A stabilirlo il Tribunale di Ascoli Piceno con
sentenza nr 399 del 24 dicembre 2012. Il caso riguarda un intervento di
addominoplastica estetica, che ha residuato sulla paziente che vi si è
sottoposta, una brutta e vistosa cicatrice. Secondo l’orientamento dei giudici,
chi si rivolge al chirurgo plastico la fa con finalità estetiche ovvero con l’intenzione
di rimuovere un difetto e non di curare una malattia.
“…dunque intende conseguire un risultato preciso,
precipuo e determinato, ed a tale volontà di norma aderisce il chirurgo, non di
rado proponendo al paziente anche diverse soluzioni circa i risultati
conseguibili.
Ne consegue
che il risultato rappresentato dal miglioramento estetico dell'aspetto del
paziente non è solo un motivo, ma entra a far parte del nucleo causale del
contratto, e ne determina la natura…”.
Il risarcimento ottenuto è stato pari al costo di
un nuovo intervento di chirurgia plastica per la rimozione della cicatrice e
della sola inabilità temporanea. Nessun risarcimento per il danno morale.
Il focus sull’obbligo di mezzi e obbligo di
risultati
Si usa tradizionalmente distinguere tra le
obbligazioni di mezzi e le obbligazioni di risultato, in relazione al fatto che
oggetto dell'obbligazione sia una prestazione connotata dalla diligenza di cui
all'art. 1176 cc ovvero un risultato a prescindere dalle modalità adempitive.
L'oggetto dell'obbligazione di mezzi è, dunque, una
prestazione conforme al criterio della diligenza di cui all'art. 1176 c.c. a
prescindere dal raggiungimento di un determinato risultato mentre l'oggetto
dell'obbligazione di risultato è, per l'appunto, il conseguimento del risultato
stesso.
La distinzione tra obbligazioni di mezzi e
obbligazioni di risultato, secondo l'impostazione tradizionale, ha riflessi, in
particolar modo sul riparto dell'onere della prova relativa all'esatto
adempimento dell'obbligazione in quanto la prova dell'inadempimento,
nell'ambito delle obbligazioni di mezzi, graverebbe sul creditore che sarebbe
tenuto a dimostrare che la prestazione non è stata conforme a diligenza,
mentre, nelle obbligazioni di risultato, una volta dimostrato il titolo della
pretesa contrattuale, sarebbe il debitore a dover dimostrare che il risultato è
stato raggiunto ovvero non è stato raggiunto per causa non imputabile ex art.
1218 c.c.
