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giovedì 18 settembre 2014

Bonus & Malus: Cosa fare in caso di incidente con un veicolo non assicurato; incidente con un veicolo estero; incidente all’estero.

Il periodo delle ferie estive, quando tutti si mettono in moto per raggiungere le località di villeggiatura, è quello maggiormente condizionato dagli incidenti stradali. Le statistiche elaborate annualmente dall’ACI in comunione con l’ISTAT (i dati si riferiscono all’elaborazione del 2013 sugli incidenti occorsi nel 2012) infatti affidano la maglia nera, per il numero di incidenti e per le gravità delle conseguenze, ai mesi di luglio e agosto.
Sulle strade urbane la frequenza più elevata degli incidenti si registra nel mese di giugno; per il complesso delle strade extraurbane, incluse le autostrade, invece, il numero più elevato di incidenti si rileva a luglio. Il maggior numero di morti si registra a luglio sulle strade urbane e sulle extraurbane. L’indice di mortalità è più elevato a luglio e agosto sulle strade urbane e, ad agosto sulle extraurbane.
Il giorno della settimana con la più alta frequenza di sinistri è il venerdì, mentre quelli più nefasti, cioè con il più elevato indice di mortalità,  sono il sabato e la domenica.  La distribuzione di incidenti stradali con lesioni a persone, morti e feriti durante l’arco della giornata riscontra un primo picco tra le 8 e le 9 del mattino, fascia oraria nella quale si effettuano gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola. Il numero degli incidenti rimane, comunque, elevato anche durante la mattinata; un secondo picco si osserva alle 13 in corrispondenza dei tragitti scuola-casa e in relazione alla mobilità di alcune categorie di lavoratori (professionisti, commercianti, ecc.) che usufruiscono dell’orario non continuato. La punta massima di incidentalità si registra, però, tra le 18 e le 19, ora di punta per l’aumento del traffico legato agli spostamenti dal luogo di lavoro verso l’abitazione. L’indice di mortalità si mantiene superiore alla media giornaliera (1,96 decessi ogni 100 incidenti) per tutto l’arco di tempo che va dalle 21 alle 7 del mattino, raggiungendo il valore massimo intorno alle 3, alle 5 e alle 6 del mattino (circa 4,6 decessi ogni 100 incidenti).
Come i media ci ricordano, purtroppo oramai spesso, il numero di veicoli circolanti nelle strade italiane sprovvisti della regolare ed obbligatoria assicurazione  è elevatissimo. Circa 4 milioni di veicoli. Più dell’8% dell’intero parco circolante. Capita pertanto, non più di rado, di rimanere coinvolti in un sinistro con uno di questi veicoli.

Che fare allora?
Purtroppo in questo caso la propria compagnia di assicurazione non può assumere la gestione del danno, ma… niente paura! Fortunatamente l’intento, nobile, del legislatore italiano, sin dal 1969 è quello di tutelare le vittime della strada. Pertanto esiste il cosiddetto Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada al quale ci si può rivolgere per azionare il diritto al risarcimento del danno subito.
Occorre puntualizzare però che esistono altri casi in cui la propria compagnia non può aiutarci. E riguardano eventi maggiormente frequenti proprio nel periodo estivo. Parliamo dell’incidente con un veicolo estero o l’incidente all’estero.
Ovviamente in tutti questi casi è meglio rivolgersi ad un professionista che conosca norme e regole. Ad ogni buon conto, vogliamo fornire qualche suggerimento utile.

Incidente con un veicolo non assicurato
Si si rimane coinvolti in un incidente stradale la cui responsabilità può essere attribuita ad un veicolo non assicurato, le richieste risarcitorie dovranno essere indirizzate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Consap (Gestione F.G.V.S.  Via Yser, 14 - 00198 Roma) in qualità di gestore amministrativo del fondo. La stessa richiesta, se l’incidente si è verificato nel Veneto, dovrà essere indirizzata alla Compagnia Generali Italia Spa (Via Marocchesa, 14 – 31021 Mogliano Veneto -TV ), designata dal Fondo alla gestione dei sinistri.
La richiesta di risarcimento dovrà contenere tutti gli elementi riguardanti le modalità di accadimento del sinistro, i dati dei veicoli e dei rispettivi conducenti, ora, giorno e luogo in cui è possibile periziare il veicolo danneggiato, i dati anagrafici delle persone che hanno subito lesioni e che ne chiedono il risarcimento.
Il risarcimento spetta tanto per i danni a cose che per i danni alla persona senza applicazione di alcuna franchigia e per i massimali di legge vigenti al momento dell’evento.

Incidente con un veicolo estero
In caso di incidente avvenuto in Italia, provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a UCI (Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO) indicando ogni dato utile a rendere più agevole e più veloce, l'evasione della richiesta: modalità di accadimento del sinistro, i dati dei veicoli e dei rispettivi conducenti, ora, giorno e luogo in cui è possibile periziare il veicolo danneggiato, i dati anagrafici (anche l’età, il reddito e la professione) delle persone che hanno subito lesioni e che ne chiedono il risarcimento.
L’UCI svolgerà le ricerche presso il Bureau nazionale del Paese di immatricolazione del veicolo estero per individuare la compagnia di assicurazione in Italia che sarà referente per conto di quella estera.

Incidente avvenuto all’estero

In caso di sinistro avvenuto all’estero (in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo) le richieste dovranno essere indirizzate alla CONSAP (Via Yser, 14 - 00198 Roma), che dal 2012 è tenutaria del Centro di Informazione Italiano. Dopo aver esperito le opportune verifiche, la Consap indicherà al danneggiato qual è la compagnia referente in Italia per conto di quella estera.

venerdì 20 settembre 2013

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ha 10 anni di tempo per l’azione di regresso contro il danneggiante sprovvisto di assicurazione

Lo dicono gli ermellini di Piazza Cavour, della III Sezione Civile,  con la sentenza 19 giugno 2013, n.15303, di cui riportiamo la massima:

l'impresa designata dal Fondo di garanzia per la vittime della strada, che agisca ai sensi dell'art. 29 della legge n. 990/1969 (oggi art. 292, 1 comma, d. lgs. n. 209 del 2005), non è soggetta al termine di prescrizione biennale, applicabile all'azione risarcitoria spettante al danneggiato dalla circolazione stradale, poiché il suo diritto non è condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni, ma trova il suo fondamento nella suddetta azione specifica, che gli è concessa dalla legge a tale scopo e che è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale.

Ecco invece il testo dell’art 292 del Codice delle Assicurazioni

1. L’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall’articolo 83, comma 1, lettere a), b) e d), ha azione di regresso nei  confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nonché  degli interessi e delle spese.

2. Nel caso previsto dall’articolo 283, comma 1, lettera c), l’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato e del danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.

mercoledì 27 marzo 2013

Il veicolo di controparte è assicurato? Verificalo subito con iPatente!


Dalla motorizzazione arriva un app,  da  scaricare facilmente e gratis sia su Android Market  che su Apple Store in pochi secondi. Disponibile quindi sia per dispositivi iOS che dispositivi Android e consentirà di verificare in tempo reale la copertura assicurativa di un veicolo digitando la targa. Un servizio che potrà essere utile, soprattutto al giorno d’oggi, per capire chi ci troviamo di fronte in caso di incidente stradale e quale potrebbe esser il miglior atteggiamento da seguire. In caso di scopertura assicurativa della controparte, senza ombra di dubbio, quello di chiamare le autorità.

Le funzioni di questa interessante applicazione non si limitano alla sola verifica dell’assicurazione per la Responsabilità Civile Automobilistica, ma anche alla fruizione di informazioni generali quali:

  • ·         L’indirizzo degli  uffici della Motorizzazione più vicini
  • ·         L’elenco delle officine autorizzate alla revisione dei  veicoli
  • ·         L’elenco dei medici certificatori di idoneità alla guida, per il rinnovo della patente
  • ·         I requisiti delle auto guidabili dai neopatentati
  • ·         La classe ambientale del veicolo
  • ·         Il tariffario delle pratiche automobilistiche di competenza della Motorizzazione Civile.

Se ci si registra inoltre sul portale dell’automobilista si potrà accedere tramite iPatente ad informazioni personali come:

  • ·    La data di scadenza della revisione del proprio autoveicolo
  • ·    Avere il saldo dei punti della propria patente
  • ·    L'eventuale stato di pratiche in corso presso la Motorizzazione (furto, smarrimento,      cambio di residenza, ecc).

martedì 18 dicembre 2012

RC Auto: addio tacito rinnovo

Dal 1 gennaio 2013, sparirà la clausola del tacito rinnovo dai contratti di assicurazione per la responsabilità civile automobilistica. Tutti i contratti pertanto avranno la durata massima di 12 mesi e gli assicurati dovranno comunicare alla scadenza la volontà di proseguire il rapporto con l’attuale compagnia, oppure avranno la libertà di rivolgersi altrove.
In una situazione in cui il problema dei veicoli circolanti senza la regolare ed obbligatoria copertura assicurativa è contingente, tale novità normativa rischiava di aggiungere benzina la fuoco, con conseguenze negative per il sistema e anche in particolare per il FOndo di Garanzia per le vittime della strada. Pertanto, con un emendamento nel Dl Sviluppo, si è deciso di reintrodurre la tolleranza di 15 gg. Col fine di dare più spazio all’assicurato per effettuare le proprie scelte ma anche col fine di salvaguardare i diritti delle vittime della strada.
Coo il testo dell’art 170 bis del Codice delle Assicurazioni con le nuove modifiche:
Art. 170-bis - Durata del contratto
1.      Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all’anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’Art. 1899, commi 1 e 2 del Codice Civile.
2.      Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell’art.170, comma 3 del presente Codice.
3.       Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio dell’assicurato.

martedì 25 settembre 2012

Se l’auto è rubata il fondo di garanzia non può rivalersi sul proprietario


Il proprietario di un auto la lascia parcheggiata in una strada privata senza uscita, ma accessibile al pubblico passaggio, sprovvista della copertura assicurativa. L’auto viene rubata ed il malfattore investe un pedone procurandogli lesioni. Le normative vigenti prevedono garanzie per le vittime della strada, sia in caso di urto con un veicolo non assicurato che nel caso di urto con veicolo rubato. Grazie all’apposito fondo istituito presso la Consap che poi affida la gestione alla compagnia assicurativa designata per territorio. Il fondo paga, poi si rivale sul civile responsabile.
 
Probabilmente è proprio la ricorrenza di entrambe le casistiche (veicolo rubato e non assicurato) a trarre in inganno la Corte d’Appello di Roma che condanna il fondo a risarcire il malcapitato investito e autorizza lo stesso fondo alla rivalsa nei  confronti del proprietario dell’auto. Fortunatamente con sentenza nr 14681 del 28 agosto 2012 gli ermellini di Piazza Cavour, fanno chiarezza ricordando che il Fondo di Garanzia per le vittime della Strada non ha alcun regime speciale e opera con le stesse regole valide per le compagnie di assicurazione in ambito di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale. All’uopo i dettami del III comma dell’art. 2054 sono chiari: Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Nessun azione di rivalsa pertanto può essere esercitata nei confronti del proprietario del veicolo rubato.

martedì 18 settembre 2012

Se il copertone è liscio e la gomma scoppia non è caso fortuito ma colpa del proprietario per cattiva manutenzione del mezzo


Questa (apparentemente) singolare sentenza arriva da un Giudice di Pace palermitano.  Il caso riguarda un motociclista, peraltro non assicurato, che a causa di una buca subisce lo scoppio di uno pneumatico e rovina a terra andando poi ad urtare un altro veicolo antistante.  Generalmente, lo scoppio degli pneumatici ricade sotto la casistica del cosiddetto caso fortuito. Ne l caso di specie invece, il giudice dopo aver appurato una mancata diligente manutenzione del mezzo oltre alla mancata obbligatoria revisione, ascrive la totale responsabilità dell’occorso al proprietario del motoveicolo in questione, autorizzando inoltre, il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (intervenuto  perché il veicolo era altresì privo di assicurazione) all’azione di regresso nei suoi confronti.

L’orientamento del giudice riprende una sentenza della Corte di Cassazione del 2010, la nr 14060: “...in materia di circolazione stradale, lo scoppio di uno pneumatico, se costituisce talvolta evento fortuito, quale avvenimento impreveduto ed imprevedibile, che esula completamente dalla condotta volontaria (dolosa o colposa) dell'agente, tuttavia può comportare colpa del conducente quando sia in relazione a cause note o ragionevolmente prevedibili dal conducente medesimo. Fra tali cause, rientrano, oltre la qualità e lo stato del fondo stradale, lo stato di usura dei copertoni, la temperatura particolarmente elevata o la velocità in relazione alle caratteristiche, generali e particolari, del veicolo".

mercoledì 20 giugno 2012

Il fondo di garanzia deve pagare anche in assenza di querela o quando questa è incompleta


La mancata denuncia o quella incompleta non esclude il risarcimento agli eredi di una vittima di una pirata della strada. Gli ermellini di Piazza Cavour sono stati chiamati ad esprimersi in tal senso, con la recentissima sentenza nr 9939 del 18.06.2010, a seguito della negazione del risarcimento da parte dei giudici di merito. 
La Corte territoriale ritiene infatti che la mancanza di una denunzia completa di tutti i suoi elementi (come nella fattispecie quanto all’indicazione dei teste) comporti di per sé il rigetto della domanda.
La Corte di Cassazione è di tutto altro avviso, e afferma che “la mancata denunzia (ovvero la denunzia incompleta) non può costituire, a priori un elemento ostativo al risarcimento del danno, ma solo una circostanza che unita ad altri elementi consente al giudice di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio e quindi la fondatezza dell’azione. Ciò comporta anche che non è consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse, che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato o necessariamente in un querelante.”

venerdì 15 giugno 2012

Il fondo di Garanzia per le vittime della strada nel 2011 ha chiuso in passivo. Colpa dei veicoli non assicurati!


Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito con legge n. 990 del 1969 è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Consap. 
Il Fondo per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 del D.lgs n. 209 7/9/05, assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati da:
  • veicoli o natanti non identificati,
  • veicoli o natanti non assicurati;
  • veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
  • veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario;
A seguito del decreto legislativo n. 198 del 6 novembre 2007, che modifica l'art. 283 D.lgs n. 209/2005, provvede al risarcimento del danno anche nei seguenti casi:
  • sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis);
  • sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (Art. 283, comma 1, lett. d-ter).
L'intervento del Fondo, nei casi sopracitati, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro.

L'istruttoria e la liquidazione dei danni per i sinistri di cui all'Art. 283 lett. a), b), d), d-bis) e d-ter) è quindi, per legge, di esclusiva competenza dell'Impresa Designata, individuata in base al luogo di accadimento del sinistro, alla quale va inviata la richiesta di risarcimento dei danni per l'apertura della pratica e nei cui confronti, in caso di mancata definizione transattiva, deve essere esercitata l'eventuale azione giudiziaria. La designazione delle Imprese, valida per un triennio, avviene per legge tramite provvedimento dell'Isvap (l'ultimo attualmente in vigore è il provv. n. 2496 del 28/12/2006.
La circolazione di veicoli sprovvisti della obbligatoria copertura assicurativa, stimati in circa 3,5 milioni, ha causato un maggior ricorso al Fondo ed anche un minor introito (ricordiamo infatti che il 2,5% del premio pagato da tutti lo alimenta), che ha conseguito la chiusura del bilancio per il 2011, per la prima volta, negli ultimi dieci anni con un passivo di oltre 70 Milioni di euro.