La Terza
Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza nr 4253 del 16
marzo 2012, ha affermato che, in ipotesi di
fatto illecito costituito dall’uccisione del congiunto, con riguardo
a soggetti estranei all’ambito del
ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la
nuora), perché possano ritenersi
risarcibili il danno non patrimoniale per lesione del rapporto parentale, nonché
il danno patrimoniale correlato al venir meno di prestazioni in denaro o di altre provvidenze comportanti un'utilità
economica, spontaneamente erogate in
vita dal parente deceduto, è necessario che preesistesse tra i congiunti una
situazione di effettiva convivenza.
Tale determinazione è stata
raggiunta dagli ermellini confermando un risalente orientamento della stessa
corte : Cass. 23 giugno 1993, n. 6938 che asserisce che il cosiddetta danno
perdita o rottura del rapporto parentale può essere risarcito quando colpisce
soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il
diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della
scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare. Mentre,
affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori di
tale nucleo (nonni, nipoti, genero, nuora) è necessaria la convivenza, quale
connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali,
anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica
della solidarietà, di sostegno economico. Solo in tal modo il rapporto tra
danneggiato primario e secondario assume rilevanza giuridica ai fini della
lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come
luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità
di ciascuno.
Di seguito il testo integrale
della sentenza
CORTE
DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE , SENTENZA 16 marzo 2012 4253 Pres. Trifone –
est. Carluccio , n.4253 - Pres. Trifone – est. Carluccio
Svolgimento del processo
1.
In esito a un sinistro stradale nel quale perdeva la vita M.G. (di anni 71), i
figli (C.M. e L. ), e i nipoti (C.D. e P. , figli di M. ; G..C. , figlio di L.)
agivano (nel 2006) per la condanna, in solido, della conducente (G..A. ) e del
proprietario (M..A. ) dell'autovettura, nonché della Assicurazione, al
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
1.1.
Il Tribunale di Ravenna riconosceva il danno non patrimoniale ai due figli, per
la figlia anche a titolo di danno biologico (per un importo pari a Euro
50.000,00 per il figlio, e a Euro 78.000,00 per la figlia) e, agli stessi, il danno
patrimoniale per spese funerarie, autoveicolo distrutto e suo recupero.
Rigettava tutte le altre domande di danni, patrimoniali e non, chiesti dai
figli e dai nipoti. Li riteneva indimostrati e indimostrabili (artt. 1223 e
1226 cod. civ., richiamati dall'art. 2056 cod. civ.).
Compensava
le spese.
Rigettava
le richieste istruttorie perché generiche e/o valutative.
2.
La decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Bologna, adita dai
danneggiati, con condanna degli stessi alle spese processuali (sentenza 16
dicembre 2009).
3.
Avverso la suddetta sentenza tutti i congiunti della M. ricorrono per
cassazione, con cinque motivi.
Le
altre parti, ritualmente intimate, non svolgono difese.
3.1.
La Unipol Assicurazioni Spa (già Aurora Assicurazioni Spa), in prossimità
dell'udienza, ha depositato controricorso tardivo, munito di procura speciale,
ed è stata ammessa alla discussione orale.
Motivi della decisione
1.
Con il primo motivo si prospetta la violazione degli articoli 1223, 1226, 2043,
2056, 2059 cod. civ., e artt. 2, 29, 30 e 32 Cost., nonché dell'art. 112 cod.
proc. civ., oltre a vizi motivazionali, in riferimento al limitato
riconoscimento del danno non patrimoniale ai due figli (chiesto nella misura di
circa 190 mila Euro per M. e di circa 135 mila Euro per L. ).
Le
censure sono svolte sotto quattro profili.
Il
motivo va rigettato.
1.1.
Preliminarmente va esaminato quello che, secondo l'ordine espositivo dei
ricorrenti, è il quarto profilo.
Si
deduce che le tabelle milanesi del 2009, elaborate dopo Sez. Un. 11 novembre
2008, n. 26972, prevedono un danno non patrimoniale a favore del figlio per la
morte del genitore, da un minimo di 150 mila Euro a un massimo di 300 mila
Euro, mentre la richiesta complessiva a tale titolo, sin dall'atto
introduttivo, era di circa 190 mila Euro per la figlia e di 135 mila Euro per
il figlio. La Corte di merito non avrebbe applicato il nuovo indirizzo
giurisprudenziale e le tabelle rielaborate per pervenire ad un'integrale
riparazione del danno.
1.1.1.
Il profilo è inammissibile alla luce di Cass. 7 giugno 2011, n. 12408.
Tale
decisione - secondo cui, quando nella liquidazione del danno biologico manchino
criteri stabiliti dalla legge, il criterio di liquidazione cui i giudici di
merito devono attenersi, al fine di garantire l'uniformità di trattamento, è
quello predisposto dal Tribunale di Milano, in quanto ampiamente diffuso sul
territorio nazionale, salvo circostanze in concreto idonee a giustificarne
l'abbandono - si è fatta carico di problemi che, con termine efficace, ma
atecnico, si potrebbero qualificare, di “diritto intertemporale” e che,
propriamente, attengono al profilo della novità della questione. In proposito,
la sentenza richiamata ha affermato che, quanto alle sentenze di merito che
(come nella specie) sono state depositate prima della suddetta pronuncia, nelle
quali il giudice abbia liquidato il danno biologico adottando criteri diversi,
tale difformità può essere fatta valere in sede di legittimità solo a
condizione che la questione sia stata posta nel giudizio di merito.
Nella
specie, la mancanza di tale condizione, che i ricorrenti neppure allegano,
rende inammissibile il profilo esaminato, proprio per la novità della questione
prospettata.
1.2.
Con il primo profilo, si censura la sentenza per insufficiente, addirittura
apparente, motivazione nella quantificazione operata per il danno morale in
senso stretto, avendo fatto generico riferimento alle tabelle in uso presso il
tribunale di Ravenna e la Corte di appello di Bologna, senza indicare l'anno,
senza indicare il massimo previsto, pur affermando che la sentenza del primo
giudice aveva fatto applicazione di valore vicino al massimo. In generale, si
deduce la mancanza di personalizzazione, pure emergente dalla consulenza
tecnica, e, in ogni caso oggetto della prova testimoniale in primo grado, non
ammessa, e riproposta in appello; personalizzazione pure riconosciuta in
astratto, con conseguente contraddittorietà sotto tale profilo della motivazione.
Con il secondo profilo, si censura come contraddittoria la motivazione relativa
al danno biologico, per avere la Corte di merito confermato il risarcimento a
tale titolo in 28 mila Euro, nonostante avesse riconosciuto che, secondo le
tabelle in uso nell'ufficio nell'anno 2004 (data dell'incidente) sarebbero
spettati 30 mila Euro per il 15% di danno biologico accertato.
Contraddittoriamente, secondo l'assunto dei ricorrenti, avrebbe ritenuto
compensata la minore somma riconosciuta con la maggior somma attribuita a
titolo di danno morale in senso stretto, mentre quest'ultima somma non era
sicuramente maggiore (per quanto dedotto con il primo profilo).