attività sanitaria in ambito ostetrico – ginecologica. Su 240 provvedimenti (in carico a 54 procure analizzate) in capo a personale sanitario il 98,8% risultano conclusi con una archiviazione, solo due con una condanna ed una con una assoluzione. Il record di procedimenti sia per lesioni che per omicidio colposo spetta al sud, col primato di Reggio Calabria che registra il 36,11% di procedimenti sul totale per lesioni colpose, a carico dei medici ginecologi. Ma l’esito non cambia. Il 99,1% si conclude comunque con l’archiviazione.

Di seguito le tabelle delle indagine pubblicate su un articolo de “Il sole 24 ore” del 12 gennaio scorso.




mercoledì 22 febbraio 2012

Le assicurazioni rifuggono la sanità italiana


I premi delle polizze per i medici crescono vertiginosamente senza possibilità di ritorno. Le motivazioni sono presto individuate nella seconda edizione del Medmal Claims Italia a cura di  Emanuele Patrini, Healthcare Practice Leader Marsh. Lo studio ha preso in esame le richieste di risarcimento danni ricevute da circa 75 strutture sanitarie nel portafoglio del broker Marsh, appunto, dal 2004 al 2009. Sono circa 20000 le richieste ricevute. Un numero impressionante come pure i costi delle polizze: 60 euro a ricovero, 2.233 euro a letto, 3.690 euro a medico e 1.630 euro a infermiere. Tanto ci vuole per ogni ospedale pubblico italiano a garantirsi le coperture assicurative di rito. Il costo per ricovero, passato dai 46,66 euro dello scorso anno ai 59,71 euro attuali, con un aumento del 27,97% è quello che ha fatto registrare l’incremento più significativo.
I dati dell’elaborato contano una media di 65 richieste all’anno per ciascuna struttura assicurata da Marsh, di cui 54 (circa l’82%) riguardano i danni subiti dai pazienti, 7 (circa il 10%) riguardano i danni subiti dai visitatori e solo 2 (circa il 3%) riguardano gli operatori.
Tra le principali tipologie di malpractice denunciate e per le quali sono state azionate le richieste risarcitorie, figurano gli errori chirurgici (25%), quelli diagnostici (16%), i terapeutici (13%), le cadute di pazienti o visitatori (11%), i danni a materiali e attrezzature (7%), smarrimenti e furti (5%).
Ad ostetricia, il triste primato, per il più alto risarcimento corrisposto: 2.124.000 euro ed anche quello per il valore medio liquidato per specialità che è pari a 102.000 euro ad evento. Seguono chirurgia generale con 34.592 euro e pronto soccorso con 33.880 euro.
Un altro dato significativo dello studio è quello che riguarda la velocità di definizione delle 20000 vertenze che hanno interessato il quinquennio 2004/2009. Solo il 24% infatti sono state definite. Il 20% è stato archiviato senza seguito mentre la maggior parte oltre il 50% è ancora in attesa di definizione.
Un’ultima importante evidenza: la maggiore specializzazione paga sempre. Anche in questo ambito infatti, le strutture sanitarie mono specialistiche hanno la minor spesa per i costi assicurativi, rispetto a policlinici e aziende ospedaliere universitarie.