DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132
Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione
ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia
di processo civile. (14G00147)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di degiurisdizionalizzazione e adottare altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, nonche' misure urgenti per la tutela del credito e la semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata;
Considerata la finalita' di assicurare una maggiore funzionalita' ed efficienza della giustizia civile mediante le predette urgenti misure;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di degiurisdizionalizzazione e adottare altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, nonche' misure urgenti per la tutela del credito e la semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata;
Considerata la finalita' di assicurare una maggiore funzionalita' ed efficienza della giustizia civile mediante le predette urgenti misure;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
il seguente decreto-legge:
1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad
oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro,
previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non e' stata assunta in
decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un
procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del
libro IV del codice di procedura civile.
2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui
al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone
la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del
circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la
nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle
parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da
almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne
disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno
reso una dichiarazione di disponibilita' al Consiglio stesso.
3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 e' disposta in grado d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Quando il processo e' riassunto il lodo non puo' essere piu' pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l'articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell'articolo 830 del codice di procedura civile, e' stata dichiarata la nullita' del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullita'.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.
3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 e' disposta in grado d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Quando il processo e' riassunto il lodo non puo' essere piu' pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l'articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell'articolo 830 del codice di procedura civile, e' stata dichiarata la nullita' del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullita'.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

