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martedì 9 dicembre 2014

De iure condito: “Il conducente ebro non è sempre responsabile”

Gli ermellini di Piazza Cavour ci ricordavano con la sentenza 14 marzo 2013, n. 6548 che “la circostanza che il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale avesse, al momento del fatto, un tasso alcolemico superiore a quello massimo consentito dalla legge costituisce una presunzione iuris tantum della sua responsabilità nella causazione dell’evento, che può essere superata attraverso la prova concreta che il sinistro non sia stato causato dallo stato di ebbrezza del conducente”.

E proprio su tale principio hanno ribadito le motivazioni della più recente pronuncia nr 22238 del 20 ottobre 2014 della Terza Sezione Civile. Il caso riguardava la responsabilità esclusiva (cosi decideva il Tribunale di Appello) del conducente di un autocarro che provenendo da un parcheggio privato mancava il rispetto dell’obbligo di precedenza, immettendosi nella circolazione e collideva con un autoveicolo che sopraggiungeva il cui conducente risultava poi essere in stato di ebrezza.

La Cassazione conferma la validità della pronuncia della Corte di Appello di Milano asserendo che : “la presunzione iuris et de iure – posta alla base della norma sanzionatoria ed incriminatrice di cui all’art. 186 cod. strada (che unicamente assume rilievo nella fattispecie, per il rapporto di specialità che sussiste tra essa e la generica norma incriminatrice di cui all’art. 688 cod. pen.) – secondo cui lo stato di ebbrezza sussiste ogni qual volta venga superato il tasso soglia, non legittima affatto “il ricorso a schemi presuntivi di alcun genere nell’indagine sulle cause di un incidente, posto che il carattere indiziante del superamento del tasso soglia può essere completamente svalutato nel concorso di altri fattori indicativi della sua sostanziale inoffensività” (cosi la citata Cass. n. 6548 del 2013). L’apprezzamento rimesso al giudice di merito in siffatto contesto è di fatto e, dunque, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
A tale principio si è attenuta la Corte territoriale, la quale non ha negato la valenza penalistica (o, comunque, di tipo sanzionatorio, anche sul piano amministrativo) dello stato di ebbrezza del L. , ma ha contestualizzato la condotta tenuta dal medesimo in quel determinato stato, rilevando, con motivazione di stretto merito e priva di vizi logici, che le condizioni psico - fisiche determinate dall’ubriachezza non avevano affatto influito causalmente sulla determinazione dell’incidente, giacché – a fronte di una manovra improvvisa ed imprevedibile di immissione dell’autocarro da un parcheggio privato su una strada statale ad intensa percorrenza – il L. era stato in grado di percepire il pericolo e attuare repentinamente una frenata del proprio automezzo, seppur inutilmente.”

Di seguito il testo integrale della sentenza

Corte di Cassazione, sezione III Civile
sentenza 17 luglio – 20 ottobre 2014, n. 22238 Presidente Salmè – Relatore Vincenti

venerdì 17 ottobre 2014

De iure condito: la responsabilità contrattuale (1218 c.c.) della struttura sanitaria e quella aquiliana (2043 c.c.) del medico

Interessante e destinata ad avere un seguito la sentenza del Giudice Gattari della I Sezione Civile del Tribunale di Milano che qualifica la responsabilità del medico come extracontrattuale ex art. 2043 codice civile secondo una più corretta interpretazione della cd legge Balduzzi (L. 189/2012), che è stata oggetto di diverse opzioni interpretative e applicazioni giurisprudenziali. Fino ad ora invece, l’orientamento giurisprudenziale riteneva che, tanto la responsabilità della struttura sanitaria come pure quella del medico dovessero essere inquadrate nell’inadempimento contrattuale ex art. 1218 codice civile.

La differenza interpretativa non è di poco conto. Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento da fatto illecito, ex art 2043 c.c. è di cinque anni contro i dieci della responsabilità contrattuale ex art. 1218. In più nel primo caso spetta al danneggiato l’onere della prova della responsabilità da malpractice medica.

Secondo l’insegnamento consolidato della giurisprudenza, avallato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 1/7/2002 n. 9556 e sent. 11/1/2008 n. 577), il rapporto che lega la struttura sanitaria (pubblica o privata) al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (cd contratto di “spedalità” o di “assistenza sanitaria”) che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti – con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13/4/2007 n. 8826) - e che ha ad oggetto l’obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero ecc.).

Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l’inadempimento e/o per l’inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell’opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni – esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario – e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell’art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

Il giudice meneghino pone l’accento proprio sull’art. 3 della legge (“Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie”) che prevede al comma 1 “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.

E da qui muove la sua innovazione interpretativa asserendo che solo così è possibile perseguire l’obiettivo precipuo del legislatore che aveva espressamente inteso contenere la spesa pubblica e arginare il fenomeno della “medicina difensiva”, sia attraverso una restrizione delle ipotesi di responsabilità medica (spesso alla base delle scelte diagnostiche e terapeutiche “difensive” che hanno un’evidente ricaduta negativa sulle finanze pubbliche) sia attraverso una limitazione dell’entità del danno biologico risarcibile al danneggiato in caso di responsabilità dell’esercente una professione sanitaria.

Di seguito il testo integrale della sentenza

martedì 5 agosto 2014

Art. 189 comma 6 Codice della strada: obbligo di fermarsi anche per la ricostruzione dell’evento

A dare questa più allargata lettura della novella del comma 6 dell’art 189 del Codice della Strada, ci pensano gli ermellini della IV Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza 24531 del 10 giugno 2014, che estendono la punibilità anche al solo dolo eventuale.

Il caso di specie riguarda il conducente di un autoveicolo che a seguito di un incidente aveva effettuato una sosta assolutamente momentanea, che aveva impedito la sua identificazione, per poi allontarnarsi repentinamente, senza attendere l'arrivo degli organi di polizia e senza appunto neppure fornire alla controparte le proprie generalità. E’ stato pertanto correttamente escluso che potesse ritenersi ottemperato l'obbligo di fermarsi nella condotta dell'imputato.

 “Giova ricordare”, sentenziano i togati di Piazza Cavour “che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della strada, che punisce l'utente della strada che, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, il dolo richiesto per la punibilità può essere integrato anche dal solo dolo eventuale, non essendo necessario il dolo intenzionale (cfr. ex pluribus Sezione IV, 10 dicembre 2009, Roman).”


E ancora: “è necessario ricordare, in vero, che il reato in contestazione è pacificamente ravvisabile anche nei casi in cui la persona, al cui comportamento sia comunque ricollegabile un incidente stradale con danni alle persone, si sia fermata (eventualmente anche prestando l'assistenza necessaria), ma si sia allontanata prima dell'arrivo degli appartenenti agli organi di polizia preposti all'accertamento dell'esistenza di eventuali reati o comunque agli accertamenti in materia di infortunistica stradale. La finalità della norma, infatti, è ravvisabile non solo nell'esigenza di soddisfare gli obblighi di solidarietà che impongono di prestare assistenza alle persone che, in conseguenza del proprio comportamento (indipendentemente dall'esistenza della colpa), abbiano subito danni alla persona, ma anche in quella di assicurare la compiuta ricostruzione delle modalità di verificazione dell'incidente, onde l'obbligo di fermarsi impone quello di sottoporsi all'identificazione ed ai necessari accertamenti sul luogo dell'incidente da parte degli organi di polizia diretti a ricostruire l'incidente ai fini dell'eventuale instaurazione del procedimento penale e comunque ai fini di conoscenza per eventuali iniziative risarcitorie (cfr. ancora la sentenza Roman citata).”

mercoledì 28 marzo 2012

Dorme ubriaco sul volante dell’auto in sosta: è guida in stato di ebrezza!


A stabilirlo, gli ermellini della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione. Risponde del reato di guida in stato di ebbrezza anche l’ubriaco che dorme, sul volante, in sosta. La decisione è contenuta nella sentenza del 10 febbraio 2012, n. 5404.
La sosta fa parte della circolazione stabiliscono i togati di Piazza Cavour e, pertanto, a nulla vale la resistenza dell’automobilista “pizzicato” a pisolare sul volante della propria auto in sosta con un tasso di alcol superiore a quello tollerato dalla vigente normativa. Prima o dopo la sosta, la conduzione del veicolo in condizioni psicofisiche alterate costituisce grave rischio per la propria ed altrui incolumità.
Secondo il giudice il reato in esame risulta integrato allorché sia stata acquisita la prova della deliberata movimentazione del veicolo in area pubblica, tale da creare pericolo alla circolazione o anche solo ad intralciare il traffico, e che ciò può assumersi, non solo allorché la persona sia sorpresa nell’atto di condurre un veicolo, ma anche nei casi, come di specie, in cui essa si trovi, a bordo di un veicolo in sosta e nelle condizioni di ripartire, in alterate condizioni psicofisiche. Sempre secondo l’impostazione del giudice di legittimità, deve ritenersi che la “fermata” costituisca una fase della circolazione, con la conseguenza che é è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall’imputato risultato positivo all’alcoltest fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo o in moto.
Queste le motivazioni con le quali la Cassazione accoglie dunque il ricorso del pubblico ministero contro la decisione del tribunale che aveva assolto l’uomo prendendo per buone le sue giustificazioni. La Suprema corte rinvia la causa proprio al giudice di primo grado, invitandolo a decidere di nuovo. Questa volta cercando di capire dove l’imputato era residente, da dove era partito e dove intendeva arrivare. E, per finire, quale era la ragione che gli aveva impedito di portare a termine il viaggio.  

giovedì 15 marzo 2012

Malasanità: i medici quasi sempre assolti


La commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario, presieduta da Leoluca Orlando, ha reso noti i risultati di un indagine sulla responsabilità penale del medico, in particolare del ginecologo. La “sentenza” è chiara: quando in gioco c’è la libertà personale del professionista i criteri di giudizio sono rigorosi e le condanne rarissime. L’indagine svolta ha riguardato principalmente l’esito dei procedimenti relativi ai capi di accusa per lesione ed omicidio colposo con particolare riguardo all’attività sanitaria in ambito ostetrico – ginecologica. Su 240 provvedimenti (in carico a 54 procure analizzate) in capo a personale sanitario il 98,8% risultano conclusi con una archiviazione, solo due con una condanna ed una con una assoluzione. Il record di procedimenti sia per lesioni che per omicidio colposo spetta al sud, col primato di Reggio Calabria che registra il 36,11% di procedimenti sul totale per lesioni colpose, a carico dei medici ginecologi. Ma l’esito non cambia. Il 99,1% si conclude comunque con l’archiviazione.

Di seguito le tabelle delle indagine pubblicate su un articolo de “Il sole 24 ore” del 12 gennaio scorso.