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martedì 25 novembre 2014

De iure Condito "In caso di incidente senza il casco il risarcimento spetta per intero (salvo diversa prova del danneggiante)"

E’ interessante la recente pronuncia della Corte di Cassazione nr 23148 del 31.10.2014 che riguarda il caso di risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale ai congiunti di un ragazzo morto a seguito di un incidente stradale, a bordo, in qualità di trasportato, su di un motociclo sul quale viaggiava senza casco.

Il ricorso per Cassazione veniva proposto dal Comune e dalla compagnia di assicurazioni che lamentavano una mancata diminuzione del quantum risarcitorio nonostante il ragazzo, al momento del sinistro, non indossasse il casco e consapevolmente accettava il trasporto a bordo di una moto guidata da un conducente sprovvisto di regolare permesso di guida.
 Quanto al primo motivo le risposte agli ermellini di Piazza Cavour venivano fornite dalla CTU che asseriva: “non era possibile stabilire se l’uso del casco regolamentare avrebbe potuto evitare il decesso del giovane e che, dove l’indagine sul concorso di colpa della vittima non porti a risultati certi, come è accaduto nella fattispecie, l’esito non può che ridondare a danno del debitore danneggiante”.

Concludono poi i giudici che la prova di concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 deve essere fornita dal debitore. In buona sostanza se risulta che il conducente, nonostante le cinture o casco, avrebbe ugualmente riportato gli stessi danni fisici,  allora in questa ipotesi il risarcimento non può subire diminuzioni e sarà onere del danneggiante o della sua compagnia assicurativa dimostrare che il danno riportato dal danneggiato è stato determinato in tutto o in parte per colpa dello stesso che non ha utilizzato le cinture o il casco.


“in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, a norma dell’articolo 1227 c.c., la prova che il creditore –danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l’ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore. La correttezza del primo assunto della Corte circa le conseguenze della prova insufficiente del concorso colposo della vittima, rende privo di interesse il profilo relativo all’esistenza dell’obbligo di indossare il casco: essendo indimostrata l’efficienza causale, rispetto al decesso, dell’omesso impiego della protezione, risulta, infatti, del tutto irrilevante l’indagine sulla violazione del relativo obbligo da parte del trasportato”

venerdì 31 ottobre 2014

De iure condito: “Il solo guinzaglio non esime da responsabilità il custode del cane”

Così parlarono gli ermellini della Cassazione Penale con sentenza n. 44095 del 23 ottobre 2014.
Ricorre per Cassazione la padrona di una cane, condannata, nei precedenti gradi di giudizio, per lesioni colpose ex art. 590 codice penale, allorquando ad una mostra canina, il suo fedele amico a quattro zampe pur trattenuto al guinzaglio, aggrediva e mordeva al volto un bambino di due anni.

Nel ricorso, i difensori invocavano la discolpa della signora sostenendo che la museruola è strumento alternativo al guinzaglio che, nel caso di specie era correttamente utilizzato e che il fatto storico non era provato in assenza di perizia medico legale sul piccolo bambino.

I giudici ritengono il ricorso  inammissibile per le seguenti motivazioni:

  1. In relazione alla prova dei morso e della sua riconducibilità al cane dell’imputata, i giudici di merito riportano le plurime deposizioni testimoniali, tutte convergenti nella ricostruzione della vicenda così come effettuata nella sentenza impugnata. Peraltro le deposizioni, come evidenziato dal tribunale, hanno trovato riscontro nella certificazione medica versata in atti e nelle foto del volto del bambino ove sono visibili i segni dell’aggressione.
  2. Quanto al lamentato difetto di motivazione sulla prova della colpa, va premesso il richiamato disposto dell’ordinanza del Ministro della Salute del 1312007, n. 10, avente per oggetto la “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani”, ove è previsto l’obbligo per i detentori di cani di applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; inoltre di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone. Spetta pertanto al detentore dell’animale scegliere il mezzo più adeguato (museruola o guinzaglio) idoneo a garantire la sicurezza dei terzi presenti in luoghi pubblici.
Nel caso che ci occupa il giudice di merito ha rinvenuto nella omessa vigilanza del cane il profilo di colpa dell’imputata la quale, in presenza di più persone nell’ambito di una mostra, avrebbe dovuto tenere una condotta di particolare attenzione ed idonea ad evitare l’evento poi verificatosi.

venerdì 17 ottobre 2014

De iure condito: la responsabilità contrattuale (1218 c.c.) della struttura sanitaria e quella aquiliana (2043 c.c.) del medico

Interessante e destinata ad avere un seguito la sentenza del Giudice Gattari della I Sezione Civile del Tribunale di Milano che qualifica la responsabilità del medico come extracontrattuale ex art. 2043 codice civile secondo una più corretta interpretazione della cd legge Balduzzi (L. 189/2012), che è stata oggetto di diverse opzioni interpretative e applicazioni giurisprudenziali. Fino ad ora invece, l’orientamento giurisprudenziale riteneva che, tanto la responsabilità della struttura sanitaria come pure quella del medico dovessero essere inquadrate nell’inadempimento contrattuale ex art. 1218 codice civile.

La differenza interpretativa non è di poco conto. Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento da fatto illecito, ex art 2043 c.c. è di cinque anni contro i dieci della responsabilità contrattuale ex art. 1218. In più nel primo caso spetta al danneggiato l’onere della prova della responsabilità da malpractice medica.

Secondo l’insegnamento consolidato della giurisprudenza, avallato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 1/7/2002 n. 9556 e sent. 11/1/2008 n. 577), il rapporto che lega la struttura sanitaria (pubblica o privata) al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (cd contratto di “spedalità” o di “assistenza sanitaria”) che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti – con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13/4/2007 n. 8826) - e che ha ad oggetto l’obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero ecc.).

Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l’inadempimento e/o per l’inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell’opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni – esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario – e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell’art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

Il giudice meneghino pone l’accento proprio sull’art. 3 della legge (“Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie”) che prevede al comma 1 “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.

E da qui muove la sua innovazione interpretativa asserendo che solo così è possibile perseguire l’obiettivo precipuo del legislatore che aveva espressamente inteso contenere la spesa pubblica e arginare il fenomeno della “medicina difensiva”, sia attraverso una restrizione delle ipotesi di responsabilità medica (spesso alla base delle scelte diagnostiche e terapeutiche “difensive” che hanno un’evidente ricaduta negativa sulle finanze pubbliche) sia attraverso una limitazione dell’entità del danno biologico risarcibile al danneggiato in caso di responsabilità dell’esercente una professione sanitaria.

Di seguito il testo integrale della sentenza

giovedì 19 giugno 2014

Danno prodotto da animale selvatico. Chi paga?

“la responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc, a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente: in quest'ultimo caso, l'ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.”

Cosi tuona la Corte di Cassazione III Sezione Civile con l’ Ordinanza del 28 febbraio 2014, n.4788. Che prosegue un orientamento già consolidato della stessa corte in merito ai danni provocati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica.

Di seguito il testo integrale della sentenza:

CORTE DI CASSAZIONE. SEZ. VI - 3 CIVILE - ORDINANZA 28 febbraio 2014, n.4788 - Pres. Finocchiaro – est. De Stefano

Svolgimento del processo

1. E stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. e datata 30.10.12, regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:
“1. - La Regione Emilia-Romagna ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui è stata confermata la decisione di primo grado, con cui tanto la ricorrente che l'ANAS spa - Ente Nazionale per le Strade sono state solidalmente condannate al risarcimento del danno, quantificato in Euro 2.428,64, patito da D.G.F.          per la collisione della propria autovettura con un animale selvatico (daino o capriolo) su strada statale. Degli intimati resiste con controricorso la sola ANAS spa.
2. - Il ricorso va trattato in camera di consiglio - ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. ed essendo esso oltretutto soggetto alla disciplina dell'art. 360-bis cod. proc. civ. - per essere ivi accolto, per quanto appresso indicato.

martedì 13 maggio 2014

Responsabilità dell’insegnante - Si applica l’art 1218 del Codice Civile

Nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio previsto dall'art. 1218 c.c. Lo stabiliscono gli ermellini di Piazza Cavour con la sentenza nr 3612 del 17 febbraio 2014 della III Sezione civile:

“Il caso in esame riguarda un incidente subito da un minore, verificatosi durante una lezione di sci collettivo.
Sul punto è di tutta evidenza che l’affidamento di un minore ad una scuola di sci perché gli siano impartite lezioni – il che concretizza la ricorrenza di un contratto – comporti a carico della scuola l’assunzione di obbligazioni di protezione volte a garantirne l’incolumità.
Ed è anche ovvio che, per quanta cautela il maestro di sci possa predisporre, è pur sempre possibile che l’allievo cada, per l’intrinseca natura dell’attività che la scuola è richiesta di svolgere e perché costituisce dato di comune esperienza che non è possibile imparare a sciare senza incappare mai in cadute.
Sulla base di tali dati, da un lato, sarebbe erroneo assumere che, per il solo fatto della caduta, la scuola sia responsabile delle lesioni riportate dall’allievo; dall’altro che, essendo una caduta altamente probabile – tale quindi da essere considerata come un rischio accettato – delle lesioni subite dal minore la scuola non debba mai rispondere.
Si tratterà, invece, di stabilire se la scuola, ed il maestro abbiano adempiuto le obbligazioni volte a garantire la sicurezza dell’allievo, tenuto, in ogni caso conto delle peculiarità dell’oggetto del contratto (v. anche Cass.3.2.2011 n. 2559).
Il problema è quello della distribuzione degli oneri probatori se, cioè, debba la scuola provare di aver fatto quanto doveva per salvaguardare la sicurezza (relativa) dell’allievo, con la conseguenza che l’incidente non possa essere imputato alla stessa o al maestro della cui azione risponde; o se debba l’allievo (e, per lui, chi ne ha la potestà genitoriale) provare l’inadempimento della scuola.
Secondo la ormai consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio previsto dall’art. 1218 c.c. (Cass. 3.3.2010 n. 5067; nello stesso senso Cass.20.4.2010 n. 9325).

Su tale base, quindi, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte; mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.”

venerdì 11 ottobre 2013

La scuola risponde anche per i danni che gli allievi subiscono nel cortile prima dell’inizio delle lezioni

“La scuola pertanto è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all'uopo necessari, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso, sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche". Così tuonano gli ermellini della III Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza 4 ottobre 2013 nr 22752 che confermano la responsabilità in vigilando della Scuola in solido col Ministero della Pubblica Istruzione, anche se l’incidente è avvenuto prima del regolare inizio dell’attività didattica.

La vicenda riguarda il caso di una minore che accompagnata presso l’istituto dallo scuolabus, il 20 marzo del 1995, sostava nel cortile del plesso in attesa dell’inizio delle lezioni. Arrampicandosi si un muretto si procurava lesioni. L’Istituto respingeva le domande attoree sostenendo che la sola circostanza che la minore fosse stata lasciata nel cortile antistante non doveva far ritenere che fosse insorto in capo al personale scolastico l'obbligo di vigilare su di essa.

Di diverso avviso tutti i giudici chiamati ad esprimersi in tal senso. Il verdetto di primo grado era stato emesso dal Tribunale di Civitavecchia nel 2003, e quello di secondo dalla Corte di Appello di Roma nel 2006. Senza successo, scuola e ministero hanno protestato in Cassazione contro la condanna al risarcimento.

"In ipotesi di danno come questo, cagionato dall'alunno a sé medesimo (autolesioni), l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della scuola l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni. La scuola pertanto è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all'uopo necessari, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso, sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche.  Tra queste rientra il cortile antistante l'edificio del quale la scuola abbia la disponibilità e ove venga consentito il regolare accesso e lo stazionamento degli utenti, e in particolare degli alunni, prima di entrarvi".

giovedì 20 giugno 2013

Per la colpa dello studente, anche se maggiorenne, ne risponde la scuola

Particolare la sentenza nr 11751 del 15.05.2013 estesa dagli ermellini di Piazza Cavour. La vicenda parte 15 anni fa, in un Liceo artistico, veneziano: durante una recita natalizia, un alunno appicca il fuoco per scherzo alle ali d'angelo indossate dalla compagna per la scena. Nell'intento di spegnere le fiamme interviene una seconda studentessa il cui costume prendere fuoco a sua volta, con conseguenti gravi ustioni sul suo corpo, con esiti deturpanti. 
Dopo il rigetto della domanda dal giudice di primo grado  che asseriva che, stante la maggiore età dell’alunno che ha commesso l’illecito non trovava applicazione nei confronti dell’istituto il novellato dell’art 2048 codice civile.

Dopo l’accoglimento in appello arriva la chiosa della Cassazione:


“La domanda e l'accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola - nella specie statale - fondano un vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, appartenenti all'apparato organizzativo dello Stato, accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento, anche quali educatori e precettori del comportamento civile e della solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti, e da inculcare senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell'allievo”.

venerdì 18 maggio 2012

Nessun risarcimento ai nipoti per la perdita della nonna se non convivevano!


La  Terza  Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza nr 4253 del 16 marzo 2012, ha  affermato che,  in ipotesi di  fatto illecito costituito dall’uccisione del congiunto, con riguardo a  soggetti estranei all’ambito del ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora),  perché possano ritenersi risarcibili il danno non patrimoniale per lesione del rapporto parentale, nonché il  danno patrimoniale correlato al  venir meno di prestazioni in denaro o  di altre provvidenze comportanti un'utilità economica,  spontaneamente erogate in vita dal parente deceduto, è necessario che preesistesse tra i congiunti una situazione di effettiva convivenza.

Tale determinazione è stata raggiunta dagli ermellini confermando un risalente orientamento della stessa corte : Cass. 23 giugno 1993, n. 6938 che asserisce che il cosiddetta danno perdita o rottura del rapporto parentale può essere risarcito quando colpisce soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare. Mentre, affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori di tale nucleo (nonni, nipoti, genero, nuora) è necessaria la convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico. Solo in tal modo il rapporto tra danneggiato primario e secondario assume rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di ciascuno.

Di seguito il testo integrale della sentenza


CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE , SENTENZA 16 marzo 2012 4253 Pres. Trifone – est. Carluccio , n.4253 - Pres. Trifone – est. Carluccio
Svolgimento del processo
1. In esito a un sinistro stradale nel quale perdeva la vita M.G. (di anni 71), i figli (C.M. e L. ), e i nipoti (C.D. e P. , figli di M. ; G..C. , figlio di L.) agivano (nel 2006) per la condanna, in solido, della conducente (G..A. ) e del proprietario (M..A. ) dell'autovettura, nonché della Assicurazione, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
1.1. Il Tribunale di Ravenna riconosceva il danno non patrimoniale ai due figli, per la figlia anche a titolo di danno biologico (per un importo pari a Euro 50.000,00 per il figlio, e a Euro 78.000,00 per la figlia) e, agli stessi, il danno patrimoniale per spese funerarie, autoveicolo distrutto e suo recupero. Rigettava tutte le altre domande di danni, patrimoniali e non, chiesti dai figli e dai nipoti. Li riteneva indimostrati e indimostrabili (artt. 1223 e 1226 cod. civ., richiamati dall'art. 2056 cod. civ.).
Compensava le spese.
Rigettava le richieste istruttorie perché generiche e/o valutative.
2. La decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Bologna, adita dai danneggiati, con condanna degli stessi alle spese processuali (sentenza 16 dicembre 2009).
3. Avverso la suddetta sentenza tutti i congiunti della M. ricorrono per cassazione, con cinque motivi.
Le altre parti, ritualmente intimate, non svolgono difese.
3.1. La Unipol Assicurazioni Spa (già Aurora Assicurazioni Spa), in prossimità dell'udienza, ha depositato controricorso tardivo, munito di procura speciale, ed è stata ammessa alla discussione orale.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si prospetta la violazione degli articoli 1223, 1226, 2043, 2056, 2059 cod. civ., e artt. 2, 29, 30 e 32 Cost., nonché dell'art. 112 cod. proc. civ., oltre a vizi motivazionali, in riferimento al limitato riconoscimento del danno non patrimoniale ai due figli (chiesto nella misura di circa 190 mila Euro per M. e di circa 135 mila Euro per L. ).
Le censure sono svolte sotto quattro profili.
Il motivo va rigettato.
1.1. Preliminarmente va esaminato quello che, secondo l'ordine espositivo dei ricorrenti, è il quarto profilo.
Si deduce che le tabelle milanesi del 2009, elaborate dopo Sez. Un. 11 novembre 2008, n. 26972, prevedono un danno non patrimoniale a favore del figlio per la morte del genitore, da un minimo di 150 mila Euro a un massimo di 300 mila Euro, mentre la richiesta complessiva a tale titolo, sin dall'atto introduttivo, era di circa 190 mila Euro per la figlia e di 135 mila Euro per il figlio. La Corte di merito non avrebbe applicato il nuovo indirizzo giurisprudenziale e le tabelle rielaborate per pervenire ad un'integrale riparazione del danno.
1.1.1. Il profilo è inammissibile alla luce di Cass. 7 giugno 2011, n. 12408.
Tale decisione - secondo cui, quando nella liquidazione del danno biologico manchino criteri stabiliti dalla legge, il criterio di liquidazione cui i giudici di merito devono attenersi, al fine di garantire l'uniformità di trattamento, è quello predisposto dal Tribunale di Milano, in quanto ampiamente diffuso sul territorio nazionale, salvo circostanze in concreto idonee a giustificarne l'abbandono - si è fatta carico di problemi che, con termine efficace, ma atecnico, si potrebbero qualificare, di “diritto intertemporale” e che, propriamente, attengono al profilo della novità della questione. In proposito, la sentenza richiamata ha affermato che, quanto alle sentenze di merito che (come nella specie) sono state depositate prima della suddetta pronuncia, nelle quali il giudice abbia liquidato il danno biologico adottando criteri diversi, tale difformità può essere fatta valere in sede di legittimità solo a condizione che la questione sia stata posta nel giudizio di merito.
Nella specie, la mancanza di tale condizione, che i ricorrenti neppure allegano, rende inammissibile il profilo esaminato, proprio per la novità della questione prospettata.
1.2. Con il primo profilo, si censura la sentenza per insufficiente, addirittura apparente, motivazione nella quantificazione operata per il danno morale in senso stretto, avendo fatto generico riferimento alle tabelle in uso presso il tribunale di Ravenna e la Corte di appello di Bologna, senza indicare l'anno, senza indicare il massimo previsto, pur affermando che la sentenza del primo giudice aveva fatto applicazione di valore vicino al massimo. In generale, si deduce la mancanza di personalizzazione, pure emergente dalla consulenza tecnica, e, in ogni caso oggetto della prova testimoniale in primo grado, non ammessa, e riproposta in appello; personalizzazione pure riconosciuta in astratto, con conseguente contraddittorietà sotto tale profilo della motivazione. Con il secondo profilo, si censura come contraddittoria la motivazione relativa al danno biologico, per avere la Corte di merito confermato il risarcimento a tale titolo in 28 mila Euro, nonostante avesse riconosciuto che, secondo le tabelle in uso nell'ufficio nell'anno 2004 (data dell'incidente) sarebbero spettati 30 mila Euro per il 15% di danno biologico accertato. Contraddittoriamente, secondo l'assunto dei ricorrenti, avrebbe ritenuto compensata la minore somma riconosciuta con la maggior somma attribuita a titolo di danno morale in senso stretto, mentre quest'ultima somma non era sicuramente maggiore (per quanto dedotto con il primo profilo).

domenica 8 gennaio 2012

Rispondono i genitori per il comportamento aggressivo del figlio minore.






Lo stabilisce l’articolo 2048 del Codice Civile e lo ribadisce la terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza nr  26200 / 2011 depositata lo scorso 6 dicembre. Partiamo dal contenuto  dell’art 2048:

RESPONSABILITA' DEI GENITORI, DEI TUTORI, DEI PRECETTORI E DEI MAESTRI D'ARTE
1. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all' affiliante.
2. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un' arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
3. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

I genitori di un minore che in una partita di calcio, senza apparente motivo aggrediva, provocando lesioni, un altro giocatore, venivano scagionati  nei giudizi di primo grado e in appello. I togati avevano concesso loro le attenuanti in quanto gli stessi, non essendo presenti al fatto, non avevano potuto impedirlo.

Gli ermellini ravvisano invece carenze nell’attività educativa dei genitori verso il figlio e ribaltano i precedenti giudizi:

“i criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono, sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, sia anche, e soprattutto, nell'obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l'educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari (Cass. 13.3.2008 n. 7050; Cass. 20.10.2005 n. 20322; cass. 11.8.1997 n. 7459). La norma dell'art. 2048 c.c. è costruita in termini di presunzione di colpa dei genitori (o dei soggetti ivi indicati). In relazione al'interpretazione di tale disciplina, quindi, è necessario che i genitori, al fine di fornire una sufficiente prova liberatoria per superare la presunzione di colpa desumibile dalla norma, offrano, non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (e ciò perché si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere ed all'indole del minore (c. anche Cass. 14.3.2008, n. 7050)”

Clicca qui per il testo integrale della sentenza

sabato 17 dicembre 2011

Il caso fortuito esclude la responsabilità anche a scuola! Sia di natura contrattuale che extracontrattuale.


La natura del rapporto tra l’alunno e la scuola è di tipo contrattuale, da contatto sociale. Pertanto se il danno è autoprocurato  dall’alunno stesso, può escludersi l’applicabilità dell’art 2048 comma 2, che prevede una presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante per i danni cagionati da fatto illecito degli allievi.  A stabilirlo sono gli ermellini, con l’ordinanza nr 24835 del 24.11.2011. Che comunque esclude la responsabilità dell’istituto quando il fatto è imputabile a caso fortuito.

“Questa Corte ha, infatti ritenuto che la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale bensì contrattuale, atteso che - quanto all’istituto scolastico - l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell’istituto scolastico tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod.civ. (cass. n. 24456/05). Dal punto di vista dell’onere probatorio, ciò comporta che mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnane (cfr. Cass. n. 24456/05; cass. 8067/07).”

Di seguito la sentenza