Gli ermellini di Piazza Cavour ci ricordavano con la sentenza 14 marzo 2013, n. 6548 che “la circostanza che il
conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale avesse, al momento
del fatto, un tasso alcolemico superiore a quello massimo consentito dalla
legge costituisce una presunzione iuris tantum della sua responsabilità nella
causazione dell’evento, che può essere superata attraverso la prova concreta
che il sinistro non sia stato causato dallo stato di ebbrezza del conducente”.
E proprio su tale
principio hanno ribadito le motivazioni della più recente pronuncia nr 22238
del 20 ottobre 2014 della Terza Sezione Civile. Il caso riguardava la
responsabilità esclusiva (cosi decideva il Tribunale di Appello) del conducente
di un autocarro che provenendo da un parcheggio privato mancava il rispetto
dell’obbligo di precedenza, immettendosi nella circolazione e collideva con un
autoveicolo che sopraggiungeva il cui conducente risultava poi essere in stato
di ebrezza.
La Cassazione conferma la
validità della pronuncia della Corte di Appello di Milano asserendo che : “la
presunzione iuris et de iure – posta alla base della norma sanzionatoria ed
incriminatrice di cui all’art. 186 cod. strada (che unicamente assume rilievo
nella fattispecie, per il rapporto di specialità che sussiste tra essa e la
generica norma incriminatrice di cui all’art. 688 cod. pen.) – secondo cui lo
stato di ebbrezza sussiste ogni qual volta venga superato il tasso soglia, non
legittima affatto “il ricorso a schemi presuntivi di alcun genere nell’indagine
sulle cause di un incidente, posto che il carattere indiziante del superamento
del tasso soglia può essere completamente svalutato nel concorso di altri
fattori indicativi della sua sostanziale inoffensività” (cosi la citata Cass.
n. 6548 del 2013). L’apprezzamento rimesso al giudice di merito in siffatto
contesto è di fatto e, dunque, insindacabile in sede di legittimità se
congruamente motivato.
A tale principio si è
attenuta la Corte territoriale, la quale non ha negato la valenza penalistica
(o, comunque, di tipo sanzionatorio, anche sul piano amministrativo) dello
stato di ebbrezza del L. , ma ha contestualizzato la condotta tenuta dal
medesimo in quel determinato stato, rilevando, con motivazione di stretto merito
e priva di vizi logici, che le condizioni psico - fisiche determinate
dall’ubriachezza non avevano affatto influito causalmente sulla determinazione
dell’incidente, giacché – a fronte di una manovra improvvisa ed imprevedibile
di immissione dell’autocarro da un parcheggio privato su una strada statale ad
intensa percorrenza – il L. era stato in grado di percepire il pericolo e
attuare repentinamente una frenata del proprio automezzo, seppur inutilmente.”
Di
seguito il testo integrale della sentenza
Corte
di Cassazione, sezione III Civile
sentenza 17
luglio – 20 ottobre 2014, n. 22238 Presidente Salmè
– Relatore Vincenti






