Interessante e destinata ad avere un seguito la
sentenza del Giudice Gattari della I Sezione Civile del Tribunale di Milano che
qualifica la responsabilità del medico come extracontrattuale ex art. 2043
codice civile secondo una più corretta interpretazione della cd legge Balduzzi
(L. 189/2012), che è stata oggetto di diverse opzioni interpretative e applicazioni giurisprudenziali. Fino ad ora invece, l’orientamento giurisprudenziale riteneva che, tanto la responsabilità della
struttura sanitaria come pure quella del medico dovessero essere inquadrate
nell’inadempimento contrattuale ex art. 1218 codice civile.
La
differenza interpretativa non è di poco conto. Il termine di prescrizione del
diritto al risarcimento da fatto illecito, ex art 2043 c.c. è di cinque anni
contro i dieci della responsabilità contrattuale ex art. 1218. In più nel primo
caso spetta al danneggiato l’onere della prova della responsabilità da
malpractice medica.
Secondo l’insegnamento
consolidato della giurisprudenza, avallato dalle Sezioni Unite della Cassazione
(sent. 1/7/2002 n. 9556 e sent. 11/1/2008 n. 577), il rapporto che lega la
struttura sanitaria (pubblica o privata) al paziente ha fonte in un contratto
obbligatorio atipico (cd contratto di “spedalità” o di “assistenza sanitaria”)
che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti – con la sola
accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13/4/2007 n. 8826) - e che
ha ad oggetto l’obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali
di carattere strettamente sanitario sia prestazioni secondarie ed accessorie
(fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di
ricovero ecc.).
Ne deriva che la
responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l’inadempimento e/o
per l’inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di
spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218
c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un
ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue
prestazioni si avvalga dell’opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori
esterni – esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario – e che la
condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a
norma dell’art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell’opera
di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Il giudice meneghino pone l’accento proprio sull’art. 3 della legge (“Responsabilità professionale dell’esercente le
professioni sanitarie”) che prevede al comma 1 “l’esercente la
professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a
linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non
risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui
all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione
del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al
primo periodo”.
E da qui
muove la sua innovazione interpretativa asserendo che solo così è possibile
perseguire l’obiettivo precipuo del legislatore che aveva espressamente inteso
contenere la spesa pubblica e arginare il fenomeno della “medicina difensiva”,
sia attraverso una restrizione delle ipotesi di responsabilità medica (spesso
alla base delle scelte diagnostiche e terapeutiche “difensive” che hanno
un’evidente ricaduta negativa sulle finanze pubbliche) sia attraverso una
limitazione dell’entità del danno biologico risarcibile al danneggiato in caso
di responsabilità dell’esercente una professione sanitaria.
Di
seguito il testo integrale della sentenza







