Ecc.mo
Presidente della Repubblica
Giorgio
Napolitano
Palazzo del Quirinale
00187 – ROMA
OGGETTO:
PETIZIONE CONTRO L’EMANAZIONE DEL D.P.R., AVENTE AD OGGETTO IL REGOLAMENTO
RECANTE LE TABELLE DELLE MENOMAZIONI ALL’INTEGRITA’ PSICOFISICA AI SENSI DEGLI
ARTT. 138 E 139 COD. ASS. PRIV. (SINISTRI STRADALI E RESPONSABILITA’ MEDICA),
SECONDO LO SCHEMA PROPOSTO DAL GOVERNO NEL MARZO 2013.
Illustrissimo Presidente della
Repubblica,
Si domanda con la presente di non procedere all’emanazione del d.P.R.
in oggetto per le seguenti ragioni:
1 per tutti i casi di lesioni personali
di non lieve entità (comprese le menomazioni gravissime) i criteri proposti dal
Governo comporterebbero una significativa
e grave svalutazione dei danni non patrimoniali subiti dalle vittime di sinistri
stradali e di responsabilità medica; in particolare, si
preannunciano gravi diminuzioni della tutela risarcitoria dei cittadini
rispetto ai parametri di cui alle “tabelle milanesi” condivise dalla Cassazione quali criteri da applicarsi
a livello nazionale da parte dei giudici; tale svalutazione discende dalla
combinazione dei seguenti fattori: a)
valore base del danno biologico significativamente più basso rispetto ai valori
ritenuti equi dalla Cassazione; b)
inclusione, da parte del Governo, della liquidazione dei pregiudizi morali e
esistenziali entro la personalizzazione del danno biologico, che è limitata
dall’art. 138 Cod. Ass. Priv. nella misura massima del 30% (nelle tabelle
milanesi la misura massima, per le lesioni superiori al 34% di invalidità permanente
è del 75%, dunque con uno scarto del 45% che si somma allo scarto già
sussistente tra i valori di base per il danno biologico; nei casi più gravi si
perverebbe ad oltre il 50% di potenziale diminuzione dei risarcimenti);
2 tale svalutazione darebbe luogo ad
un’ingiustificata ed irrazionale discriminazione (in
violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.) tra le vitttime di sinistri stradali e
medici da un lato e dall’altro lato i danneggiati da ogni altro tipo di
incidente (per esempio: danni da anomalie stradali; infortuni sul lavoro; incidenti
sportivi, ecc.), questi ultimi assoggettati alle tabelle milanesi;
3 il Governo è arrivato a definire il
danno morale come “eventuale” (sic!),
quando invece è notorio, in primo luogo a livello medico-legale, come alle
menomazioni della salute si associno
sempre l’offesa morale e la lesione della dignità personale;
4 al comma 6 dell’art. 1 dello schema
di d.P.R. si prevede, in esclusivo
favore delle compagnie assicuratrici, l’applicazione retroattiva
dei nuovi parametri anche ai giudizi in corso (!); sennonché questa grave disposizione,
come epppure fu evidenziato al Governo nel luglio 2012 (e questo non ha
illustrato all’Ecc.mo Presidente nella documentazione allegata allo schema
proposto), si pone in manifesto e
insanabile contrasto con il Codice
delle Assicurazioni Private e con la
legge delega che non avevano previsto e non prevedono tale retroattività,
ciò in piena conformità al principio
generale dell’irretroattività della legge sancito dall’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale
(cfr. del resto già Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2009, n. 11048); la penalizzante disposizione proposta dal
Governo viola manifestamente gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. e l’art. 11
preleggi, con la conseguenza che essa non sarebbe neppure tale da produrre
le certezze auspicate, bensì, all’opposto, una stagione di contrasti
giurisprudenziali e di rimessioni alla Corte costituzionale; aggiungasi che
tale comma dello schema di d.P.R. viola anche le indicazioni provenienti dalla Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo nelle
pronunce del 6 ottobre 2005 Draon c. Francia e Maurice c. Francia, che espressamente ha sancito
l’irretroattività delle disposizioni che limitino il risarcimento dei danni
alla persona per violazione dell’art. 1 del Protocollo 1 della Convenzione;
5 si contesta ad ogni modo la illegittimità costituzionale ex artt. 76 e 77, comma 1, Cost.
dell’attuazione delle deleghe legislative previste dall’art. 138 Cod. Ass.
Priv. relativamente alla perdisposizione delle tabelle, atteso che è ampiamente
decorso il termine generale di ventiquattro mesi, decorrente dall’1 gennaio
2006, fissato dal predetto Codice per la promulgazione, da parte del Governo,
delle disposizioni di attuazione (art. 335, comma 2, Cod. Ass. Priv.),
dovendosi soprattutto evidenziare che l’art. 76 Cost. sancisce che l’esercizio
della funzione legislativa può essere delegato all’Esecutivo soltanto “per tempo limitato” (per l’appunto individuato
dal Cod. Ass. Priv. in ventiquattro mesi): in altri termini, è dall’1 gennaio 2009 che il Governo è
decaduto dal potere di promuovere il d.P.R. qui contestato;
6 peraltro, occorrerà considerare l’incostituzionalità, ex artt. 76 e 77 Cost., dell’art. 138 Cod.
Ass. Priv., laddove prevede il limite massimo alla personalizzazione
del danno biologico del 30%, limite introdotto dal Governo del 2005 in
manifesta violazione della legge delega (che non lo prevedeva!), senza neppure
averlo previsto nello schema di decreto legislativo che fu sottoposto al vaglio
del Consiglio di Stato e del Parlamento (l’Esecutivo inserì tale vessatoria e
incostituzionale limitazione a suo totale piacimento e fuori da qualsivoglia
delega!);
7 va pure evidenziato come alla
redazione delle tabelle medico-legali parteciparono in via pressoché esclusiva
consulenti “centrali” e “fiduciari” di assicurazioni, nonché rappresentanti di
imprese assicuratrici non dotati di alcuna competenza medico-legale; queste,
peraltro, sono in contrasto con le tabelle medico-legali di cui all’art. 13 del
decreto legislativo n. 38/2000 che eppure riguardano la valutazione dello
stesso danno biologico;
8 nel suo complesso il d.P.R., qualora
emanato, verrebbe a violare e seriamente
compromettere il diritto al risarcimento integrale del danno, ricordandosi
quanto statuito dalla Consulta (Corte
cost., 14 luglio 1986, n. 184): “Quand’anche si sostenesse che il
riconoscimento, in un determinato ramo dell’ordinamento, d’un diritto
subiettivo non esclude che siano posti limiti alla sua tutela risarcitoria […]
va energicamente sottolineato che ciò,
in ogni caso, non può accadere per i diritti e gli interessi dalla Costituzione
dichiarati fondamentali. […] La solenne dichiarazione della Costituzione
si ridurrebbe ad una lustra, nelle ipotesi escluse dalla tutela risarcitoria:
il legislatore ordinario rimarrebbe arbitro dell’effettività della predetta
dichiarazione costituzionale. […]
Dalla correlazione tra l’art. 32 Cost. e
l’art. 2043 c.c., è posta, dunque, una norma
che, per volontà della Costituzione, non può limitare in alcun modo il
risarcimento del danno biologico”;
9 inoltre, laddove si emanasse il
d.P.R., verrebbe disattesa la volontà
del Parlamento che il 26 ottobre 2011, con la mozione Pisicchio (approvata
con 428 voti a favore e 6 contrari) aveva dato la indicazione chiara di
utilizzare quale parametro di riferimento nazionale per il risarcimento del
danno alla persona la tabella del Tribunale di Milano (aggiornata proprio nel
marzo 2013);
10 va altresì ricordato il contenuto del
messaggio ex art.74 Cost. con il
quale il Presidente della Repubblica il 28 febbraio 1992 rinviò alle Camere la
legge che, in materia di assicurazione obbligatoria r.c.a., gli era stata
sottoposta per la firma: “La legge … stabilisce che i criteri per il risarcimento
dei danni siano determinati con decreto del Ministro dell’industria, sentito
l’ISVAP e le competenti Commissioni parlamentari. Innanzitutto non può non
sorprendere che il Parlamento abdichi alla formulazione positiva di criteri di
liquidazione dei danni, riservandosi unicamente un limitato spazio consultivo,
nei confronti di un Ministro di settore. Il risarcimento del danno rappresenta
il risvolto patrimoniale di diritti fondamentali, quali il diritto alla vita e
il diritto alla salute. E’ proprio nella tutela efficace di diritti di tal
fatta che continuano a trovare il loro maggior significato di garanzia di
cittadini istituti costituzionali quali la riserva di legge o principi
generali, certo costituzionalizzati,
quali quello di legalità sostanziale, basilari dello Stato di diritto. Non
sembra, dunque, che la legge del Parlamento, soprattutto in materia di tale
rilievo costituzionale, possa prescindere dall’offrire agli organi di governo
quantomeno i principi della loro attività di settore, normativa o amministrativa, perché questa sia legale e possa
essere apprezzata dagli organi giurisdizionali in sede di contenzioso
amministrativo o ordinario”;
11 è chiaro
da tutte queste indicazioni che l’emanazione del d.P.R. qui contestato,
svilendo il risarcimento del danno alla persona e palesando gravi profili di incostituzionalità,
nonché stimolando intrepretazioni dottronali e giurisprudenziali protese a
aggirarlo, inciderà negativamente sul
contenzioso in corso e futuro, generando così gravi incertezze tra danneggiati, magistrati, avvocati e imprese
assicuratrici, ciò in un momento storico che annovera una crisi senza
precedenti della Giustizia civile tale già da penalizzare le stesse vittime;
12 tutti
questi rilievi non sono stati minimamente considerati dal Consiglio di Stato,
chiamato a esprimere il proprio giudizio nel 2011 su un diverso schema di
d.P.R.;
13 infine,
non valga a giustificare l’emanazione del provvedimento in oggetto l’unica vera
giustificazione addotta dal Governo, e cioè che grazie a queste tabelle le
imprese assicuratrici provvedereanno a diminuire i premi delle polizze:
infatti, nonostante il particolare favor del legislatore dell’ultimo
decennio, si è assistito costantemente all’incremento delle polizze; deve
peraltro rilevarsi come assicurati e danneggiati non siano soggetti tra loro
sovrapponibili e come l’emamando d.P.R., in seguito alla conversione in legge
del decreto-legge n. 189/2012 (altro attentato alla Costituzione), riguardi
anche le vittime di sinistri medici in alcun modo interessate dalla questione
dei premi delle polizze r.c.a.
14Per tutte queste ragioni si domanda alla Vostra Signoria Illustrissima di non
acconsentire all’emanazione del d.P.R., illegittimo nella forma e vessatorio ed
ingiusto nella sostanza, svalutando la tutela risarcitoria di diritti
fondamentali protetti dalla nostra Costituzione.