Ve lo ricordate? Sul post del 9 luglio dal titolo “Assemblea annuale ANIA:
historia se repetit”, mettevo in evidenza che, dulcis in fundo alla relazione
del presidente alla consueta assemblea annuale dell’ANIA, c’era la richiesta
dell’elaborazione di una tabella per il risarcimento del danno da
responsabilità professionale medica. Obiettivo: ridurre i risarcimenti.
Da richiesta a bozza di decreto il passo è breve, per alcuni.
Ed ecco quindi che si materializza all’interno della bozza del “Decretone
sanità” a firma del Ministro, Professor Balduzzi, assieme ad una riduzione della
responsabilità dei camici bianchi.
Ecco il testo, senza commenti, dell’articolo 3 della bozza
del decretone:
ART. 3
(Responsabilità professionale dell’esercente
le professioni sanitarie)
1. L’esercente la
professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività si attiene
a linee guida e buone pratiche accreditate
dalla comunità
scientifica nazionale e internazionale, risponde dei danni derivanti da tali
attività solo nei casi di dolo e colpa grave.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro
della salute di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti
l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), le Federazioni
Nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie
professionali interessate, anche in attuazione dell’articolo 3, comma 5,
lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con
modificazioni della legge 14 settembre 2011, n.148, al fine di agevolare l’accesso
alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono
disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei
relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:
a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di
rischio professionale, prevedere l’obbligo, in capo ad un Fondo appositamente costituito,
di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie.
Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano
espressa richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate
all’esercizio dell’assicurazione per danni derivanti dall’attività medico
professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente
esercizio, e comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con
provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite
le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;
b) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati
anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in
aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di
sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di
una condotta colposa da parte del sanitario;
c) individuare parametri oggettivi per il risarcimento del danno biologico.
3. Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi
per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il
decreto di cui al comma 2 viene adottato sentite altresì la Conferenza permanente
per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario
nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore
rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa
contrattuale vigente.
4. Gli albi dei consulenti tecnici d’ufficio di cui all’articolo 13
del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno
quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e
qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell’area
sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche.
5. Dall’applicazione del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.