Cosi confermano gli ermellini di Piazza Cavour con la
sentenza nr 19864 del 22 settembre 2014. Il caso riguardava il risarcimento di
un danno da responsabilità professionale medica, dovuto a imperizie nella
gestione del parto e assistenza post parto.
Il risarcimento del danno non patrimoniale, è stato proporzionalmente
diminuito dai giudici di merito, in base alla reale durata della vita del
piccolo malcapitato, rifacendosi al principio ispiratore di un’altra nota
sentenza della stessa corte la 26973 del 2008 (una delle 4 gemelle ai più note
come le “Sentenze di San Martino” ).
Di seguito le motivazioni dei togati:
“INFONDATI risultano
il secondo ed il terzo motivo nella parte in cui impugnano la cd riduzione del
danno, sostenendo che il considerare nel quantum il danno reale, come danno
permanente che dura quanto dura la vita del menomato, implica la violazione del
principio primo, costituzionalmente protetto, della personalizzazione del
danno.
Le sezioni unite
civili della CASSAZIONE, nella sentenza 11 novembre 2008 n.26973, nel preambolo
sistematico, ai punti 4.8 e 4.9 stabiliscono due principi che si integrano
logicamente, il primo, generale, secondo cui il risarcimento del danno alla
persona deve essere integrale, e la persona è l'essere vivente che viene leso,
anche mortalmente, ed il secondo principio di coerenza esprime la necessità che
il risarcimento equo del danno ingiusto non ecceda il danno reale.
In questo senso il
principio di personalizzazione è intrinseco od ontologicamente conformato alla
lesione della salute come circostanziata e valutata nella sua gravità secondo i
criteri della medicina legale e della scienza medica, mentre il criterio del
contenimento, ad evitare generose liquidazioni, appare come criterio
estrinseco, che è diretto ad evitare proprio nel campo della categoria del
danno non patrimoniale l'introduzione di voci atipiche che ampliano la tutela,
senza alcun riferimento ad interessi della persona o a beni della vita
rilevanti.
Orbene nella fattispecie
in esame il delimitare alla vita reale la misura del danno non patrimoniale, non
attiene alla personalizzazione, ma ad un dato obbiettivo, che influisce sul
quantum, mentre altri aspetti di questa vita menomata possono venire in
considerazione se dedotti e provati, e non solo per la vittima primaria ma come
danno parentale.
IN QUESTO senso i
quesiti proposti non valgono ad evidenziare né errores in iudicando né vizi
della motivazione e dunque resta ferma la valutazione dei giudici del merito,
nell'ambito di una valutazione equitativa e circostanziata, che non ha
compresso il principio primo della personalizzazione.”