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venerdì 3 ottobre 2014

De iure condito: “il risarcimento del danno non patrimoniale va commisurato alla vita reale del danneggiato”.

Cosi confermano gli ermellini di Piazza Cavour con la sentenza nr 19864 del 22 settembre 2014. Il caso riguardava il risarcimento di un danno da responsabilità professionale medica, dovuto a imperizie nella gestione del parto e assistenza post parto.  Il risarcimento del danno non patrimoniale, è stato proporzionalmente diminuito dai giudici di merito, in base alla reale durata della vita del piccolo malcapitato, rifacendosi al principio ispiratore di un’altra nota sentenza della stessa corte la 26973 del 2008 (una delle 4 gemelle ai più note come le “Sentenze di San Martino” ).

Di seguito le motivazioni dei togati:

“INFONDATI risultano il secondo ed il terzo motivo nella parte in cui impugnano la cd riduzione del danno, sostenendo che il considerare nel quantum il danno reale, come danno permanente che dura quanto dura la vita del menomato, implica la violazione del principio primo, costituzionalmente protetto, della personalizzazione del danno.
Le sezioni unite civili della CASSAZIONE, nella sentenza 11 novembre 2008 n.26973, nel preambolo sistematico, ai punti 4.8 e 4.9 stabiliscono due principi che si integrano logicamente, il primo, generale, secondo cui il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, e la persona è l'essere vivente che viene leso, anche mortalmente, ed il secondo principio di coerenza esprime la necessità che il risarcimento equo del danno ingiusto non ecceda il danno reale.
In questo senso il principio di personalizzazione è intrinseco od ontologicamente conformato alla lesione della salute come circostanziata e valutata nella sua gravità secondo i criteri della medicina legale e della scienza medica, mentre il criterio del contenimento, ad evitare generose liquidazioni, appare come criterio estrinseco, che è diretto ad evitare proprio nel campo della categoria del danno non patrimoniale l'introduzione di voci atipiche che ampliano la tutela, senza alcun riferimento ad interessi della persona o a beni della vita rilevanti.
Orbene nella fattispecie in esame il delimitare alla vita reale la misura del danno non patrimoniale, non attiene alla personalizzazione, ma ad un dato obbiettivo, che influisce sul quantum, mentre altri aspetti di questa vita menomata possono venire in considerazione se dedotti e provati, e non solo per la vittima primaria ma come danno parentale.

IN QUESTO senso i quesiti proposti non valgono ad evidenziare né errores in iudicando né vizi della motivazione e dunque resta ferma la valutazione dei giudici del merito, nell'ambito di una valutazione equitativa e circostanziata, che non ha compresso il principio primo della personalizzazione.”

martedì 15 luglio 2014

Aggiornati gli importi per i danni micropermanenti in ambito RCA e Malasanità


Il nuovo punto di IP vale € 795,91

Il nuovo valore di un giorno di inabilità assoluta è pari a € 46,43

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; Visto, in particolare
, l’art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita’ derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attivita’ produttive (ora dello sviluppo economico) in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall’ISTAT; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con il quale e’ stato istituito il Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto-l egge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; Visto l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 133 dell’11 giugno 2014; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 6 giugno 2013, adottato ai sensi dell’art. 139, comma 5, del Codice delle assicurazioni private, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2013; Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 giugno 2013, applicando la maggiorazione dello 0,5% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2014; Decreta:

Art. 1   A decorrere dal mese di aprile 2014, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 6 giugno 2013,
sono aggiornati nelle seguenti misure:

- settecentonovantacinque euro e novantuno centesimi per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);

- quarantasei euro e quarantatre centesimi per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilita’ assoluta, di cui alla lettera b).

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 giugno 2014.

Il Ministro: Guidi

venerdì 28 febbraio 2014

Errori in corsia: V rapporto Medmal di Marsh

Pubblicato il V rapporto Medmal a cura di Marsh, in ambito di responsabilità professionale sanitaria, su un campione di 96 strutture sanitarie pubbliche italiane. Il campione esaminato conta 2.430.570 ricoveri all’anno, 64.895 posti letto, 37.751 medici e 89.461 infermieri. Dal rapporto si evince che nel 2012 c’è stato un aumento del numero medio di sinistri per struttura dell’1,76%. Pari a 61 sinistri all’anno per ospedale.

I reparti maggiormente interessati dagli “errori” sono da sempre ortopedia, traumatologia, pronto soccorso. Ma, si registrano aumenti anche nei reparti di ostetricia e ginecologia e a seguire neurochirurgia, oncologia e cardiochirurgia.

La maggior parte delle richieste di risarcimento danni (il 55,4%) proviene dal Nord Italia. Il costo medio dei risarcimenti ammonta ad € 55.000,00 ed il risarcimento più alto a € 4.600.000,00.

L’evento più frequentemente denunciato è l’errore chirurgico (27,2%) seguito dall’errore diagnostico (19,3%) e da quello terapeutico (10,5%). Il 41% degli errori diagnostici e il 25% degli errori chirurgici vengono denunciati entro 6 mesi dall’accadimento. Il 95% degli eventi avversi vengono denunciati entro 6 anni dalla data di accadimento.


In ultimo, secondo le risultanze del campione analizzato da Marsh, il 35,6% delle pratiche viene definito entro un anno dalla data di apertura mentre circa l’80% entro 3 anni.

venerdì 7 febbraio 2014

Non c’è pace tra gli ulivi! Stralciato l’art 8 del decreto “Destinazione Italia”, arriva la proposta del ministro Zanonato approvata in Consiglio dei Ministri

Corro il rischio di fare del facile populismo ma non posso non dire che solo nel “bel paese” assistiamo a certi teatrini di potere dove a pagarne le spese è sempre la parte più debole.

Non abbiamo fatto in tempo tirare un sospiro di sollievo con lo stralcio dell’art 8 nel Decreto “Destinazione Italia” del 5 febbraio 2014, che  il giorno dopo, il 6 febbraio 2014, il Consiglio dei Ministri approva un disegno di legge presentato dal Ministro per le Attività Produttive Zanonato, volto a ridurre i costi dei risarcimenti e quindi a favorire una riduzione delle tariffe fino al 23% con ampio risalto ed eco mediatico.

Ora ci verrebbe da chiedere quali miracolose misure possa aver proposto il Ministero. Ebbene da qui nasce lo stupore. Perché la proposta è stata fatta con la pressione in sequenza dei tasti ctrl+c e ctrl+v sulla tastiera dell'estensore. Tradotta: “copia e incolla”. Senza nessuno sforzo per modificare almeno una sola virgola dell’articolo appena stralciato.

Questa la sintesi:
  • Sconto del 7%, sulla media dei prezzi regionali, per l’applicazione della scatola nera.
  • Sconto del 5% e del 10% per risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate.
  • Sconto del 4% per il divieto di cessione del diritto al risarcimento.
  • Sconto del 7% per prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti convenzionati con le imprese assicurative.  

giovedì 6 febbraio 2014

Se il povero danneggiato perde un testicolo non c’è necessità dell’accertamento strumentale!!!!

Dal puntuale sito dell’UNARCA riportiamo fedelmente una comunicazione che una compagnia assicurativa ha fatto lo scorso gennaio ai propri fiduciari medico legali circa le (oramai rottamate) modifiche all’art. 139 del D.Lgs che avrebbero dovuto essere introdotte dall’art.8 del Decreto “Destinazione Italia”. In particolare quella che avrebbe eliminato la parolina “visivamente” nelle modalità di accertamento delle lesioni.

La compagnia invita i propri fiduciari alla pedissequa osservanza della novella della norma in fieri ma, lascia spazio, per fortuna, a qualche parziale temperamento. Temperamento dettato dal buon senso.

Se il povero danneggiato perde un testicolo non c’è necessità dell’accertamento strumentale!!!!

Per fortuna, basterà fare la conta!!!

Ecco il testo integrale della comunicazione.



Torino, 20 gennaio 2014

Comunicazione ai Fiduciari medico legali

Oggetto: Accertamento delle lesioni di lieve entità

giovedì 14 novembre 2013

Anche il credito per il danno non patrimoniale può essere ceduto

Tuonano così gli ermellini di piazza Cavour in un momento in cui l’Ania spinge per vietare pure la cessione del credito del danno materiale al riparatore. Con la Sentenza nr 52 del 3 ottobre 2013 La Corte di Cassazione dichiara cedibile il credito derivante da risarcimento del danno non patrimoniale in caso di sinistro stradale.

«Deve negarsi che il diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale sia strettamente personale (...); l'obbligazione risarcitoria è autonoma rispetto al titolo da cui essa scaturisce, perché altro è la natura strettamente personale dell'interesse leso (salute) e altro è il diritto (o anche la mera ragione) di credito al relativo ristoro (...); il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di lesioni personali, con la relativa quantificazione dell'ammontare, determina la trasformazione del diritto personale alla integrità fisica, in un diritto patrimoniale sulla somma [...] »

Queta la massima della sentenza. Per meglio comprendere le motivazioni è bene ricordare la novella dell’art 1260 del c.c. che recita:

Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge .
Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

Per diritti strettamente personali si intendono quelli volti al soddisfacimento di un interesse immediato fisico o morale alla persona in relazione ai quali l'incedibilità può essere eccezionalmente prevista anche al fine di tutelare l'interesse del debitore a non essere tenuto a soddisfare pretese di un soggetto diverso da quello accettato come creditore.
Ad esempio il credito alimentare è un esempio tipico di diritto strettamente personale.

Bisogna inoltre ricordare in ultimo che, l’obbligazione risarcitoria, è autonoma rispetto al titolo da cui essa scaturisce e pertanto mentre la natura dell'interesse leso (salute) è strettamente personale non lo è il diritto di credito al relativo ristoro che determina la trasformazione del diritto personale alla integrità fisica in un diritto patrimoniale sulla somma.


Un nuovo orientamento di legittimità che potrebbe incidere in maniera significativa e delicata in ambito di risarcimento danni derivanti da circolazione stradale.

mercoledì 26 giugno 2013

Slitta l'iter di approvazione del DPR Tagliarisarcimenti

Ieri sono state approvate dall'Aula della Camera e dal sottosegretario ai rapporti col parlamento in rappresentanza del Governo, le mozioni di PD e PDL, sulla sospensione dell'iter di approvazione del  decreto cosiddetto "taglia risarcimenti". Quello che prevede l'adozione (ex art. 138 del codice delle assicurazioni) di una tabella unica nazionale per il risarcimento dei danni fisici macro permanenti (oltre il 9% di invalidità). L'impegno preso è quello di  una riconsiderazione dell'intera materia, proseguendo i lavori del tavolo tra le categorie e la associazioni interessate dando spazio a un confronto nelle Commissioni parlamentari ed eventualmente un'indagine conoscitiva.
E' opportuno segnalare che sono state anche respinte però, le mozioni che richiedevano l'adozione delle Tabelle del Tribunale di Milano, quale valido riferimento nazionale, peraltro come già sancito dalla Corte di Cassazione a più riprese.
Vedremo quale sarà l'esito di questi ulteriori confronti. Se prevarranno gli interessi delle compagnie o quelli costituzionalmente garantiti dei danneggiati!

giovedì 30 maggio 2013

Niente più danno morale “puro” in ambito di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale

“Non trova più spazio la risarcibilità del c.d. danno morale “puro” o sofferenza d’animo- che non trova materiale riscontro sul piano delle conseguenze dannose oggetto di onere della prova per ottenere il risarcimento- in origine risarcito solo in caso di commissione di reati per effetto del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c.”

Questo in sintesi l’orientamento degli ermellini della Corte di Cassazione espresso con la sentenza nr 11514 del 14 maggio 2013 di cui riportiamo l’integrale contenuto.






IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione: 1 – La sentenza impugnata, (App. Perugia, 13/10/10), in parziale riforma di quella di primo grado, ha condannato P. N. a corrispondere a F. D. la somma di € 111,14 oltre interessi legali della fatture al saldo a titolo di risarcimento del danno delle spese vive sostenute a causa della lesione da parte dell’appellante, che possono essere ristorate solo nella componente relativa alle spese mediche direttamente dipendenti dall’incidente, non potendosi invece ristorare le spese sostenute per la consulenza medica in fase giudiziale, atteso che non sono conseguenza necessitata e diretta dell’infortunio, ma piuttosto oggetto di libera scelta della parte. Ad eccezione di tale statuizione, infatti, è stato rigettato quasi del tutto l’appello principale, ritenendosi esaustiva la somma di € 873,33 oltre accessori (liquidata in sentenza in considerazione della natura minima dei postumi permanenti) e si è confermata la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale sotto il profilo del danno biologico nell’importo indicato, correttamente individuato dal giudicante secondo le “tabelle” in uso presso il Tribunale di Perugia (avendo l’appellante solo indicato diverse somme ma non avendo contestato i motivi per cui dovrebbe addivenirsi a una diversa valutazione). 2. – L’intimato non ha svolto attività difensiva. 3. – F ricorre per cassazione, deducendo: 3.1. Insufficiente motivazione sul punto della responsabilità di R. D. circa la causazione di danni biologici e morali in capo al F. D. 3.2. Insufficiente motivazione in punto di danno morale. 3.3. Insufficiente motivazione in punto di danno biologico. 3.4. Contraddittoria motivazione sul punto delle spese processuali.
4. – Il ricorso è manifestamente privo di pregio.
4.1. In ordine al primo motivo di ricorso, è appena il caso di ribadire che la Corte territoriale ha congruamente e sufficientemente motivato (con adeguata ed incensurabile valutazione in fatto) – in relazione all’invocata corresponsabilità di R. D. – che il sopraggiungere solo successivo del P., dopo la colluttazione tra il R. ed il F. e dopo che i due furono separati, dà pieno e logico conto della circostanza che non vi fu una aggressione concorsuale perpetrata dai due soggetti insieme (e quindi anche da R., derivando le lesioni occorse al F. soltanto dal colpo inferto con slancio e violenza dal P.
4.2. In ordine al secondo e terzo motivo di ricorso, si deve ribadire che, alla luce dei consolidati principi espressi da questa Suprema Corte (per tutte Cass. SS. UU. 11 novembre 2008 n. 26972) il danno non patrimoniale è categoria unica connotato in senso descrittivo da singole voci risarcitorie che ne garantiscono l’integrale soddisfazione ma non devono condurre ad un’inammissibile duplicazione di poste in cui il danno medesimo si sostanzia. Le Sezioni Unite non accettano la ricostruzione pluralistica, in base alla quale nel nostro sistema risarcitorio ci sarebbero tre categorie diverse di danno non patrimoniale e all’opposto affermano che il danno non patrimoniale è una categoria generale unitaria non suscettibile di divisione in sottocategorie autonome, cioè un danno rappresentato unitariamente dalla lesione degli interessi della persona aventi rilevanza non economica. Questa categoria unitaria comprende ogni forma di sofferenza cagionata da un comportamento illecito che leda interessi non aventi rilevanza esclusivamente economica. Ciò è molto chiaro nella definizione contenuta nel Codice delle Assicurazioni, che all’art. 138 definisce per danno biologico il “danno da lesione dell’integrità psico-fisica che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali”. Pertanto, alla luce della predetta definizione, è risarcibile la sofferenza causata dal peggioramento della qualità della vita, dal non poter più svolgere quelle attività realizzatrici della persona umana che precedentemente erano consentite al soggetto, come conseguenza della lesione del diritto fondamentale alla salute ex art. 32 Cost. Per effetto di tale ricostruzione, non trova più spazio la risarcibilità del c.d. danno morale “puro” o sofferenza d’animo- che non trova materiale riscontro sul piano delle conseguenze dannose oggetto di onere della prova per ottenere il risarcimento- in origine risarcito solo in caso di commissione di reati per effetto del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c.

Tanto premesso sul piano classificatorio a precisazione della ricostruzione giuridica effettuata dalla Corte territoriale, in ogni caso il secondo e il terzo motivo non colgono nel segno, in quanto non prospettano un vero e proprio vizio motivazionale in ordine al riconoscimento delle tipologie di danno morale e biologico, ma contengono plurime censure di stretta interpretazione dell’art. 2059 c.c. (e della relativa giurisprudenza di legittimità), che si sarebbero dovute far valere piuttosto ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c..

In ogni caso, la sentenza d’appello appare congruamente e sufficientemente motivata nella parte in cui ha riconosciuto – a seguito dell’assolvimento dell’onere della prova da parte del danneggiato – una quota di danno biologico incrementata poi in appello con le spese vive (cure mediche) sostenute in conseguenza diretta e immediata della lesione.

Pertanto, non è censurabile in sede di legittimità un tipico accertamento di fatto (effettuato sulla base delle risultanze istruttorie) quale quello che si sostanzia nella quantificazione del danno biologico risarcibile sulla base delle “tabelle”, specie in considerazione del fatto che in punto di danno non patrimoniale entrano in gioco valutazioni di tipo equitativo. Tra l’altro, la stessa Corte d’Appello ha correttamente affermato che “l’appellante non ha contestato i motivi per cui dovrebbe addivenirsi ad una diversa valutazione del danno in questione, limitandosi ad indicare diverse somme”. 4.3. In ordine al quarto motivo di ricorso, appare equa e congruamente motivata la statuizione relativa alle spese processuali effettuata dalla Corte territoriale, con una valutazione in fatto incensurabile in sede di legittimità, anche alla luce delle generiche considerazioni prospettate dal ricorrente. 5. Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso.” La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. Non sono state presentate memorie, né conclusioni scritte. Ritenuto che: a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato, essendo manifestamente infondato; Non v’è motivo di provvedere sulle spese del presente giudizio nei confronti della parte intimata, non avendo questa svolto attività difensiva; visti gli artt. 330-bis e 385 cod. proc. civ.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso. Cosi deciso in Roma, il 6 marzo 2013.

venerdì 5 aprile 2013

Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli


Sarà forse questa l’ultima nostra consolazione? Di quanti tentano, patrocinatori stragiudiziali e avvocati, di difendere i diritti dei danneggiati, soprattutto i macro lesi? Nel pieno delle forze il Governo Monti era riuscito ad accontentare “gli amici” del tagliandino con la Legge 24.03.0212 nr 27 rendendo sempre più impervia e difficoltosa la strada dei danneggiati più fortunati, quelli micro lesi, verso l’ambita meta della giustizia: il congruo risarcimento. Ma adesso, il non Governo Monti, rischia di esagerare, con un regalo di quelli col doppio fiocco. Ma le priorità del nostro bel paese, in questo momento singolare di sbandamento politico, di crisi economica, di malcontento popolare, coincidono davvero con gli interessi particolari delle compagnie assicurative? Fosse solo questo, potremmo dirci rassegnati alla vittoria dei poteri forti. Ma il fatto che l’approvazione della tabella unica nazionale, per il risarcimento delle gravi lesioni subite a seguito di incidenti stradali e malasanità, danneggerebbe dignità e diritti garantiti per costituzione degli sfortunati e dei loro congiunti, deve farci riflettere.

Soprattutto quando al carrozzone dell’ANIA, che ovviamente inneggia all’uguaglianza dei risarcimenti sull’intero territorio nazionale, dimenticando che la Cassazione l’uniformità l’ha già trovata da tempo nelle tabelle milanesi e che, in effetti, la riduzione rispetto ai criteri che orientano l’attuale giurisprudenza non sarà pari solo al 10%, ma circa al 50%, si aggiungono anche le associazioni dei consumatori. Ma i diritti di chi stanno difendendo quando barattano il 50% del risarcimento di un danno grave con la promessa di riduzione delle tariffe RCA di un 5%? Su mille € di premio assicurativo ci sarebbe un risparmio per l’assicurato trentacinquenne di ben cinquanta € all’anno e circa 250.000,00 € in meno di risarcimento se in caso di incidente conseguisse una invalidità permanente del 50%.

Che c’entra poi la promessa marinaia (ammaliante come il cantico delle sirene) della riduzione della RCA con i risarcimenti per responsabilità professionale medica? Ministro Balduzzi docet.




Illustrissimo Presidente non firmi il D.P.R.


Ecc.mo
Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano
Palazzo del Quirinale
00187 – ROMA


OGGETTO: PETIZIONE CONTRO L’EMANAZIONE DEL D.P.R., AVENTE AD OGGETTO IL REGOLAMENTO RECANTE LE TABELLE DELLE MENOMAZIONI ALL’INTEGRITA’ PSICOFISICA AI SENSI DEGLI ARTT. 138 E 139 COD. ASS. PRIV. (SINISTRI STRADALI E RESPONSABILITA’ MEDICA), SECONDO LO SCHEMA PROPOSTO DAL GOVERNO NEL MARZO 2013.

Illustrissimo Presidente della Repubblica,
Si domanda con la presente di non procedere all’emanazione del d.P.R. in oggetto per le seguenti ragioni:
1    per tutti i casi di lesioni personali di non lieve entità (comprese le menomazioni gravissime) i criteri proposti dal Governo comporterebbero una significativa e grave svalutazione dei danni non patrimoniali subiti dalle vittime di sinistri stradali e di responsabilità medica; in particolare, si preannunciano gravi diminuzioni della tutela risarcitoria dei cittadini rispetto ai parametri di cui alle “tabelle milanesi” condivise dalla Cassazione quali criteri da applicarsi a livello nazionale da parte dei giudici; tale svalutazione discende dalla combinazione dei seguenti fattori: a) valore base del danno biologico significativamente più basso rispetto ai valori ritenuti equi dalla Cassazione; b) inclusione, da parte del Governo, della liquidazione dei pregiudizi morali e esistenziali entro la personalizzazione del danno biologico, che è limitata dall’art. 138 Cod. Ass. Priv. nella misura massima del 30% (nelle tabelle milanesi la misura massima, per le lesioni superiori al 34% di invalidità permanente è del 75%, dunque con uno scarto del 45% che si somma allo scarto già sussistente tra i valori di base per il danno biologico; nei casi più gravi si perverebbe ad oltre il 50% di potenziale diminuzione dei risarcimenti);

2   tale svalutazione darebbe luogo ad un’ingiustificata ed irrazionale discriminazione (in violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.) tra le vitttime di sinistri stradali e medici da un lato e dall’altro lato i danneggiati da ogni altro tipo di incidente (per esempio: danni da anomalie stradali; infortuni sul lavoro; incidenti sportivi, ecc.), questi ultimi assoggettati alle tabelle milanesi;

3      il Governo è arrivato a definire il danno morale come “eventuale” (sic!), quando invece è notorio, in primo luogo a livello medico-legale, come alle menomazioni della salute  si associno sempre l’offesa morale e la lesione della dignità personale;

4  al comma 6 dell’art. 1 dello schema di d.P.R. si prevede, in esclusivo favore delle compagnie assicuratrici, l’applicazione retroattiva dei nuovi parametri anche ai giudizi in corso (!); sennonché questa grave disposizione, come epppure fu evidenziato al Governo nel luglio 2012 (e questo non ha illustrato all’Ecc.mo Presidente nella documentazione allegata allo schema proposto), si pone in manifesto e insanabile contrasto con il Codice delle Assicurazioni Private e con la legge delega che non avevano previsto e non prevedono tale retroattività, ciò in piena conformità al principio generale dell’irretroattività della legge sancito dall’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale (cfr. del resto già Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2009, n. 11048); la penalizzante disposizione proposta dal Governo viola manifestamente gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. e l’art. 11 preleggi, con la conseguenza che essa non sarebbe neppure tale da produrre le certezze auspicate, bensì, all’opposto, una stagione di contrasti giurisprudenziali e di rimessioni alla Corte costituzionale; aggiungasi che tale comma dello schema di d.P.R. viola anche le indicazioni provenienti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nelle pronunce del 6 ottobre 2005 Draon c. Francia e Maurice c. Francia, che espressamente ha sancito l’irretroattività delle disposizioni che limitino il risarcimento dei danni alla persona per violazione dell’art. 1 del Protocollo 1 della Convenzione;

5    si contesta ad ogni modo la illegittimità costituzionale ex artt. 76 e 77, comma 1, Cost. dell’attuazione delle deleghe legislative previste dall’art. 138 Cod. Ass. Priv. relativamente alla perdisposizione delle tabelle, atteso che è ampiamente decorso il termine generale di ventiquattro mesi, decorrente dall’1 gennaio 2006, fissato dal predetto Codice per la promulgazione, da parte del Governo, delle disposizioni di attuazione (art. 335, comma 2, Cod. Ass. Priv.), dovendosi soprattutto evidenziare che l’art. 76 Cost. sancisce che l’esercizio della funzione legislativa può essere delegato all’Esecutivo soltanto “per tempo limitato” (per l’appunto individuato dal Cod. Ass. Priv. in ventiquattro mesi): in altri termini, è dall’1 gennaio 2009 che il Governo è decaduto dal potere di promuovere il d.P.R. qui contestato;

6  peraltro, occorrerà considerare l’incostituzionalità, ex artt. 76 e 77 Cost., dell’art. 138 Cod. Ass. Priv., laddove prevede il limite massimo alla personalizzazione del danno biologico del 30%, limite introdotto dal Governo del 2005 in manifesta violazione della legge delega (che non lo prevedeva!), senza neppure averlo previsto nello schema di decreto legislativo che fu sottoposto al vaglio del Consiglio di Stato e del Parlamento (l’Esecutivo inserì tale vessatoria e incostituzionale limitazione a suo totale piacimento e fuori da qualsivoglia delega!);

7    va pure evidenziato come alla redazione delle tabelle medico-legali parteciparono in via pressoché esclusiva consulenti “centrali” e “fiduciari” di assicurazioni, nonché rappresentanti di imprese assicuratrici non dotati di alcuna competenza medico-legale; queste, peraltro, sono in contrasto con le tabelle medico-legali di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 38/2000 che eppure riguardano la valutazione dello stesso danno biologico;

8     nel suo complesso il d.P.R., qualora emanato, verrebbe a violare e seriamente compromettere il diritto al risarcimento integrale del danno, ricordandosi quanto statuito dalla Consulta (Corte cost., 14 luglio 1986, n. 184): “Quand’anche si sostenesse che il riconoscimento, in un determinato ramo dell’ordinamento, d’un diritto subiettivo non esclude che siano posti limiti alla sua tutela risarcitoria […] va energicamente sottolineato che ciò, in ogni caso, non può accadere per i diritti e gli interessi dalla Costituzione dichiarati fondamentali. […] La solenne dichiarazione della Costituzione si ridurrebbe ad una lustra, nelle ipotesi escluse dalla tutela risarcitoria: il legislatore ordinario rimarrebbe arbitro dell’effettività della predetta dichiarazione costituzionale. […] Dalla correlazione tra l’art. 32 Cost. e l’art. 2043 c.c., è posta, dunque, una norma che, per volontà della Costituzione, non può limitare in alcun modo il risarcimento del danno biologico”;

9   inoltre, laddove si emanasse il d.P.R., verrebbe disattesa la volontà del Parlamento che il 26 ottobre 2011, con la mozione Pisicchio (approvata con 428 voti a favore e 6 contrari) aveva dato la indicazione chiara di utilizzare quale parametro di riferimento nazionale per il risarcimento del danno alla persona la tabella del Tribunale di Milano (aggiornata proprio nel marzo 2013);

10 va altresì ricordato il contenuto del messaggio ex art.74 Cost. con il quale il Presidente della Repubblica il 28 febbraio 1992 rinviò alle Camere la legge che, in materia di assicurazione obbligatoria r.c.a., gli era stata sottoposta per la firma: “La legge … stabilisce che i criteri per il risarcimento dei danni siano determinati con decreto del Ministro dell’industria, sentito l’ISVAP e le competenti Commissioni parlamentari. Innanzitutto non può non sorprendere che il Parlamento abdichi alla formulazione positiva di criteri di liquidazione dei danni, riservandosi unicamente un limitato spazio consultivo, nei confronti di un Ministro di settore. Il risarcimento del danno rappresenta il risvolto patrimoniale di diritti fondamentali, quali il diritto alla vita e il diritto alla salute. E’ proprio nella tutela efficace di diritti di tal fatta che continuano a trovare il loro maggior significato di garanzia di cittadini istituti costituzionali quali la riserva di legge o principi generali, certo  costituzionalizzati, quali quello di legalità sostanziale, basilari dello Stato di diritto. Non sembra, dunque, che la legge del Parlamento, soprattutto in materia di tale rilievo costituzionale, possa prescindere dall’offrire agli organi di governo quantomeno i principi della loro attività di settore, normativa o amministrativa, perché questa sia legale e possa essere apprezzata dagli organi giurisdizionali in sede di contenzioso amministrativo o ordinario”;

11  è chiaro da tutte queste indicazioni che l’emanazione del d.P.R. qui contestato, svilendo il risarcimento del danno alla persona e palesando gravi profili di incostituzionalità, nonché stimolando intrepretazioni dottronali e giurisprudenziali protese a aggirarlo, inciderà negativamente sul contenzioso in corso e futuro, generando così gravi incertezze tra danneggiati, magistrati, avvocati e imprese assicuratrici, ciò in un momento storico che annovera una crisi senza precedenti della Giustizia civile tale già da penalizzare le stesse vittime;

12  tutti questi rilievi non sono stati minimamente considerati dal Consiglio di Stato, chiamato a esprimere il proprio giudizio nel 2011 su un diverso schema di d.P.R.;

13 infine, non valga a giustificare l’emanazione del provvedimento in oggetto l’unica vera giustificazione addotta dal Governo, e cioè che grazie a queste tabelle le imprese assicuratrici provvedereanno a diminuire i premi delle polizze: infatti, nonostante il particolare favor del legislatore dell’ultimo decennio, si è assistito costantemente all’incremento delle polizze; deve peraltro rilevarsi come assicurati e danneggiati non siano soggetti tra loro sovrapponibili e come l’emamando d.P.R., in seguito alla conversione in legge del decreto-legge n. 189/2012 (altro attentato alla Costituzione), riguardi anche le vittime di sinistri medici in alcun modo interessate dalla questione dei premi delle polizze r.c.a.

14Per tutte queste ragioni si domanda alla Vostra Signoria Illustrissima di non acconsentire all’emanazione del d.P.R., illegittimo nella forma e vessatorio ed ingiusto nella sostanza, svalutando la tutela risarcitoria di diritti fondamentali protetti dalla nostra Costituzione.

giovedì 24 maggio 2012

Danno biologico 2012: Roma aggiorna le tabelle!


La Corte di Cassazione in più occasioni aveva sentenziato le tabelle per il risarcimento del danno biologico di Milano, come valido criterio da utilizzarsi su tutto il territorio nazionale. E pertanto ci si aspettavano aggiornamenti solo dalle tabelle meneghine, appunto. E invece il tribunale di Roma non solo ha adeguato i valori delle proprie tabelle all’aumento dell’indice ISTAT ma ha introdotto anche una sostanziale novità che riguarda la valutazione del danno biologico in caso di decesso intervenuto nel corso del giudizio o prima di esso per causa diversa dalle lesioni oggetto del risarcimento”.

Fino a ieri il risarcimento iure successionis, evidentemente, di tale tipo di danno veniva appiattito in misura proporzionale al tempo di permanenza in vita effettivo rispetto a quello presunto (su cui si basano gli orientamenti delle tabelle). Oggi i togati capitolini assurgono che il danno non si acquisisce giorno per giorno ma deve essere frazionato in parti. Una parte, sostanziale, viene acquisita subito dopo la stabilizzazione dei postumi, mentre la restante verrà frazionata progressivamente per il  tempo della sopravvivenza.