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giovedì 14 novembre 2013

Anche il credito per il danno non patrimoniale può essere ceduto

Tuonano così gli ermellini di piazza Cavour in un momento in cui l’Ania spinge per vietare pure la cessione del credito del danno materiale al riparatore. Con la Sentenza nr 52 del 3 ottobre 2013 La Corte di Cassazione dichiara cedibile il credito derivante da risarcimento del danno non patrimoniale in caso di sinistro stradale.

«Deve negarsi che il diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale sia strettamente personale (...); l'obbligazione risarcitoria è autonoma rispetto al titolo da cui essa scaturisce, perché altro è la natura strettamente personale dell'interesse leso (salute) e altro è il diritto (o anche la mera ragione) di credito al relativo ristoro (...); il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di lesioni personali, con la relativa quantificazione dell'ammontare, determina la trasformazione del diritto personale alla integrità fisica, in un diritto patrimoniale sulla somma [...] »

Queta la massima della sentenza. Per meglio comprendere le motivazioni è bene ricordare la novella dell’art 1260 del c.c. che recita:

Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge .
Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

Per diritti strettamente personali si intendono quelli volti al soddisfacimento di un interesse immediato fisico o morale alla persona in relazione ai quali l'incedibilità può essere eccezionalmente prevista anche al fine di tutelare l'interesse del debitore a non essere tenuto a soddisfare pretese di un soggetto diverso da quello accettato come creditore.
Ad esempio il credito alimentare è un esempio tipico di diritto strettamente personale.

Bisogna inoltre ricordare in ultimo che, l’obbligazione risarcitoria, è autonoma rispetto al titolo da cui essa scaturisce e pertanto mentre la natura dell'interesse leso (salute) è strettamente personale non lo è il diritto di credito al relativo ristoro che determina la trasformazione del diritto personale alla integrità fisica in un diritto patrimoniale sulla somma.


Un nuovo orientamento di legittimità che potrebbe incidere in maniera significativa e delicata in ambito di risarcimento danni derivanti da circolazione stradale.

mercoledì 29 maggio 2013

La conciliazione paritetica in ambito di RCA

Il recente nuovo accordo tra l'ANIA (l’Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici) e le associazioni dei consumatori in materia di conciliazione paritetica nella Rc auto ha incontrato il parere, ultra favorevole dell’IVASS. Quello che dovrebbe essere l’organo di controllo delle compagnie assicurative ha pertanto inviato una lettera alle stesse chiedendo di dare eco e informare gli assicurati/danneggiati di questa nuova importante opportunità.

Questo meccanismo riguarda esclusivamente le controversie sui sinistri derivante da circolazione stradale le cui conseguenze non superino i 15.000 euro. La procedura si attiva su richiesta del danneggiato per il tramite di un'associazione di consumatori: la controversia viene discussa da una camera di conciliazione composta da un rappresentante delle imprese ed uno dei consumatori. Il tutto si chiude in 30 giorni.

Ora come già palesato in precedenza, duplicare una opportunità di risoluzione stragiudiziale che senso ha? Esiste già un posto fisico, che si chiama ispettorato sinistri, dove danneggiato e controparte (compagnia assicurativa che sia solo gestionaria o civile responsabile rimane controparte) si incontrano per definire la controversia. E tale procedimento stragiudiziale è peraltro previsto per legge dal Codice delle Assicurazioni. Quindi non ci siamo messi d’accordo prima, perché dovremmo farlo dopo, in 30 giorni e senza aggiungere nulla di più?

Ma vi è di più! Le associazione dei consumatori sono formate dalla Stessa Ania. E riportiamo quindi fedelmente le parole del presidente del CUPSIT Stefano Mannacio: “Insomma, abbiamo un'Autorità di controllo che pubblicizza un accordo con consumatori formati dalla controparte per tutelare i danneggiati, quando questi hanno il diritto a farsi assistere da un professionista indipendente”.


Come direbbero a Roma, l’ANIA se la canta e se la sona! E l’organo di vigilanza chi controlla e tutela? Quis custodiet ipsos custodes?

venerdì 5 aprile 2013

Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli


Sarà forse questa l’ultima nostra consolazione? Di quanti tentano, patrocinatori stragiudiziali e avvocati, di difendere i diritti dei danneggiati, soprattutto i macro lesi? Nel pieno delle forze il Governo Monti era riuscito ad accontentare “gli amici” del tagliandino con la Legge 24.03.0212 nr 27 rendendo sempre più impervia e difficoltosa la strada dei danneggiati più fortunati, quelli micro lesi, verso l’ambita meta della giustizia: il congruo risarcimento. Ma adesso, il non Governo Monti, rischia di esagerare, con un regalo di quelli col doppio fiocco. Ma le priorità del nostro bel paese, in questo momento singolare di sbandamento politico, di crisi economica, di malcontento popolare, coincidono davvero con gli interessi particolari delle compagnie assicurative? Fosse solo questo, potremmo dirci rassegnati alla vittoria dei poteri forti. Ma il fatto che l’approvazione della tabella unica nazionale, per il risarcimento delle gravi lesioni subite a seguito di incidenti stradali e malasanità, danneggerebbe dignità e diritti garantiti per costituzione degli sfortunati e dei loro congiunti, deve farci riflettere.

Soprattutto quando al carrozzone dell’ANIA, che ovviamente inneggia all’uguaglianza dei risarcimenti sull’intero territorio nazionale, dimenticando che la Cassazione l’uniformità l’ha già trovata da tempo nelle tabelle milanesi e che, in effetti, la riduzione rispetto ai criteri che orientano l’attuale giurisprudenza non sarà pari solo al 10%, ma circa al 50%, si aggiungono anche le associazioni dei consumatori. Ma i diritti di chi stanno difendendo quando barattano il 50% del risarcimento di un danno grave con la promessa di riduzione delle tariffe RCA di un 5%? Su mille € di premio assicurativo ci sarebbe un risparmio per l’assicurato trentacinquenne di ben cinquanta € all’anno e circa 250.000,00 € in meno di risarcimento se in caso di incidente conseguisse una invalidità permanente del 50%.

Che c’entra poi la promessa marinaia (ammaliante come il cantico delle sirene) della riduzione della RCA con i risarcimenti per responsabilità professionale medica? Ministro Balduzzi docet.




mercoledì 29 agosto 2012

Spending review: ecco come risparmiare sui risarcimenti da malpractice!



Ve lo ricordate? Sul post del  9 luglio dal titolo “Assemblea annuale ANIA: historia se repetit”, mettevo in evidenza che, dulcis in fundo alla relazione del presidente alla consueta assemblea annuale dell’ANIA, c’era la richiesta dell’elaborazione di una tabella per il risarcimento del danno da responsabilità professionale medica. Obiettivo: ridurre i risarcimenti.
Da richiesta a bozza di decreto il passo è breve, per alcuni. Ed ecco quindi che si materializza all’interno della bozza del “Decretone sanità” a firma del Ministro, Professor Balduzzi, assieme ad una riduzione della responsabilità dei camici bianchi.
 
Ecco il testo, senza commenti, dell’articolo 3 della bozza del decretone:

ART. 3

(Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie)

1. L’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, risponde dei danni derivanti da tali attività solo nei casi di dolo e colpa grave.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), le Federazioni Nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell’articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni della legge 14 settembre 2011, n.148, al fine di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:

a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l’obbligo, in capo ad un Fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione per danni derivanti dall’attività medico professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, e comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;

b) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario;

c) individuare parametri oggettivi per il risarcimento del danno biologico.

3. Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentite altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente.

4. Gli albi dei consulenti tecnici d’ufficio di cui all’articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell’area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche.

5. Dall’applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

lunedì 9 luglio 2012

Assemblea annuale ANIA: Historia se repetit


Historia se repetit diceva Giambattista Vico. Diceva anche che l'uomo è sempre uguale a se stesso, pur nel cambiamento delle situazioni e dei comportamenti storici. Corsi e ricorsi storici. Quanti aforismi per inquadrare quella staticità della relazione annuale dell’ANIA sull’assicurazione italiana. Cambiano i musicanti ma la musica è sempre quella! Minucci sostituisce Cerchiai ma la colpa della mancata riduzione delle tariffe è sempre dei sinistri troppo cari, delle frodi e dell’atteggiamento dei patrocinatori.
Cala il numero di incidenti (-12,8%), la frequenza media (-11,9%) ma non il costo medio (€ 4.377,00) che subisce un lieve rialzo rispetto alla precedente annualità. Cala però anche il numero degli assicurati (in ambito di Responsabilità civile automobilistica). Gli effetti della crisi, del caro polizza e caro benzina si ripercuotono inesorabilmente anche sulle esigenze di mobilità degli italiani. Alcuni sostituiscono il mezzo privato con quello pubblico, altri rischiano la circolazione senza polizza. 13,4 miliardi di euro il costo complessivo pagato dalle compagnie assicurative di cui 9 miliardi per lesioni (3,4 per quelle micropermanenti e 5,5, per le lesioni gravi).
L’obbiettivo sarebbe quello di non pagare nulla, ma ovviamente è impossibile. Allora si tende a compromettere quei diritti che assemblea costituente prima e legislatore dopo intendevano salvaguardare. "Scurdammoce ‘o passato" e concentriamoci su presente e futuro. Le modifiche all’art 139 introdotte dal Decreto Liberalizzazioni di Monti, mentre indignano i medici e attendiamo i giudici che creeranno letteratura, porteranno risparmio per le compagnie? Nel frattempo però si pensa anche a far approvare l’altra censurabile tabella, quella delle macro permanenti, che la scorsa estate subiva la bocciatura del consiglio di Stato. A reintrodurre la penalità del 30% per il mancato rispetto della clausola del risarcimento in forma specifica che non aveva superato il test di ingresso nel citato decreto liberalizzazioni. E dulcis in fundo visto che anche il comparto della malpractice inizia ad arroventarsi (32000 richieste all’anno) per un rapporto sinistri a premi del 150%, creiamo una tabella anche per i risarcimenti per gli errori medici. Si legge nella relazione: “…riducendo la discrezionalità delle valutazioni giurisdizionali del danno biologico e rendessero più certo e stimabile in anticipo l’ammontare del risarcimento dovuto dalle compagnie.”  Ma stiamo parlando di stacco e riattacco lamierati e dei tempari per la riparazione delle macchine? O forse della sofferenza e della dignità umana? Che sugli scaffali delle edicole, a fianco a quattroruote ci troveremo in futuro “duegambe – o quasi”, la quotazione degli esseri umani per le compagnie assicurative?

Mario: "Ciao Gigi, quanto vale l’errata amputazione del tuo braccio destro?"
Gigi: "Non lo so. Guarda sulla rivista Mario."
Mario: "Di che anno sei?"
Gigi: "1976"
Mario: "Ah! Ma primo o secondo semestre…."

venerdì 6 aprile 2012

Abroghiamo gli articoli dal 2043 al 2059 del codice civile. Facciamo prima!


Come direbbe l’ex magistrato di mani pulite, ora segretario dell’IDV: “ma che c’azzecca?”  Ma che c’azzecca la modifica dell’art 139 del Codice delle assicurazioni, subordinando la liquidazione delle micro lesioni all’accertamento strumentale, con il decreto liberalizzazioni che doveva rilanciare la disastrata economia italiana? Si è favorita la libera concorrenza del mercato assicurativo o si è favorito ancora una volta il potere forte della lobby del tagliandino?
Avevamo appena scongiurato l’approvazione della tabella unica nazionale per le macrolesioni, che tagliava a metà i risarcimenti dei gravi danni da circolazione stradale, che ecco pronta la compromissione delle micro lesioni. Infilate in un decreto che doveva passare in fretta senza troppi rinvii. Nulla quaestio ci mancherebbe, al nobile, condivisibile spirito del legislatore e di quanti lo sostengano, ANIA compresa, di contrastare il fenomeno delle frodi in favore di una riduzione delle tariffe RCA (peraltro da sempre promessa – Legge 57/2001, Legge 273/2003, D.Lgs 209/2005, etc.- e mai realizzatasi). Che si inaspriscano le pene per i truffatori tutti e si butti la chiave della galera di commette reati gravi o addirittura mortali mettendosi alla guida ebro o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nessun attenuante. Ma quest’intento perde la nobiltà quando a farne le spese sono gli onesti. Quelli che il danno da iperestensione ed iperflessione del capo l’hanno subito davvero. Con conseguenze permanenti ma non hanno le risorse economiche  per accedere ai costosi accertamenti strumentali, oggi obbligatori per far valere i propri diritti. E dire che sempre il legislatore nel 1969 con la legge 990 istituiva l’obbligatorietà dell’assicurazione auto con il fine precipuo di salvaguardare i diritti delle vittime della strada. Forse questo concetto si è perso per strada.

Comunque, lassù non sono ancora contenti. Prima Verdone, responsabile del settore auto dell’ANIA, scrive a Monti le proprie doglianze. Quelle modifiche al 139 potevano essere scritte meglio. Avrebbe preferito forse: le lesioni di lieve entità non devono essere risarcite anche se strumentalmente accertate. Punto e basta. Si perché in effetti le interpretazioni in punto di diritto forse discostano dai diktat che le compagnie assicurative hanno inviato ai propri fiduciari medici legali. Basti leggere questo commento degli avv.ti Settimio Catalisano e Angelo Massimo Perrini su altalex.

Inoltre quella decurtazione del 30% a chi non osservava le regole del risarcimento in forma specifica è stato cassato! Non va bene.
E mentre Milano finanza titola: “Decreto Liberalizzazioni: un affare per le assicurazioni”, dall’altra parte ecco che il nuovo presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani, in una mefistofelica unione con Alessandro Santoliquido, direttore generale di Sara Assicurazioni (già noto agli operatori del settore quando allora direttore di Ras Service aveva avuto una infelice uscita sui patrocinatori stragiudiziali all’indomani dell’entrata in vigore dell’indennizzo diretto) pubblica il “libro nero della RC Auto”. 4 diaboliche raccomandazioni al governo:
1.       le assicurazioni sono i buoni
2.       gli assicurati i cattivi
3.       I sinistri sono tutti finti
4.       I danni non devono essere pagati
“Crediamo che sia particolarmente urgente – ha spiegato il presidente dell'ACI Angelo Sticchi Damiani – contemperare il diritto dei danneggiati ad avere un equo risarcimento con il diritto degli assicurati ad avere un costo sostenibile per la rc auto. Il libro di Vincenzo Borgomeo illustra una situazione paradossale nella quale la maggioranza degli automobilisti onesti viene danneggiata dal comportamento truffaldino di una minoranza agguerrita e protetta. Bisogna spezzare – ha concluso Sticchi – la spirale di aumento dei costi che finora si è sempre tradotta in aumento delle tariffe assicurative”..
“Sia le imposte sia una parte dei costi delle Compagnie – spiega Alessandro Santoliquido, direttore generale di Sara Assicurazioni – sono proporzionali  ai premi e possono essere ridotti se si riducono i costi dei sinistri e quindi i fabbisogni tariffari delle Compagnie. Per ridurre l'rc auto è necessario intervenire sui costi dei sinistri. Ma per ridurre i costi dei sinistri è necessario intervenire sul contrasto alle frodi e sul contenimento di alcune componenti di costo”.

Io proporrei l’abolizione degli art 2043 e 2054, mantenendo l’obbligo di versare i premi rca, come fosse una tassa per il possesso di un veicolo a motore. Così. Anche solo per mantenere le scuderie di qualcuno!

Meditate gente. Meditate.

venerdì 16 marzo 2012

Mediatore super partes rispetto alle compagnie? O compagnie inter pares rispetto agli ODM?


A pochi giorni (20 marzo 2012) dall’entrata in vigore della “discussa” obbligatorietà della mediazione civile anche per le controversie riguardanti la circolazione stradale ecco le linee guida dell’ANIA, l’Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici, per gli Organismi di Mediazione, che vorranno aderirvi.

Non ritorno ad esprimere tutti i miei dubbi circa l’opportunità del provvedimento di conseguire effettivamente gli obiettivi, pur nobili del legislatore, di ridurre il contenzioso presso le affollatissime aule di tribunale italiane. Ma la domanda sorge spontanea: cosa offre di più, oltre ai costi si intende, il tentativo di conciliazione rispetto alla trattativa stragiudiziale operata con l’ispettorato sinistri?

Ad ogni buon conto, il business per gli ODM, in ambito di circolazione stradale è senza dubbio interessante. Fa gola. Ecco subito pronta, pertanto, la polpetta delle compagnie.

Defendit numerus

Clicca per vedere i link.


mercoledì 14 marzo 2012

Liberalizzazioni: novità anche per il risarcimento del furto.


Nell’ oramai famigerato decreto per le liberalizzazioni, approvato in senato ed in attesa di giudizio nell’altro ramo del parlamento, ha trovato spazio anche una novità che riguarda il risarcimento del furto di un veicolo a motore. Infatti non ci sarà più la necessità per il malcapitato di produrre tra i vari documenti richiesti la cosidetta “chiusa inchiesta”, ovvero il certificato di chiusura delle indagini preliminari.
Un documento per l’ottenimento del quale si possono attendare diversi mesi. Per i reati commessi da ignoti, le forze dell'ordine non devono informare subito il pubblico ministero: devono riunirli in un elenco mensile, che va inviato alla procura. Quindi un mese per informare il pm poi altri tre, nell'attesa che emergano eventuali fatti nuovi. Solo dopo si iscrive il furto nel cosiddetto modello 44 (registro delle notizie di reato relative a ignoti) e il gip, il Giudice per le Indagini Preliminari, può decretare l'archiviazione. Infine, il fascicolo torna in procura per andare in archivio. In tutti questi passaggi il rischio di ritardi è dietro l’angolo e molto dipende anche dalle volontà dei singoli magistrati, che considerato che il furto perpetrato da ignoti non comporta rischi di scadenza di termini per la custodia cautelare e perché la prescrizione ha effetti meno gravi (non c'è un presunto colpevole che può farla franca), mette in coda i relativi fascicoli, per favorire casistiche più gravi e/o urgenti.
Non proprio favorevole il parere dell’ANIA e degli assicuratori in generale, che avrebbero preferito un testo normativo meno rigido, con spazio al libero arbitrio delle compagnie laddove ci fosse fumus di frode.
Già oggi infatti alcuni istituti come Allianz e Generali, in alcuni casi, dove nessun sospetto veniva ravvisato, rinunciavano a chiedere tale documento in favore della velocità di liquidazione.

martedì 28 febbraio 2012

Whiplash in Inghilterra, colpi di frusta in Italia. Tutto il mondo è paese!


Gli emendamenti, sul decreto Cresci Italia, approvati in Commissione Industria ed ora in attesa di essere votati in parlamento, in tema di assicurazioni, rischiano ancora una volta, di ledere i diritti dei danneggiati. Se non altro di quelli che non potranno permettersi di dimostrare, attraverso costosi accertamenti diagnostici strumentali, le micro (fino al 9% di invalidità permanente) lesioni subite a seguito di un evento lesivo. L’intento delle compagnie e dell’ANIA, è chiaro: non pagare più i colpi di frusta. E’ un jingle trito e ritrito. Sentito e risentito. Le tariffe RCA non possono diminuire a causa dei costi dei sinistri, troppo alti e soprattutto a causa dei “furbetti del colpo di frusta”. La comunicazione dell’ANIA in tal senso è stata assillante negli ultimi anni. Tanto che, qualcuno al governo, alla fine gli ha dato ragione. Se l’emendamento passerà come è oggi noto, tra le critiche e lo sdegno di patrocinatori e medici legali, sarà il tempo, come al solito, giudice dell’efficacia del provvedimento come contrasto alle frodi e tentativo di riduzione delle tariffe. Tralasciamo ogni commento, perché abbiamo già speso molte parole in tal senso, in merito alla violazione dei diritti costituzionalmente garantiti calpestati dalle lobbies più forti e potenti dei cittadini danneggiati. E perché quel tempo del giudizio Generali l’ha già anticipato come si legge in un articolo di “Milano Finanza”. 400 milioni di € sarebbe il risparmio della compagnia del leone alato in caso di mancata liquidazione dei danni permanenti sotto il 2%.
Quando si parla di lotta alla frode o di modifiche al sistema assicurativo, sono sempre facili i riferimenti ed i confronti tra l’Italia ed altri paesi europei, a detta dell’ANIA, più virtuosi. E invece, come recita un vecchio adagio popolare: tutto il mondo è paese! Pare proprio che la maglia nera in Europa per i maxi risarcimenti da colpi di frusta spetti al Regno Unito. Tanto da indurre il premier, David Cameron, ad indire un summit con i vertici delle maggiori assicurazioni (fra cui Royal Bank of Scotland,  Admiral, Axa, Aviva e Zurich Financial Services),  esponenti del governo e parti sociali per elaborare un piano di misure da adottare al fine di porre un freno ai continui aumenti dei premi assicurativi. Il peso dei “claims” per i presunti colpi di frusta pesa per 2 miliardi di sterline (circa 2,4 mld di Euro).
È stato calcolato che i costi legati alle false richieste di risarcimento per “whiplash” gravino mediamente per 90 sterline all’anno (107 euro) sui premi dell’assicurazione auto degli inglesi. Nel 2011 sono state presentate circa 554 mila richieste di risarcimento, oltre 1.500 al giorno, rendendo necessario l’intervento del governo. Che ha incassato il plauso bipartisan della House of Lords. Nello scorso mese la Commissione parlamentare trasporti aveva parlato di un aumento del 70% delle richieste di risarcimento danni alla persona nel settore auto negli ultimi sei anni, a fronte di un calo del 23% del numero di vittime a seguito di incidenti stradali. Nel 70% delle richieste si trattava di colpi di frusta.
Le misure di contenimento del Governo Inglese fanno il verso a quelle italiane: scatole nere, accertamenti diagnostici più mirati e riduzione delle competenze per il patrocinio legale.

venerdì 13 gennaio 2012

Proseguendo in tema di liberalizzazioni: l’ANIA chiede la libertà di non pagare i danni!


Dopo le prime indiscrezioni sulla bozza del decreto delle liberalizzazioni che lascia trasparire l’opportunità della rottamazione dell’indennizzo diretto almeno per le lesioni fisiche ed il potere all’ISVAP di stabilire i forfait della stanza di compensazione tra le compagnie, arriva puntuale il comunicato stampa dell’ANIA (l’Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione).

Per risolvere l’annosa questione della riduzione delle tariffe RcAuto è necessario ridurre i costi indiretti dei risarcimenti. Leggendo i sottotitoli: non pagare più i danni. L’ANIA chiede infatti l’approvazione della tanto discussa, criticata e bocciata dal Consiglio di Stato , tabella unica nazionale per le lesioni di grave entità. L’esclusione dei risarcimenti di lievissima entità come il colpo di frusta. Ed in ultimo l’approvazione della legge antifrode.

martedì 20 dicembre 2011

Aldo Minucci è il nuovo presidente dell'ANIA

Avvicendamento al vertice dell'ANIA, l'Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici, il 20 dicembre scorso. Dopo nove anni di comando Fabio Cerchiai lascia il posto al Vice Direttore Generale delle Assicurazioni Generali e presidente Genertel.

Ecco il curriculum:


E' Presidente di Genertel e di Telco. E' consigliere d'amministrazione di Alleanza Assicurazioni, diBanca Generali, di AC.E.GA.S., di Intesa Previdenza SIM, di Intesa Vita, di Gemina, di Toro, di INA Assitalia, di FATA Vita, di FATA Assicurazioni Danni e di ADR - Aeroporti di Roma.

Nel 1995 assume, in Assicurazioni Generali, la carica di Vicedirettore Generale Coordinamento Tecnico-Commerciale delle Compagnie Assicurative in Italia ed è Sovrintendente al Servizio Revisione Interna del Gruppo.

Nel 1993 è nominato Direttore Centrale con responsabilità del Servizio Coordinamento Amministrazione e Finanza e sovrintendenza del Servizio Consulenza Fiscale.

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Trieste, nel 1972 è stato assunto in Assicurazioni Generali - Servizio Consulenza Fiscale, di cui diventa responsabile nel 1983. E' nato a Reggio Calabria il 4 luglio 1946.


venerdì 25 novembre 2011

Chi predica bene e razzola male!



Da tempo le compagnie assicurative auspicano la realizzazione di una agenzia antifrode che consenta loro di limitare il fenomeno delle richieste di risarcimento danni fraudolente. Una delle principali cause, a detta dell’associazione di categoria, l’ANIA, dell’aumento delle tariffe RC Auto. Proprio per questo presso l’ISVAP, l’Istituto Superiore di Vigilanza sulle Assicurazioni Private, è stata istituita una banca dati sinistri all’interno della quale vengono conservate le informazioni riguardanti tutti i sinistri RCA denunciati alle imprese assicuratrici. Proprio quest’ultime hanno il compito di alimentare costantemente queste informazioni, in modo da renderle accessibili a chi svolge l’attività liquidativa ed individuare eventuali comportamenti in fumus di frode.
Predicano bene le compagnie, e conveniamo con loro sulla necessità di arginare fenomeni illeciti, ma poi razzolano male essendo le prime inadempienti, non inviando all’ISVAP i dati dei sinistri. Il regolamento prevede, per tali inadempienze, delle sanzioni che sono pronte ad abbattersi sui principali gruppi assicurativi italiani, che ora invocano clemenza e tentano una trattativa con l’ISVAP e con la Commissione Industria al senato per ridurre al minimo l’eventuale esborso.