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martedì 16 dicembre 2014

Il futuro dei nostri figli non è un gioco: il 3 episodio della famiglia Barbatosta!

Su “Il Camposampierese” di dicembre / gennaio è stato pubblicato il 3 episodio della famiglia Barbatosta che ci suggerisce qual è la corretta condotta di guida con a bordo i nostri bambini.

In questo episodio papà Luciano viene ripreso da mamma Violetta perché si è distratto alla guida e stava per collidere con un “ippopotamo” a bordo di una vespa!

La distrazione, assieme all’eccesso di velocità sono tra le prime cause di incidente stradale. Il fattore umano è determinante per il 76% nella causazione di un incidente stradale. Le condizioni del veicolo incidono per un 6% e il 18% degli incidenti stradali è dovuto alle avverse condizioni meteorologiche.


Una guida prudente ed attenta aiuta a prevenire il rischio di incidenti stradali anche quando dovuti al comportamento scorretto altrui. Quando abbiamo poi a bordo i nostri figli, la prudenza non è mai troppa.

venerdì 5 aprile 2013

Illustrissimo Presidente non firmi il D.P.R.


Ecc.mo
Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano
Palazzo del Quirinale
00187 – ROMA


OGGETTO: PETIZIONE CONTRO L’EMANAZIONE DEL D.P.R., AVENTE AD OGGETTO IL REGOLAMENTO RECANTE LE TABELLE DELLE MENOMAZIONI ALL’INTEGRITA’ PSICOFISICA AI SENSI DEGLI ARTT. 138 E 139 COD. ASS. PRIV. (SINISTRI STRADALI E RESPONSABILITA’ MEDICA), SECONDO LO SCHEMA PROPOSTO DAL GOVERNO NEL MARZO 2013.

Illustrissimo Presidente della Repubblica,
Si domanda con la presente di non procedere all’emanazione del d.P.R. in oggetto per le seguenti ragioni:
1    per tutti i casi di lesioni personali di non lieve entità (comprese le menomazioni gravissime) i criteri proposti dal Governo comporterebbero una significativa e grave svalutazione dei danni non patrimoniali subiti dalle vittime di sinistri stradali e di responsabilità medica; in particolare, si preannunciano gravi diminuzioni della tutela risarcitoria dei cittadini rispetto ai parametri di cui alle “tabelle milanesi” condivise dalla Cassazione quali criteri da applicarsi a livello nazionale da parte dei giudici; tale svalutazione discende dalla combinazione dei seguenti fattori: a) valore base del danno biologico significativamente più basso rispetto ai valori ritenuti equi dalla Cassazione; b) inclusione, da parte del Governo, della liquidazione dei pregiudizi morali e esistenziali entro la personalizzazione del danno biologico, che è limitata dall’art. 138 Cod. Ass. Priv. nella misura massima del 30% (nelle tabelle milanesi la misura massima, per le lesioni superiori al 34% di invalidità permanente è del 75%, dunque con uno scarto del 45% che si somma allo scarto già sussistente tra i valori di base per il danno biologico; nei casi più gravi si perverebbe ad oltre il 50% di potenziale diminuzione dei risarcimenti);

2   tale svalutazione darebbe luogo ad un’ingiustificata ed irrazionale discriminazione (in violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.) tra le vitttime di sinistri stradali e medici da un lato e dall’altro lato i danneggiati da ogni altro tipo di incidente (per esempio: danni da anomalie stradali; infortuni sul lavoro; incidenti sportivi, ecc.), questi ultimi assoggettati alle tabelle milanesi;

3      il Governo è arrivato a definire il danno morale come “eventuale” (sic!), quando invece è notorio, in primo luogo a livello medico-legale, come alle menomazioni della salute  si associno sempre l’offesa morale e la lesione della dignità personale;

4  al comma 6 dell’art. 1 dello schema di d.P.R. si prevede, in esclusivo favore delle compagnie assicuratrici, l’applicazione retroattiva dei nuovi parametri anche ai giudizi in corso (!); sennonché questa grave disposizione, come epppure fu evidenziato al Governo nel luglio 2012 (e questo non ha illustrato all’Ecc.mo Presidente nella documentazione allegata allo schema proposto), si pone in manifesto e insanabile contrasto con il Codice delle Assicurazioni Private e con la legge delega che non avevano previsto e non prevedono tale retroattività, ciò in piena conformità al principio generale dell’irretroattività della legge sancito dall’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale (cfr. del resto già Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2009, n. 11048); la penalizzante disposizione proposta dal Governo viola manifestamente gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. e l’art. 11 preleggi, con la conseguenza che essa non sarebbe neppure tale da produrre le certezze auspicate, bensì, all’opposto, una stagione di contrasti giurisprudenziali e di rimessioni alla Corte costituzionale; aggiungasi che tale comma dello schema di d.P.R. viola anche le indicazioni provenienti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nelle pronunce del 6 ottobre 2005 Draon c. Francia e Maurice c. Francia, che espressamente ha sancito l’irretroattività delle disposizioni che limitino il risarcimento dei danni alla persona per violazione dell’art. 1 del Protocollo 1 della Convenzione;

5    si contesta ad ogni modo la illegittimità costituzionale ex artt. 76 e 77, comma 1, Cost. dell’attuazione delle deleghe legislative previste dall’art. 138 Cod. Ass. Priv. relativamente alla perdisposizione delle tabelle, atteso che è ampiamente decorso il termine generale di ventiquattro mesi, decorrente dall’1 gennaio 2006, fissato dal predetto Codice per la promulgazione, da parte del Governo, delle disposizioni di attuazione (art. 335, comma 2, Cod. Ass. Priv.), dovendosi soprattutto evidenziare che l’art. 76 Cost. sancisce che l’esercizio della funzione legislativa può essere delegato all’Esecutivo soltanto “per tempo limitato” (per l’appunto individuato dal Cod. Ass. Priv. in ventiquattro mesi): in altri termini, è dall’1 gennaio 2009 che il Governo è decaduto dal potere di promuovere il d.P.R. qui contestato;

6  peraltro, occorrerà considerare l’incostituzionalità, ex artt. 76 e 77 Cost., dell’art. 138 Cod. Ass. Priv., laddove prevede il limite massimo alla personalizzazione del danno biologico del 30%, limite introdotto dal Governo del 2005 in manifesta violazione della legge delega (che non lo prevedeva!), senza neppure averlo previsto nello schema di decreto legislativo che fu sottoposto al vaglio del Consiglio di Stato e del Parlamento (l’Esecutivo inserì tale vessatoria e incostituzionale limitazione a suo totale piacimento e fuori da qualsivoglia delega!);

7    va pure evidenziato come alla redazione delle tabelle medico-legali parteciparono in via pressoché esclusiva consulenti “centrali” e “fiduciari” di assicurazioni, nonché rappresentanti di imprese assicuratrici non dotati di alcuna competenza medico-legale; queste, peraltro, sono in contrasto con le tabelle medico-legali di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 38/2000 che eppure riguardano la valutazione dello stesso danno biologico;

8     nel suo complesso il d.P.R., qualora emanato, verrebbe a violare e seriamente compromettere il diritto al risarcimento integrale del danno, ricordandosi quanto statuito dalla Consulta (Corte cost., 14 luglio 1986, n. 184): “Quand’anche si sostenesse che il riconoscimento, in un determinato ramo dell’ordinamento, d’un diritto subiettivo non esclude che siano posti limiti alla sua tutela risarcitoria […] va energicamente sottolineato che ciò, in ogni caso, non può accadere per i diritti e gli interessi dalla Costituzione dichiarati fondamentali. […] La solenne dichiarazione della Costituzione si ridurrebbe ad una lustra, nelle ipotesi escluse dalla tutela risarcitoria: il legislatore ordinario rimarrebbe arbitro dell’effettività della predetta dichiarazione costituzionale. […] Dalla correlazione tra l’art. 32 Cost. e l’art. 2043 c.c., è posta, dunque, una norma che, per volontà della Costituzione, non può limitare in alcun modo il risarcimento del danno biologico”;

9   inoltre, laddove si emanasse il d.P.R., verrebbe disattesa la volontà del Parlamento che il 26 ottobre 2011, con la mozione Pisicchio (approvata con 428 voti a favore e 6 contrari) aveva dato la indicazione chiara di utilizzare quale parametro di riferimento nazionale per il risarcimento del danno alla persona la tabella del Tribunale di Milano (aggiornata proprio nel marzo 2013);

10 va altresì ricordato il contenuto del messaggio ex art.74 Cost. con il quale il Presidente della Repubblica il 28 febbraio 1992 rinviò alle Camere la legge che, in materia di assicurazione obbligatoria r.c.a., gli era stata sottoposta per la firma: “La legge … stabilisce che i criteri per il risarcimento dei danni siano determinati con decreto del Ministro dell’industria, sentito l’ISVAP e le competenti Commissioni parlamentari. Innanzitutto non può non sorprendere che il Parlamento abdichi alla formulazione positiva di criteri di liquidazione dei danni, riservandosi unicamente un limitato spazio consultivo, nei confronti di un Ministro di settore. Il risarcimento del danno rappresenta il risvolto patrimoniale di diritti fondamentali, quali il diritto alla vita e il diritto alla salute. E’ proprio nella tutela efficace di diritti di tal fatta che continuano a trovare il loro maggior significato di garanzia di cittadini istituti costituzionali quali la riserva di legge o principi generali, certo  costituzionalizzati, quali quello di legalità sostanziale, basilari dello Stato di diritto. Non sembra, dunque, che la legge del Parlamento, soprattutto in materia di tale rilievo costituzionale, possa prescindere dall’offrire agli organi di governo quantomeno i principi della loro attività di settore, normativa o amministrativa, perché questa sia legale e possa essere apprezzata dagli organi giurisdizionali in sede di contenzioso amministrativo o ordinario”;

11  è chiaro da tutte queste indicazioni che l’emanazione del d.P.R. qui contestato, svilendo il risarcimento del danno alla persona e palesando gravi profili di incostituzionalità, nonché stimolando intrepretazioni dottronali e giurisprudenziali protese a aggirarlo, inciderà negativamente sul contenzioso in corso e futuro, generando così gravi incertezze tra danneggiati, magistrati, avvocati e imprese assicuratrici, ciò in un momento storico che annovera una crisi senza precedenti della Giustizia civile tale già da penalizzare le stesse vittime;

12  tutti questi rilievi non sono stati minimamente considerati dal Consiglio di Stato, chiamato a esprimere il proprio giudizio nel 2011 su un diverso schema di d.P.R.;

13 infine, non valga a giustificare l’emanazione del provvedimento in oggetto l’unica vera giustificazione addotta dal Governo, e cioè che grazie a queste tabelle le imprese assicuratrici provvedereanno a diminuire i premi delle polizze: infatti, nonostante il particolare favor del legislatore dell’ultimo decennio, si è assistito costantemente all’incremento delle polizze; deve peraltro rilevarsi come assicurati e danneggiati non siano soggetti tra loro sovrapponibili e come l’emamando d.P.R., in seguito alla conversione in legge del decreto-legge n. 189/2012 (altro attentato alla Costituzione), riguardi anche le vittime di sinistri medici in alcun modo interessate dalla questione dei premi delle polizze r.c.a.

14Per tutte queste ragioni si domanda alla Vostra Signoria Illustrissima di non acconsentire all’emanazione del d.P.R., illegittimo nella forma e vessatorio ed ingiusto nella sostanza, svalutando la tutela risarcitoria di diritti fondamentali protetti dalla nostra Costituzione.

martedì 25 settembre 2012

Se l’auto è rubata il fondo di garanzia non può rivalersi sul proprietario


Il proprietario di un auto la lascia parcheggiata in una strada privata senza uscita, ma accessibile al pubblico passaggio, sprovvista della copertura assicurativa. L’auto viene rubata ed il malfattore investe un pedone procurandogli lesioni. Le normative vigenti prevedono garanzie per le vittime della strada, sia in caso di urto con un veicolo non assicurato che nel caso di urto con veicolo rubato. Grazie all’apposito fondo istituito presso la Consap che poi affida la gestione alla compagnia assicurativa designata per territorio. Il fondo paga, poi si rivale sul civile responsabile.
 
Probabilmente è proprio la ricorrenza di entrambe le casistiche (veicolo rubato e non assicurato) a trarre in inganno la Corte d’Appello di Roma che condanna il fondo a risarcire il malcapitato investito e autorizza lo stesso fondo alla rivalsa nei  confronti del proprietario dell’auto. Fortunatamente con sentenza nr 14681 del 28 agosto 2012 gli ermellini di Piazza Cavour, fanno chiarezza ricordando che il Fondo di Garanzia per le vittime della Strada non ha alcun regime speciale e opera con le stesse regole valide per le compagnie di assicurazione in ambito di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale. All’uopo i dettami del III comma dell’art. 2054 sono chiari: Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Nessun azione di rivalsa pertanto può essere esercitata nei confronti del proprietario del veicolo rubato.

lunedì 16 aprile 2012

Cassazione: agli eredi va riconosciuto il danno patrimoniale futuro ed il danno morale iure hereditatis


Lo stabilisce la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza nr 3966 del 13 marzo 2012. Ricorrevano per Cassazione gli eredi legittimi di una vittima di investimento pedonale contro le sentenze del Tribunale e della Corte d’Appello, sia in merito all’an debeatur (i precedenti giudizi addossavano alla vittima una corresponsabilità del 50%) sia in merito al quantum. Per rientrando la valutazione delle prove, nel potere discrezionale del Giudice d’appello, e non potendo essere oggetto di riesame in sede di legittimità, la sentenza ricorda che:

“In tema di investimento stradale, se pure il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l’articolo 2054, primo comma, c.c., pone nei suoi confronti, non è preclusa l’indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l’imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell’articolo 1227, primo comma, c.c., con quella presunta del conducente (Cass. 8 agosto 2007, n. 17397). Nella fattispecie, l’impugnata sentenza ha ritenuto sussistere - nella misura del 50 per cento - il concorso di colpa del pedone, investito dall’autovettura, perché aveva attraversato in ora notturna una strada a scorrimento veloce e senza essersi assicurato, al momento dell’inizio dell’attraversamento, di essere stato avvistato dal conducente del mezzo investitore.”

Ma gli spunti più interessanti, che hanno dato il titolo a questo post, riguardano il quantum debeatur, in merito al risarcimento del danno patrimoniale futuro e il danno morale iure hereditatis:

“A norma dell’art. 2043 c.c., infatti, ai prossimi congiunti di un soggetto, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo, compete il risarcimento del danno anche patrimoniale, anche nel caso in cui il defunto avesse appena intrapreso una attività professionale remunerata; in questo caso, ad essi spetta il risarcimento del danno patrimoniale futuro, sulla base di una valutazione equitativa circostanziata ed a carattere satisfattivo che tenga conto della rilevanza del legame di solidarietà familiare, da un lato, e delle prospettive di reddito professionale dall’altro (Cass., 27 giugno 2007, n. 14845). Nel caso in esame la Corte d’appello ha errato nell’escludere il diritto al risarcimento in quanto il padre non versava l’assegno di mantenimento. Il danno futuro deve essere invece riconosciuto perché non si può escludere che il padre avrebbe provveduto in futuro, tanto più che per lui costituiva un vero e proprio obbligo giuridico corrispondere il mantenimento e provvedere all’educazione ed all’istruzione della figlia.”

“In caso di morte della vittima a seguito di sinistro stradale, la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni, se esclude l’apprezzabilità a fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio alla salute, ostando alla configurabilità di un danno biologico risarcibile, non esclude viceversa che la medesima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta, pertanto, già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte e può conseguentemente essere fatto valere “iure hereditatis”. Ne consegue che il giudice di merito deve apprezzare la peculiarità del fatto specifico e provvedere alla conseguente liquidazione, necessariamente ancorata a criteri equitativi (Cass., 6 agosto 2007, n. 17177).”