Interessante la pronuncia della Corte di Appello di Milano nr
3347 del 20 settembre 2014 circa la decorrenza del termine di prescrizione per
azionare la domanda risarcitoria da parte di chi ha contratto, per colpe
altrui, una malattia da contagio.
Il caso di specie riguarda una
donna che nel 2003 proponeva domanda di
indennizzo per le conseguenze di un contagio contratto a seguito di una
emotrasfusione. Nel giudizio di primo grado veniva eccepita la prescrizione da
parte del Ministero della Salute e degli altri convenuti in quanto il primo
riscontro di positività al virus HCV si manifestava nel 1992 e, pertanto, la
domanda rigettata.
I giudici d’Appello invece
accolgono il ricorso confermando l’orientamento della Corte di Cassazione
SS.UU. 576 del 2008 secondo il quale “il termine di prescrizione del diritto al
risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una
malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, ai sensi degli art.
2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la
modificazione che produce il danno o dal momento in cui la malattia si
manifesta all'esterno, bensì dal momento in cui viene percepita o può essere
percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo
di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della
diffusione delle conoscenze scientifiche.”
Vi è più che, le stesse Sezioni
Unite, stabiliscono che il termine prescrizionale ben possa farsi decorrere dal
momento della proposizione della domanda di indennizzo, in quanto appare
plausibile che, a partire da quel momento il danneggiato abbia avuto piena
percezione della lesione subita, nonché delle possibili conseguenze dannose.