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martedì 16 dicembre 2014

Il futuro dei nostri figli non è un gioco: il 3 episodio della famiglia Barbatosta!

Su “Il Camposampierese” di dicembre / gennaio è stato pubblicato il 3 episodio della famiglia Barbatosta che ci suggerisce qual è la corretta condotta di guida con a bordo i nostri bambini.

In questo episodio papà Luciano viene ripreso da mamma Violetta perché si è distratto alla guida e stava per collidere con un “ippopotamo” a bordo di una vespa!

La distrazione, assieme all’eccesso di velocità sono tra le prime cause di incidente stradale. Il fattore umano è determinante per il 76% nella causazione di un incidente stradale. Le condizioni del veicolo incidono per un 6% e il 18% degli incidenti stradali è dovuto alle avverse condizioni meteorologiche.


Una guida prudente ed attenta aiuta a prevenire il rischio di incidenti stradali anche quando dovuti al comportamento scorretto altrui. Quando abbiamo poi a bordo i nostri figli, la prudenza non è mai troppa.

giovedì 13 novembre 2014

Bonus & Malus: il futuro dei nostri figli non è un gioco.


Ecco il secondo episodio della famiglia Barbatosta, pubblicato su “il Camposampierese” di Novembre. In questo episodio la mamma Violetta, riprende papà Luciano che dopo aver “stracaricato” la vettura dice di essere pronti per partire ma, il piccolo Pietro non è assicurato sul suo seggiolino e corre gravissimi pericoli.

Così papà Luciano coglie la palla al balzo e scaraventa fuori dall’auto la vecchia poltrona della nonna Elvira che colpisce e rompe anche il vaso di fiori.

Il trasporto dei bambini sui veicoli è regolato dall'art. 172 del Codice della Strada. L'articolo prevede che i passeggeri di età inferiore ai 12 anni e di altezza inferiore a 1,50 m siano agganciati a un sistema di ritenuta omologato, adatto al loro peso e alla loro statura. La normativa europea individua in tal senso 5 gruppi di dispositivi:



  • Gruppo 0 (navicella): per bambini da 0 a 10 kg (da 0 a 9 mesi circa) Lettini che permettono al neonato di viaggiare sdraiato;
  • Gruppo 0 + (ovetto): per bambini da 0 a 13 kg (da 0 a 15 mesi circa) Lettini analoghi ai precedenti con una maggior protezione alla testa e alle gambe;
  • Gruppo 1: per bambini da 9 a 18 kg (da 9 mesi fino 4-5 anni circa) Dispositivi che devono essere fissati all'auto attraverso la cintura di sicurezza. La cintura va fatta passare all'interno della struttura del seggiolino e deve essere ben tesa in maniera da impedire qualsiasi spostamento;
  • Gruppo 2: per bambini da 15 a 25 kg (da 4 a 6 anni circa) Cuscini dotati di braccioli e talvolta di un piccolo schienale. Servono a sollevare il bambino in maniera da poter usare, con l'aggiunta di un dispositivo di aggancio, le cinture di sicurezza dell'auto che in questo modo passano nei punti corretti (sopra il bacino e sopra la spalla, invece che sopra il petto e il collo);
  • Gruppo 3: per bambini da 22 a 36 kg (da 6 fino 12 anni circa) Anche in questo caso si tratta di un seggiolino di rialzo, senza braccioli, che serve per aumentare l'altezza del bambino, affinché si possano usare le cinture di sicurezza.

L'obbligo di utilizzare questi sistemi cessa quando il bambino compie i 12 anni o quando supera il metro e mezzo di altezza (anche se minore di 12 anni), perché da quel momento può usare le cinture di sicurezza normali. Se il bambino compie i 12 anni ma risulta di altezza inferiore al metro e mezzo, pur non essendo più obbligatorio, è consigliabile continuare ad utilizzare il seggiolino di rialzo.

La norma è chiara ma, non è della sanzione che si rischia che bisogna preoccuparsi ma dell’incolumità dei nostri piccoli. Il dato severo, preoccupante, allarmante infatti ci ricorda che solo 4 bambini su 10 viaggiano regolarmente assicurati al giusto seggiolino. Inoltre in caso di brevi tragitti solo 2 bambini su 10 viaggiano con le cinture allacciate.

L’insidia stradale è dietro l’angolo e le conseguenze possono essere nefaste anche per i conducenti più accorti!! Dobbiamo ricordarci che l’incolumità dei nostri piccoli, del nostro futuro, supera anche la presunzione delle nostre abilità al volante anche quando il tragitto è breve o brevissimo!


Mamma Violetta ha ragione. Il piccolo Pietro deve essere assicurato al seggiolino!

venerdì 18 ottobre 2013

Culpa in vigilando della scuola (e del Ministero) anche per i casi di bullismo

Gli ermellini del “palazzaccio” di Piazza Cavour ci avevano già ricordato con la n. 2657/03 della III sezione civile come “non sia sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose.”

Proprio da tali premesse muove l’orientamento della sezione decima civile del Tribunale di Milano, che ha emesso una sentenza, la 8081/13, con la quale condanna il MIUR a risarcire 10.000 euro per danni morali ad un adolescente vittima di episodi di bullismo avvenuti durante l’orario scolastico.

La sentenza del Tribunale di Milano ha allargato il concetto di culpa in vigilando rendendo insufficiente anche lo stesso principio della prevenzione: “i precettori e coloro che insegnano un mestiere od una arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza” (art. 2048 c.c. II co. del Codice Civile).

Là dove poi si tratti di docenti di una scuola pubblica, la responsabilità si estende anche alla pubblica amministrazione in virtù del principio organico ai sensi dell’art.28 della Costituzione.

Risulta oltremodo interessante anche la condanna al risarcimento di una somma di denaro utile all’eliminazione di un danno psicologico riscontrato dal nominato consulente tecnico di ufficio. Il giudice ha infatti ritenuto congrua la somma di  10.000,00 per sottoporsi ad un ciclo terapeutico utile a smantellare una sindrome, causata dall’aggressione e dalle percosse subite sulla persona dell’attore, descrivibile come “disturbo dell’adattamento con ansia ed umore misti e sua progressione verso un disturbo depressivo minore, cronico, poco più che moderato; fobia sociale, disturbo del ritmo circadiano del sonno tipo, fase del sonno ritardata, in soggetto con caratteristiche dipendenti ed evitanti di personalità”.

venerdì 11 ottobre 2013

La scuola risponde anche per i danni che gli allievi subiscono nel cortile prima dell’inizio delle lezioni

“La scuola pertanto è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all'uopo necessari, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso, sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche". Così tuonano gli ermellini della III Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza 4 ottobre 2013 nr 22752 che confermano la responsabilità in vigilando della Scuola in solido col Ministero della Pubblica Istruzione, anche se l’incidente è avvenuto prima del regolare inizio dell’attività didattica.

La vicenda riguarda il caso di una minore che accompagnata presso l’istituto dallo scuolabus, il 20 marzo del 1995, sostava nel cortile del plesso in attesa dell’inizio delle lezioni. Arrampicandosi si un muretto si procurava lesioni. L’Istituto respingeva le domande attoree sostenendo che la sola circostanza che la minore fosse stata lasciata nel cortile antistante non doveva far ritenere che fosse insorto in capo al personale scolastico l'obbligo di vigilare su di essa.

Di diverso avviso tutti i giudici chiamati ad esprimersi in tal senso. Il verdetto di primo grado era stato emesso dal Tribunale di Civitavecchia nel 2003, e quello di secondo dalla Corte di Appello di Roma nel 2006. Senza successo, scuola e ministero hanno protestato in Cassazione contro la condanna al risarcimento.

"In ipotesi di danno come questo, cagionato dall'alunno a sé medesimo (autolesioni), l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della scuola l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni. La scuola pertanto è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all'uopo necessari, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso, sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche.  Tra queste rientra il cortile antistante l'edificio del quale la scuola abbia la disponibilità e ove venga consentito il regolare accesso e lo stazionamento degli utenti, e in particolare degli alunni, prima di entrarvi".

giovedì 20 giugno 2013

Per la colpa dello studente, anche se maggiorenne, ne risponde la scuola

Particolare la sentenza nr 11751 del 15.05.2013 estesa dagli ermellini di Piazza Cavour. La vicenda parte 15 anni fa, in un Liceo artistico, veneziano: durante una recita natalizia, un alunno appicca il fuoco per scherzo alle ali d'angelo indossate dalla compagna per la scena. Nell'intento di spegnere le fiamme interviene una seconda studentessa il cui costume prendere fuoco a sua volta, con conseguenti gravi ustioni sul suo corpo, con esiti deturpanti. 
Dopo il rigetto della domanda dal giudice di primo grado  che asseriva che, stante la maggiore età dell’alunno che ha commesso l’illecito non trovava applicazione nei confronti dell’istituto il novellato dell’art 2048 codice civile.

Dopo l’accoglimento in appello arriva la chiosa della Cassazione:


“La domanda e l'accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola - nella specie statale - fondano un vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, appartenenti all'apparato organizzativo dello Stato, accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento, anche quali educatori e precettori del comportamento civile e della solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti, e da inculcare senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell'allievo”.

domenica 8 gennaio 2012

Rispondono i genitori per il comportamento aggressivo del figlio minore.






Lo stabilisce l’articolo 2048 del Codice Civile e lo ribadisce la terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza nr  26200 / 2011 depositata lo scorso 6 dicembre. Partiamo dal contenuto  dell’art 2048:

RESPONSABILITA' DEI GENITORI, DEI TUTORI, DEI PRECETTORI E DEI MAESTRI D'ARTE
1. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all' affiliante.
2. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un' arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
3. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

I genitori di un minore che in una partita di calcio, senza apparente motivo aggrediva, provocando lesioni, un altro giocatore, venivano scagionati  nei giudizi di primo grado e in appello. I togati avevano concesso loro le attenuanti in quanto gli stessi, non essendo presenti al fatto, non avevano potuto impedirlo.

Gli ermellini ravvisano invece carenze nell’attività educativa dei genitori verso il figlio e ribaltano i precedenti giudizi:

“i criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono, sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, sia anche, e soprattutto, nell'obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l'educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari (Cass. 13.3.2008 n. 7050; Cass. 20.10.2005 n. 20322; cass. 11.8.1997 n. 7459). La norma dell'art. 2048 c.c. è costruita in termini di presunzione di colpa dei genitori (o dei soggetti ivi indicati). In relazione al'interpretazione di tale disciplina, quindi, è necessario che i genitori, al fine di fornire una sufficiente prova liberatoria per superare la presunzione di colpa desumibile dalla norma, offrano, non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (e ciò perché si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere ed all'indole del minore (c. anche Cass. 14.3.2008, n. 7050)”

Clicca qui per il testo integrale della sentenza