Visualizzazione post con etichetta responsabilità contrattuale. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta responsabilità contrattuale. Mostra tutti i post

venerdì 17 ottobre 2014

De iure condito: la responsabilità contrattuale (1218 c.c.) della struttura sanitaria e quella aquiliana (2043 c.c.) del medico

Interessante e destinata ad avere un seguito la sentenza del Giudice Gattari della I Sezione Civile del Tribunale di Milano che qualifica la responsabilità del medico come extracontrattuale ex art. 2043 codice civile secondo una più corretta interpretazione della cd legge Balduzzi (L. 189/2012), che è stata oggetto di diverse opzioni interpretative e applicazioni giurisprudenziali. Fino ad ora invece, l’orientamento giurisprudenziale riteneva che, tanto la responsabilità della struttura sanitaria come pure quella del medico dovessero essere inquadrate nell’inadempimento contrattuale ex art. 1218 codice civile.

La differenza interpretativa non è di poco conto. Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento da fatto illecito, ex art 2043 c.c. è di cinque anni contro i dieci della responsabilità contrattuale ex art. 1218. In più nel primo caso spetta al danneggiato l’onere della prova della responsabilità da malpractice medica.

Secondo l’insegnamento consolidato della giurisprudenza, avallato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 1/7/2002 n. 9556 e sent. 11/1/2008 n. 577), il rapporto che lega la struttura sanitaria (pubblica o privata) al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (cd contratto di “spedalità” o di “assistenza sanitaria”) che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti – con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13/4/2007 n. 8826) - e che ha ad oggetto l’obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero ecc.).

Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l’inadempimento e/o per l’inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell’opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni – esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario – e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell’art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

Il giudice meneghino pone l’accento proprio sull’art. 3 della legge (“Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie”) che prevede al comma 1 “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.

E da qui muove la sua innovazione interpretativa asserendo che solo così è possibile perseguire l’obiettivo precipuo del legislatore che aveva espressamente inteso contenere la spesa pubblica e arginare il fenomeno della “medicina difensiva”, sia attraverso una restrizione delle ipotesi di responsabilità medica (spesso alla base delle scelte diagnostiche e terapeutiche “difensive” che hanno un’evidente ricaduta negativa sulle finanze pubbliche) sia attraverso una limitazione dell’entità del danno biologico risarcibile al danneggiato in caso di responsabilità dell’esercente una professione sanitaria.

Di seguito il testo integrale della sentenza

venerdì 12 settembre 2014

De iure condito: “non sono opponibili ai danneggiati eccezioni derivanti dalla polizza”.

Ci occupiamo oggi del contenuto della sentenza della III Sezione Civile della Corte di Cassazione nr 18308 del 27/08/2014. Il caso riguarda la richiesta di risarcimento danni avanzata iure proprio dai congiunti di un soggetto deceduto in un incidente stradale. L’auto a bordo del quale viaggiava in qualità di trasportato finisce fuori strada, a causa della stato di ebrezza del suo conducente - peraltro sprovvisto al momento della regolare patente di guida perché sequestrata - , arrestando la corsa contro un muro ed un palo della luce. La peculiarità del caso risiede nel fatto che il trasportato deceduto era anche proprietario e assicurato del veicolo. E che, aveva, pur consapevole dello stato di alterazione psicofisica, concesso al suo amico la guida della vettura.

E’ noto che la copertura assicurativa per la circolazione dei veicoli è inoperativa allorquando alla guida si trovi un conducente in stato di ebrezza, che abbia assunto sostante stupefacenti o sprovvisto del regolare permesso di guida. E proprio su tale assunto si fondava la negazione del risarcimento ai congiunti del danno patrimoniale da parte dei giudici della Corte di Appello di Lecce.

Gli ermellini di Piazza Cavour ci ricordano invece che:

“Va al riguardo anzitutto osservato che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la clausola del contratto di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli prevedente l’inoperatività della garanzia nel caso in cui il veicolo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona non munita della prescritta patente di guida è inopponibile, trattandosi di eccezione derivante dal contratto, dall’assicuratore al terzo danneggiato che si avvalga nei suoi confronti dell’azione diretta per il risarcimento ai sensi dell’art. 18 L. n. 990 del 1969. Stante l’impronta pubblicistica dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli e dei natanti, tale norma sancisce invero l’autonomia del diritto del terzo danneggiato rispetto al diritto dell’assicurato danneggiante nei rispettivi rapporti con l’assicuratore, salva la rivalsa di quest’ultimo, quando abbia risarcito il danno nei confronti dell’assicurato”.


“Orbene il suindicato principio trova senz’altro applicazione anche allorquando come nella specie il trasportato, deceduto all’esito di sinistro stradale cagionato - in tutto o in parte - da conducente che si trovi in una delle condizioni previste dalla clausola contrattuale di inoperatività della polizza, fosse anche proprietario dell’autovettura, nonché titolare del contratto di relativa assicurazione per la r.c.a. e i suoi congiunti facciano valere danni subiti iure proprio..”

giovedì 5 settembre 2013

Per il Comune nessun obbligo di custodia nei parcheggi di scambio, anche se a pagamento

Se il cartello “parcheggio incustodito” è ben visibile dagli utenti, prima del pagamento e dell’ingresso nell’area di sosta, tanto è sufficiente per escludere l’obbligo di custodia del comune che gestisce (o affida in gestione) un’area di sosta a pagamento.  A stabilirlo gli ermellini di Piazza Cavour con la sentenza 14067/2103 che richiamano un precedente proprio del 2011, nr 14319.

Di seguito uno stralcio della citata sentenza:


“L’istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell’ articolo 7, comma 1, lettera e), del Dlgs 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada), non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso ‘parcheggio incustodito’ è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.), perché l’esclusione attiene all’oggetto dell’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. (senza che sia necessaria l’approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi dell’art. 1341, secondo cod. civ., non potendo presumersene la vessatorietà), e l’univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente, al fine di costituire l’obbligo di custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona fede ovvero al principio della tutela dell’affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio stesso (quali, ad esempio, l’adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, di dispositivi o di personale di controllo), potendo queste ascriversi all’organizzazione della sosta. Ne consegue che il gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell’area all’ uopo predisposta.”

giovedì 20 giugno 2013

Per la colpa dello studente, anche se maggiorenne, ne risponde la scuola

Particolare la sentenza nr 11751 del 15.05.2013 estesa dagli ermellini di Piazza Cavour. La vicenda parte 15 anni fa, in un Liceo artistico, veneziano: durante una recita natalizia, un alunno appicca il fuoco per scherzo alle ali d'angelo indossate dalla compagna per la scena. Nell'intento di spegnere le fiamme interviene una seconda studentessa il cui costume prendere fuoco a sua volta, con conseguenti gravi ustioni sul suo corpo, con esiti deturpanti. 
Dopo il rigetto della domanda dal giudice di primo grado  che asseriva che, stante la maggiore età dell’alunno che ha commesso l’illecito non trovava applicazione nei confronti dell’istituto il novellato dell’art 2048 codice civile.

Dopo l’accoglimento in appello arriva la chiosa della Cassazione:


“La domanda e l'accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola - nella specie statale - fondano un vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, appartenenti all'apparato organizzativo dello Stato, accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento, anche quali educatori e precettori del comportamento civile e della solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti, e da inculcare senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell'allievo”.

mercoledì 23 gennaio 2013

Per il chirurgo estetico c’è l’obbligo di risultato


A stabilirlo il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza nr 399 del 24 dicembre 2012. Il caso riguarda un intervento di addominoplastica estetica, che ha residuato sulla paziente che vi si è sottoposta, una brutta e vistosa cicatrice. Secondo l’orientamento dei giudici, chi si rivolge al chirurgo plastico la fa con finalità estetiche ovvero con l’intenzione di rimuovere un difetto e non di curare una malattia.
“…dunque intende conseguire un risultato preciso, precipuo e determinato, ed a tale volontà di norma aderisce il chirurgo, non di rado proponendo al paziente anche diverse soluzioni circa i risultati conseguibili.
Ne consegue che il risultato rappresentato dal miglioramento estetico dell'aspetto del paziente non è solo un motivo, ma entra a far parte del nucleo causale del contratto, e ne determina la natura…”.

Il risarcimento ottenuto è stato pari al costo di un nuovo intervento di chirurgia plastica per la rimozione della cicatrice e della sola inabilità temporanea. Nessun risarcimento per il danno morale.

Il focus sull’obbligo di mezzi e obbligo di risultati
Si usa tradizionalmente distinguere tra le obbligazioni di mezzi e le obbligazioni di risultato, in relazione al fatto che oggetto dell'obbligazione sia una prestazione connotata dalla diligenza di cui all'art. 1176 cc ovvero un risultato a prescindere dalle modalità adempitive.

L'oggetto dell'obbligazione di mezzi è, dunque, una prestazione conforme al criterio della diligenza di cui all'art. 1176 c.c. a prescindere dal raggiungimento di un determinato risultato mentre l'oggetto dell'obbligazione di risultato è, per l'appunto, il conseguimento del risultato stesso.

La distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, secondo l'impostazione tradizionale, ha riflessi, in particolar modo sul riparto dell'onere della prova relativa all'esatto adempimento dell'obbligazione in quanto la prova dell'inadempimento, nell'ambito delle obbligazioni di mezzi, graverebbe sul creditore che sarebbe tenuto a dimostrare che la prestazione non è stata conforme a diligenza, mentre, nelle obbligazioni di risultato, una volta dimostrato il titolo della pretesa contrattuale, sarebbe il debitore a dover dimostrare che il risultato è stato raggiunto ovvero non è stato raggiunto per causa non imputabile ex art. 1218 c.c.

mercoledì 14 marzo 2012

Liberalizzazioni: novità anche per il risarcimento del furto.


Nell’ oramai famigerato decreto per le liberalizzazioni, approvato in senato ed in attesa di giudizio nell’altro ramo del parlamento, ha trovato spazio anche una novità che riguarda il risarcimento del furto di un veicolo a motore. Infatti non ci sarà più la necessità per il malcapitato di produrre tra i vari documenti richiesti la cosidetta “chiusa inchiesta”, ovvero il certificato di chiusura delle indagini preliminari.
Un documento per l’ottenimento del quale si possono attendare diversi mesi. Per i reati commessi da ignoti, le forze dell'ordine non devono informare subito il pubblico ministero: devono riunirli in un elenco mensile, che va inviato alla procura. Quindi un mese per informare il pm poi altri tre, nell'attesa che emergano eventuali fatti nuovi. Solo dopo si iscrive il furto nel cosiddetto modello 44 (registro delle notizie di reato relative a ignoti) e il gip, il Giudice per le Indagini Preliminari, può decretare l'archiviazione. Infine, il fascicolo torna in procura per andare in archivio. In tutti questi passaggi il rischio di ritardi è dietro l’angolo e molto dipende anche dalle volontà dei singoli magistrati, che considerato che il furto perpetrato da ignoti non comporta rischi di scadenza di termini per la custodia cautelare e perché la prescrizione ha effetti meno gravi (non c'è un presunto colpevole che può farla franca), mette in coda i relativi fascicoli, per favorire casistiche più gravi e/o urgenti.
Non proprio favorevole il parere dell’ANIA e degli assicuratori in generale, che avrebbero preferito un testo normativo meno rigido, con spazio al libero arbitrio delle compagnie laddove ci fosse fumus di frode.
Già oggi infatti alcuni istituti come Allianz e Generali, in alcuni casi, dove nessun sospetto veniva ravvisato, rinunciavano a chiedere tale documento in favore della velocità di liquidazione.

martedì 6 marzo 2012

Anche durante la discesa o la salita dal mezzo di trasporto ne risponde il vettore

In caso di caduta del passeggero il vettore è responsabile anche nel tempo della discesa e della salita dal mezzo di trasporto. A stabilirlo sono gli Ermellini di piazza Cavour, con la sentenza nr 666/2012. 30 anni dopo i fatti, che riguardano i danni subiti da un anziano brindisino, che l 1984 era intento a scendere dall'autobus,  la Cassazione chiarisce e ribadisce che l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, con riguardo ai danni alla persona trasportata, secondo la previsione dell’art. 1 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (e successive modificazioni), si riferisce tanto al caso in cui detta responsabilità venga invocata a titolo extracontrattuale, per violazione del principio del “neminem laedere”, quanto al caso in cui venga fatta valere a titolo contrattuale (art. 1681 cod.civ.). Pertanto il vettore risponde dei danni salvo la prova del caso fortuito.
Durante i lunghi 30 anni di attesa, l'avente diritto al risarcimento muore. Pertanto laddove, i giudici di merito non avessero disposto un risarcimento in via equitativa, il risarcimento sarebbe dovuto essere proporzionale alla effettiva durata della vita residua, come ricorda la Cassazione:  ai fini della liquidazione del danno biologico, l’età in tanto assume rilevanza in quanto col suo crescere diminuisce l’aspettativa di vita, sicché progressivamente inferiore è il tempo per il quale il soggetto leso subirà le conseguenze non patrimoniali della lesione della sua integrità psicofisica. Ne consegue che, quando invece la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico (riconoscibile tutte le volte che la sopravvivenza sia durata per un tempo apprezzabile rispetto al momento delle lesioni) va correlato alla durata della vita effettiva, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative (di carattere non patrimoniale e diversa dalla mera sofferenza psichica) della permanete lesione della integrità psicofisica del soggetto per l’intera durata della sua vita residua (Cass. 24 ottobre 2007, n. 22338).

Il testo integrale della sentenza

Corte di Cassazione Sez. Terza Civ. - Sent. del 18.01.2012, n. 666
Svolgimento del processo
Con sentenza 14 maggio-28 giugno 2003 la Corte di Lecce rigettava l’appello proposto da A.S. avverso la decisione del Tribunale di Brindisi che aveva respinto la domanda della stessa, intesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dal padre dell’attrice, C.S. per un infortunio occorsogli il 6 luglio 1984, a seguito di caduta avvenuta nella discesa dell’autobus, di proprietà della STP (Società trasporti pubblici di …), condotto da N.C. ed assicurati per la responsabilità civile da autoveicoli con A.

sabato 17 dicembre 2011

Il caso fortuito esclude la responsabilità anche a scuola! Sia di natura contrattuale che extracontrattuale.


La natura del rapporto tra l’alunno e la scuola è di tipo contrattuale, da contatto sociale. Pertanto se il danno è autoprocurato  dall’alunno stesso, può escludersi l’applicabilità dell’art 2048 comma 2, che prevede una presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante per i danni cagionati da fatto illecito degli allievi.  A stabilirlo sono gli ermellini, con l’ordinanza nr 24835 del 24.11.2011. Che comunque esclude la responsabilità dell’istituto quando il fatto è imputabile a caso fortuito.

“Questa Corte ha, infatti ritenuto che la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale bensì contrattuale, atteso che - quanto all’istituto scolastico - l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell’istituto scolastico tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod.civ. (cass. n. 24456/05). Dal punto di vista dell’onere probatorio, ciò comporta che mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnane (cfr. Cass. n. 24456/05; cass. 8067/07).”

Di seguito la sentenza