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venerdì 18 ottobre 2013

Culpa in vigilando della scuola (e del Ministero) anche per i casi di bullismo

Gli ermellini del “palazzaccio” di Piazza Cavour ci avevano già ricordato con la n. 2657/03 della III sezione civile come “non sia sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose.”

Proprio da tali premesse muove l’orientamento della sezione decima civile del Tribunale di Milano, che ha emesso una sentenza, la 8081/13, con la quale condanna il MIUR a risarcire 10.000 euro per danni morali ad un adolescente vittima di episodi di bullismo avvenuti durante l’orario scolastico.

La sentenza del Tribunale di Milano ha allargato il concetto di culpa in vigilando rendendo insufficiente anche lo stesso principio della prevenzione: “i precettori e coloro che insegnano un mestiere od una arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza” (art. 2048 c.c. II co. del Codice Civile).

Là dove poi si tratti di docenti di una scuola pubblica, la responsabilità si estende anche alla pubblica amministrazione in virtù del principio organico ai sensi dell’art.28 della Costituzione.

Risulta oltremodo interessante anche la condanna al risarcimento di una somma di denaro utile all’eliminazione di un danno psicologico riscontrato dal nominato consulente tecnico di ufficio. Il giudice ha infatti ritenuto congrua la somma di  10.000,00 per sottoporsi ad un ciclo terapeutico utile a smantellare una sindrome, causata dall’aggressione e dalle percosse subite sulla persona dell’attore, descrivibile come “disturbo dell’adattamento con ansia ed umore misti e sua progressione verso un disturbo depressivo minore, cronico, poco più che moderato; fobia sociale, disturbo del ritmo circadiano del sonno tipo, fase del sonno ritardata, in soggetto con caratteristiche dipendenti ed evitanti di personalità”.

venerdì 11 ottobre 2013

La scuola risponde anche per i danni che gli allievi subiscono nel cortile prima dell’inizio delle lezioni

“La scuola pertanto è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all'uopo necessari, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso, sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche". Così tuonano gli ermellini della III Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza 4 ottobre 2013 nr 22752 che confermano la responsabilità in vigilando della Scuola in solido col Ministero della Pubblica Istruzione, anche se l’incidente è avvenuto prima del regolare inizio dell’attività didattica.

La vicenda riguarda il caso di una minore che accompagnata presso l’istituto dallo scuolabus, il 20 marzo del 1995, sostava nel cortile del plesso in attesa dell’inizio delle lezioni. Arrampicandosi si un muretto si procurava lesioni. L’Istituto respingeva le domande attoree sostenendo che la sola circostanza che la minore fosse stata lasciata nel cortile antistante non doveva far ritenere che fosse insorto in capo al personale scolastico l'obbligo di vigilare su di essa.

Di diverso avviso tutti i giudici chiamati ad esprimersi in tal senso. Il verdetto di primo grado era stato emesso dal Tribunale di Civitavecchia nel 2003, e quello di secondo dalla Corte di Appello di Roma nel 2006. Senza successo, scuola e ministero hanno protestato in Cassazione contro la condanna al risarcimento.

"In ipotesi di danno come questo, cagionato dall'alunno a sé medesimo (autolesioni), l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della scuola l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni. La scuola pertanto è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all'uopo necessari, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso, sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche.  Tra queste rientra il cortile antistante l'edificio del quale la scuola abbia la disponibilità e ove venga consentito il regolare accesso e lo stazionamento degli utenti, e in particolare degli alunni, prima di entrarvi".

giovedì 5 settembre 2013

Per il Comune nessun obbligo di custodia nei parcheggi di scambio, anche se a pagamento

Se il cartello “parcheggio incustodito” è ben visibile dagli utenti, prima del pagamento e dell’ingresso nell’area di sosta, tanto è sufficiente per escludere l’obbligo di custodia del comune che gestisce (o affida in gestione) un’area di sosta a pagamento.  A stabilirlo gli ermellini di Piazza Cavour con la sentenza 14067/2103 che richiamano un precedente proprio del 2011, nr 14319.

Di seguito uno stralcio della citata sentenza:


“L’istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell’ articolo 7, comma 1, lettera e), del Dlgs 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada), non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso ‘parcheggio incustodito’ è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.), perché l’esclusione attiene all’oggetto dell’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. (senza che sia necessaria l’approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi dell’art. 1341, secondo cod. civ., non potendo presumersene la vessatorietà), e l’univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente, al fine di costituire l’obbligo di custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona fede ovvero al principio della tutela dell’affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio stesso (quali, ad esempio, l’adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, di dispositivi o di personale di controllo), potendo queste ascriversi all’organizzazione della sosta. Ne consegue che il gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell’area all’ uopo predisposta.”

giovedì 20 giugno 2013

Per la colpa dello studente, anche se maggiorenne, ne risponde la scuola

Particolare la sentenza nr 11751 del 15.05.2013 estesa dagli ermellini di Piazza Cavour. La vicenda parte 15 anni fa, in un Liceo artistico, veneziano: durante una recita natalizia, un alunno appicca il fuoco per scherzo alle ali d'angelo indossate dalla compagna per la scena. Nell'intento di spegnere le fiamme interviene una seconda studentessa il cui costume prendere fuoco a sua volta, con conseguenti gravi ustioni sul suo corpo, con esiti deturpanti. 
Dopo il rigetto della domanda dal giudice di primo grado  che asseriva che, stante la maggiore età dell’alunno che ha commesso l’illecito non trovava applicazione nei confronti dell’istituto il novellato dell’art 2048 codice civile.

Dopo l’accoglimento in appello arriva la chiosa della Cassazione:


“La domanda e l'accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola - nella specie statale - fondano un vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, appartenenti all'apparato organizzativo dello Stato, accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento, anche quali educatori e precettori del comportamento civile e della solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti, e da inculcare senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell'allievo”.

martedì 14 maggio 2013

Frazionamento della richiesta risarcitoria si! Frazionamento della richiesta risarcitoria no!



Con la sentenza del 09 aprile 2013 nr 8575 gli ermellini di Piazza Cavour accolgono l’opportunità di parcellizzazione della domanda risarcitoria per fatto illecito del terzo durante la circolazione stradale. Tale orientamento, del quale tra poco proporremo lo stralcio significativo ed in allegato il testo integrale, si pone in netto contrasto con un precedente della stessa Corte del 22 dicembre 2011 nr 28286.

“In ordine alla seconda censura, al riguardo al Collegio non resta che rispondere seguendo l’autorevole insegnamento delle S.U. n. 108/00, che hanno riconosciuto la ammissibilità della parcellizzazione della domanda, richiamata dalla sentenza impugnata, precisandosi, inoltre, che è irrilevante il difetto di riserva di altro giudizio per altre voci di danno eventualmente subito perché per quella domanda il Giudice di Pace era competente.”


giovedì 14 febbraio 2013

Se il danneggiato ha familiarità con i luoghi non risponde la pubblica amministrazione.


Con sentenza nr 2660 del 2013, la III Sezione Civile della Corte di Cassazione, respinge le richieste risarcitorie di un pedone, che inciampava su un cordolo lasciato dagli operai di una ditta che eseguiva lavori di manutenzione della strada, finendo poi per sbattere contro una catasta di pietre. Due le motivazioni che hanno ispirato gli ermellini:


  • Si sa, l’onere della prova spetta al danneggiato e nel caso di specie, non ne aveva fornita alcuna circa il nesso causale. Non aveva dimostrato, ovvero, che la situazione del locus eventus damni non costituiva pericolo, tenendo conto anche del normale livello di attenzione richiesto agli utenti della strada.

  • Il danneggiato abitava nelle adiacenze del teatro del sinistro e pertanto frequentandolo quotidianamente era assolutamente a conoscenza della situazione dei luoghi e doveva egli prestare maggiore attenzione.



In conclusione, la propria disattenzione, non può far ricadere ex art 2051, responsabilità in capo alla pubblica amministrazione. Inoltre spetta al danneggiato la dimostrazione del nesso causale e al convenuto, che vuole liberarsi dall’obbligo risarcitorio, l’onere di dimostrare il caso fortuito.


giovedì 8 novembre 2012

L’ente risponde ex art 2051 per i danni provocati dalla cattiva manutenzione del tratto stradale


Una recentissima sentenza, conferma l’orientamento secondo cui Enti e PA rispondo dei danni cagionati dalle cose in custodia ex art 2051 e non già ex art 2043, ovvero solo quando l’origine del danno nasce da insidia e trabocchetto. La sentenza in questione è stata pubblicata dagli ermellini  della III Sezione Civile di piazza Cavour il 26 ottobre scorso  e porta il numero 18483, del  18 settembre.

E’ ormai superato da tempo l’orientamento giurisprudenziale, basato sull’art. 2043 c.c., è adottata anche dalla sentenza impugnata, che ravvisava la responsabilità dell’ente tenuto alla manutenzione della strada solo in presenza di una situazione di fatto inquadrabile nelle nozioni di insidia e di trabocchetto, la prova della cui esistenza gravava sul danneggiato e si è invece consolidato l’orientamento, fondato sull’art. 2051 c.c., secondo cui (Cass. sez. III, n. 23562 del 2011) è dovere primario dell’ente proprietario della strada (e dell’Anas, in relazione alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all’ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante l’adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi al … del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l’evento lesivo trovi origine nella cattiva ed omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza.

Quello sopra riportato la massima della sentenza, mentre di seguito il testo integrale.


Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 settembre – 26 ottobre 2012, n. 18483
Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 23 settembre 2003 il Tribunale di Roma accolse la domanda proposta da F.D.A. e condannò l’Assitalia e l’Aras, ritenutane la concorrente responsabilità seppure a diverso titolo con riferimento al sinistro stradale di cui l’attore era stato vittima, al pagamento in solido di € 1.309.744,65 per danno biologico e patrimoniale e la sola Anas al pagamento dell’ulteriore somma di € 17.300,00 corrispondente al 50% del danno materiale.

mercoledì 3 ottobre 2012

Onus probandi incumbit actori


L’onere della prova spetta al danneggiato. Uno dei cardini del nostro ordinamento giuridico. E, come ci fosse bisogno di ricordarlo, lo ribadiscono gli ermellini di Piazza Cavour con la sentenza nr 7937 del 18.05.2012, della III sezione civile.
Il caso riguarda il conducente di un ciclomotore che asserisce di essersi procurato lesioni cadendo a causa della presenza di una buca, invisibile e imprevedibile, sul manto stradale da egli percorso. Ottenuta la ragione in primo grado, il giudice di appello scagiona la pubblica amministrazione con le seguenti motivazioni “..che i testi escussi in primo grado non avevano riferito nulla a proposito della presenza di una buca sul manto stradale, né che vi fosse un ristagno d’acqua nel punto ove si era verificato il sinistro, tale da impedire la visibilità. Era risultato, invece, che sulla strada in questione erano in corso di svolgimento lavori di rifacimento del manto stradale e di pavimentazione del marciapiede adiacente. Poiché, inoltre, il sinistro si era verificato intorno alle ore 16 di una giornata di fine novembre, la Corte di Lecce affermava che non poteva ritenersi dimostrata, in assenza di prova sul punto, la preclusione totale di visibilità del manto stradale a causa del buio, sicché doveva affermarsi che il D.I. , tenendo una condotta di guida improntata a maggiore cautela, avrebbe certamente potuto evitare la caduta. E, d’altra parte, l’età dell’attore al momento del fatto (77 anni) avrebbe dovuto imporre al medesimo una particolare attenzione nella guida del ciclomotore”.

Il malcapitato ricorreva in Cassazione che riteneva nel merito, il ricorso infondato: “ Questa Corte ha ribadito in più occasioni che la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. - nel cui ambito va ricompresa anche la responsabilità per la omessa o incompleta manutenzione delle strade da parte degli enti pubblici a ciò preposti, tradizionalmente ricondotta alle figure della c.d. insidia o trabocchetto - non esonera la parte danneggiata dall’onere della prova non soltanto del fatto storico qualificabile come illecito, ma anche degli elementi costitutivi dello stesso, del nesso di causalità, dell’ingiustizia del danno e dell’imputabilità soggettiva. In altri termini, il soggetto che agisce per il risarcimento dei danni ha l’onere di dimostrare che “l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa”.



Ecco il testo integrale della sentenza

Presidente Trifone - Relatore Cirillo

Svolgimento del processo


D.I.C.A. conveniva in giudizio il Comune di Copertino, davanti al Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Nardo, per ottenere il risarcimento dei danni da lui sofferti a causa di una caduta, verificatasi nel territorio del predetto Comune verso le ore 16 del 27 novembre 1998, mentre egli era alla guida del proprio ciclomotore; tale caduta era dovuta, secondo la sua ricostruzione, alla presenza di una buca non visibile situata sul manto stradale.

Con sentenza del 13 marzo 2006 il predetto Tribunale accoglieva la domanda e condannava il Comune di Copertino al pagamento, in favore del D.I. , della somma complessiva di 28.280,85 Euro, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite.Interposto appello da parte del Comune soccombente, la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 14 settembre 2009, accoglieva il gravame e, riformando in toto la sentenza di primo grado, respingeva la domanda proposta dal D.I. , compensando le spese del doppio grado e ponendo quelle della consulenza tecnica espletata in primo grado a carico di entrambe le parti in misura uguale.

Osservava in proposito la Corte territoriale che i testi escussi in primo grado non avevano riferito nulla a proposito della presenza di una buca sul manto stradale, né che vi fosse un ristagno d’acqua nel punto ove si era verificato il sinistro, tale da impedire la visibilità. Era risultato, invece, che sulla strada in questione erano in corso di svolgimento lavori di rifacimento del manto stradale e di pavimentazione del marciapiede adiacente. Poiché, inoltre, il sinistro si era verificato intorno alle ore 16 di una giornata di fine novembre, la Corte di Lecce affermava che non poteva ritenersi dimostrata, in assenza di prova sul punto, la preclusione totale di visibilità del manto stradale a causa del buio, sicché doveva affermarsi che il D.I. , tenendo una condotta di guida improntata a maggiore cautela, avrebbe certamente potuto evitare la caduta. E, d’altra parte, l’età dell’attore al momento del fatto (77 anni) avrebbe dovuto imporre al medesimo una particolare attenzione nella guida del ciclomotore.Propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce il D.I. , con atto affidato ad un solo articolato motivo.

Resiste il Comune di Copertine con controricorso.Entrambe le parti hanno presentato memorie.


Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, n. 3) e n. 5) c.p.c., dell’art. 2043 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.Osserva il ricorrente che dalle risultanze istruttorie raccolte nel giudizio di primo grado è emerso in modo evidente che l’incidente è stato determinato da un avvallamento del manto stradale tale da causare la caduta del D.I. dal proprio ciclomotore. Il Comune di Copertino non ha fornito la prova che l’illuminazione pubblica fosse già in funzione nel momento in cui la caduta si era verificata; e, d’altra parte, poiché il fatto è avvenuto alle ore 16 circa del giorno 27 novembre, è ragionevole pensare che a quell’ora fosse quasi buio. Pertanto, la situazione assume i connotati della c.d. insidia o trabocchetto, poiché la buca non era segnalata, né avvistabile con l’ordinaria diligenza. Il fatto, poi, che nella zona dei lavori vi fossero delle chiusure con il nastro bianco e rosso dava ancora maggiore affidamento agli utenti della strada della piena regolarità del manto stradale fuori della zona segnalata.Il Comune di Copertino, inoltre, non avrebbe in alcun modo dimostrato che la condotta di guida del D.I. sia stata imprudente.

2. Occorre rilevare, preliminarmente, che il Comune di Copertino ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 360 bis, n. 2), c.p.c., in quanto la sentenza d’appello sarebbe, a suo dire, rispettosa dei principi regolatori del giusto processo.Tale eccezione è infondata, poiché nel ricorso non si pone, in effetti, alcun profilo di lesione dei principi regolatori del giusto processo, sicché non ha senso invocare la conseguente ragione di inammissibilità.

3. Nel merito, il ricorso è infondato.Questa Corte ha ribadito in più occasioni che la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. - nel cui ambito va ricompresa anche la responsabilità per la omessa o incompleta manutenzione delle strade da parte degli enti pubblici a ciò preposti, tradizionalmente ricondotta alle figure della c.d. insidia o trabocchetto - non esonera la parte danneggiata dall’onere della prova non soltanto del fatto storico qualificabile come illecito, ma anche degli elementi costitutivi dello stesso, del nesso di causalità, dell’ingiustizia del danno e dell’imputabilità soggettiva. In altri termini, il soggetto che agisce per il risarcimento dei danni ha l’onere di dimostrare che “l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (in termini, Cass., 13 luglio 2011, n. 15389, e, in precedenza Cass., 11 gennaio 2008, n. 390, Id., 17 luglio 2009, n. 16719; v. pure Cass., 13 luglio 2011, n. 15375, ove si rileva, fra l’altro, che l’anomalia stradale deve essere provata dal danneggiato). A tale orientamento la presente pronuncia intende dare continuità. Nella specie la Corte territoriale, con motivazione logica e coerente, supportata da convincente analisi del materiale probatorio esistente, ha rilevato che i testimoni non avevano riferito nulla né sull’esistenza della buca né sul fatto che vi fosse un ristagno d’acqua sul manto stradale; risultava provato soltanto, invece, che sul luogo del sinistro erano in corso lavori di pavimentazione del manto stradale con conseguenti irregolarità del medesimo. Analogamente, non poteva ritenersi dimostrato che, a causa di possibili avverse condizioni meteorologiche, non vi fosse adeguata visibilità del campo stradale, tenuto conto del giorno e dell’ora in cui la caduta del D.I. si era verificata. D’altra parte, risponde a nozione di comune esperienza il fatto che, pur sopraggiungendo il buio, in una giornata di fine novembre, in un momento piuttosto anticipato, poiché la caduta dell’odierno ricorrente è avvenuta intorno alle ore 16, a quell’ora il buio non è tale da impedire, di per sé, una sufficiente visibilità della strada. Ne consegue che, alla luce della ricostruzione del quadro probatorio operata dalla Corte d’appello di Lecce, è chiaro che l’odierno ricorrente non ha in alcun modo dimostrato la sussistenza del nesso di causalità tra la propria caduta dal ciclomotore e la presunta insidia esistente sulla strada.Il motivo di ricorso, del resto, non scalfisce il ragionamento del giudice di merito, risolvendosi in una diversa ricostruzione del quadro probatorio e nel tentativo di sollecitare, da parte di questa Corte, una non consentita rivalutazione dello stesso. È noto, infatti, che con il ricorso per cassazione non può rimettersi in discussione l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, perché l’art. 360, n. 5), c.p.c. non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale, la correttezza dell’esame e della valutazione compiuta dal giudice di merito (in tal senso, di recente, v. Cass., 18 marzo 2011, n. 6288, Id., ord. 6 aprile 2011, n. 7921).

4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.In considerazione del tipo di controversia e del diverso esito dei due gradi del giudizio di merito, si ritiene equo compensare per intero le spese del giudizio di cassazione.

                                                                                              P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.Depositata in Cancelleria il 18.05.2012

lunedì 6 agosto 2012

La macchia d’olio è caso fortuito e l’ente non paga!


Con la sentenza nr 10643/2012 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, classifica come caso fortuito anche il fatto del terzo come la chiazza d’olio perduta sull’asfalto da un altro veicolo.

"il caso della macchia d'olio sull'asfalto è assolutamente emblematico della seconda situazione riguardante i beni demaniali, nella quale è destinata a presentarsi più spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode". Queste le motivazioni con le quali gli ermellini hanno respinto le richieste di risarcimento di una donna agrigentina che a causa dell’olio presente sull’asfalto perdeva il controllo del proprio mezzo arrestando la sua corsa contro il guardarail, rimanendo fortunatamente illesa, ma con la vettura seriamente danneggiata.

Anche nei precedenti gradi di giudizio, i giudici escludevano la responsabilità, ex art 2051 Codice Civile, della pubblica amministrazione o dell’ente gestore del tratto di strada , in presenza di caso fortuito. Il tutto rafforzato anche dal brevissimo lasso di tempo intercorso, nel caso di specie, tra la causa dell’evento (perdita del liquido oleoso) e l’evento stesso (fuoriuscita di strada del mezzo) che non ha ragionevolmente consentito nessun intervento da parte del proprietario o gestore della strada per la rimozione dell’insidia.

martedì 5 giugno 2012

Se la buca è evidente la colpa è del conducente!


I togati di Piazza Cavour (Cassazione, Sez III, 18 aprile 2012, nr 6065) sono stati chiamati ancora una volta ad esprimersi sulla responsabilità del gestore di una strada pubblica (in questo caso l’ANAS). Gli ermellini stavolta, pur ribadendo la responsabilità ex art 2051, assolvono l’ente gestore in quanto la condotta colpevole (mancato rispetto delle più comuni norme di diligenza e prudenza  e supero dei limiti di velocità indicati dalla segnaletica apposta) del conducente di un motociclo, caduto a causa di una buca presente sul manto stradale, ha interrotto il nesso di causa: “Con  specifico  riferimento  al  danno   da  cattiva  manutenzione   del manto stradale si  è affermato che  ove si   verifichi  un sinistro  a  seguito  di   non   corretta  manutenzione  della  strada  da parte dell'ente   preposto  alla  tutela,  la  responsabilità  gravante  sulla  P.A.,  ai  sensi  dell'art. 2051 c.c.,  per l'obbligo  di   custodia  delle  strade   demaniali,  è esclusa  ove l'utente  danneggiato abbia tenuto   un  comportamento  colposo tale  da  interrompere  il  nesso eziologico tra la  causa del danno  e il  danno   stesso”.

Ecco il testo integrale della sentenza

Svolgimento  del processo
 C.A.  convenne  in   giudizio l'Anas  dinanzi   al  Giudice di   Pace  di  Teramo chiedendo il  risarcimento dei danni  che  asseriva  di  aver  subito  allorche',alla guida del proprio ciclomotore, era caduto  a  terra a  causa di  una   buca   presente  sulla  strada  che  stava percorrendo.  
 Con  sentenza  n.  28/2007 il   suddetto  giudice  rigetto'  la  domanda  attrice.     C.A.  propose  quindi  appello chiedendo  che,  in  riforma della  sentenza  impugnata,  il  Tribunale  accogliesse  la   domanda  da lui  proposta  in  primo grado.   
 Il  Tribunale  rigettava  l'appello.   
 Propone ricorso  per cassazione C.A.   con   un unico  motivo.    Parte intimata  non  ha svolto  attivita'  difensiva.        
Motivi  della  decisione
     Con  il  primo  motivo  del ricorso  C.A.  denuncia  “Insufficienza  e  carente  motivazione in  ordine   al  fatto   controverso  -  Omessa valutazione   di   un  punto  controverso  -  Violazione ex  art. 360,  comma 5,  c.p.c.”.     Secondo   parte ricorrente entrambi  i   giudici,  pur avendo riconosciuto l'inadeguatezza  della  strada  e la  sua   pericolosita',   hanno  ritenuto di  attribuire  al   caso  fortuito l'incidente  sulla  scorta  dell'obbligo  del  conducente   di  dover evitare  gli  ostacoli presenti sulla  strada  e  non  alla  carenza di  interventi   di  manutenzione  da  parte  dell'Anas.  Il   dovere  del  custode,  prosegue  C.A.  ,  non   puo'  cessare  per la  vastita'   e le   dimensioni del bene  e,   seppure si  puo'  ritenere che  possa sussistere una  difficolta'  oggettiva  nel  controllo  e nella  manutenzione  che   deve  essere   garantita,  non   puo'  accogliersi l'idea che  per quella difficolta'  si  possa sacrificare il   diritto   dell'utente alla sicurezza  e   qualificare come  caso  fortuito l'incidente.    
Il  caso  fortuito potrebbe  sussistere solo  se  fra il  momento in  cui si   determina il   danno  e  quello  in  cui si   verifica  l'evento  lesivo,  nonostante  la  diligente  segnalazione del pericolo,  intercorra un  breve lasso di   tempo,   mentre l'inerzia  prolungata nell'eliminazione   del pericolo non  puo'  giustificare  l'A.n.a.s..   
 Si  ritiene   quindi   che  la  sentenza  impugnata  evidenzi la  chiara  violazione di  legge per  carenza  di  adeguata   motivazione   sui punti  essenziali   della   controversia.    Il  motivo  e'  infondato. 
   Con  specifico  riferimento  al  danno   da  cattiva  manutenzione   del manto stradale si  e' affermato che  ove si   verifichi  un sinistro  a  seguito  di   non   corretta  manutenzione  della  strada  da parte dell'ente   preposto  alla  tutela,  la  responsabilita'  gravante  sulla  P.A.,  ai  sensi  dell'art. 2051 c.c.,  per l'obbligo  di   custodia  delle  strade   demaniali,  e'  esclusa  ove l'utente  danneggiato abbia tenuto   un  comportamento  colposo tale  da  interrompere  il  nesso eziologico tra la  causa del danno  e il  danno   stesso,  dovendosi altrimenti ritenere,  ai   sensi dell'art. 1227, primo  comma,  c.c.,   che   tale   comportamento  integri  soltanto un  concorso  di  colpa  idoneo  a  diminuire, in  proporzione  dell'incidenza   causale, la  responsabilita'  della  P.A.   (Cass.,  22.4.2010, n.   9546).   
 Le  misure di   precauzione   e salvaguardia imposte  al   custode del bene  devono ritenersi   correlate  alla  ordinaria  avvedutezza di   una  persona e   percio'  non  si   estendono alla considerazione di   condotte   irrazionali,   o  comunque  al  di  fuori  di   ogni  logica  osservanza del  primario dovere  di  diligenza,  con  la  conseguenza che   non  possono ritenersi   prevedibili ed evitabili tutte le  condotte   dell'utente  del  bene in  altrui custodia,   ancorche'  colpose (Cass.,  27.9.1999, n.  10703).  
 La  possibilita'  per il   danneggiato di  percepire  agevolmente l'esistenza della  situazione di  pericolo incide  sulla   concreta  configurabilita'  di   un nesso eziologio  tra la   cosa  e il   danno,   ponendo   correlativamente  in  risalto  il   rilievo  causale attribuibile   al  comportamento  colposo del danneggiato che  avrebbe verosimilmente  dovuto   prestare maggiore  attenzione alle  condizioni della  strada  che  stava percorrendo.  
 Dalla fattispecie in  esame   non  emerge  alcun  elemento  dal quale si  possa evincere che  C.H.   non  fosse in   grado di   percepire  l'esistenza della  buca, qualora avesse  mantenuto un'andatura  coerente   con  le   caratteristiche  del veicolo   da lui  steso condotto  ed avesse  prestato una  adeguata  attenzione alle  condizioni  del terreno.   
 Si  ha  quindi  ragione di  ritenere  che  l'evento  de quo   non  si  sarebbe verificato  se, in  ottemperanza  della   apposita  segnaletica  e  nel rispetto del limite  di  velocita', C.A.   non  fosse transitato  nella  fascia   della  strada   ove era presente  la  buca. 
  Nel  caso  in  esame  la  Corte  di  merito,  con  ragionamento  immune   da vizi logici  o  giuridici e  con  adeguata   motivazione   ha escluso   un comportamento  colposo dell'ente  A.n.a.s., pur  in   presenza  delle   buche,  in   quanto  lo  stesso  ente  si   era attivato nel  segnalarle con  apposito   cartellone, oltre  ad imporre   il  limite   di   velocita' di  km 30/h.    Colposo invece  e'  stato il  comportamento  del motociclista   che  non  si  e' attenuto   alle comuni regole  di   prudenza, alle segnalazioni  stradali, certamente  visibili  in   pieno  giorno,  e non  ha tenuto   una  velocita'  adeguata  alla condizione  dei luoghi.   
 Per le  ragioni   che   precedono il  ricorso  deve  in   conclusione  essere  rigettato  mentre in  assenza  di  attivita'   difensiva  di  parte intimata   non  v'e' luogo  a  disporre sulle  spese  del  giudizio di  cassazione.    
P.Q.M.
  La  Corte rigetta  il  ricorso  e  non  dispone  per le  spese  del giudizio di  cassazione.

giovedì 31 maggio 2012

Dislivello sul tombino? Il comune deve pagare


La Corte di Cassazione con la sentenza nr 7035 del 29 novembre 2011 e depositata il 09 maggio 2012 torna a parlare di responsabilità della pubblica amministrazione. Gli ermellini devono valutare se la responsabilità della caduta di una ciclista, a bordo del proprio velocipede, a causa di un dislivello di 6 cm tra manto stradale e tombino, può essere ascritta al comune in solido con l’azienda idrica.

Dal “palazzaccio” di Piazza Cavour ci fanno sapere che : “ va infatti ribadito che l’impossibilità della custodia non sussiste quando l’evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che, posto all’interno della perimetrazione del centro abitato, era adibita al pubblico transito di persone e veicoli e che incombe sul Comune, che pertanto ne conserva la custodia (Cass. 12425 del 2008), apporre o controllare che l’appaltatore apponga se in tal senso è il relativo contratto, adeguata segnalazione a tutela della sicurezza degli utenti a norma degli artt. 8 e 14, quindicesimo comma, D.P.R. 393 del 1959, applicabili ratione temporis  ("chi compie lavori o la depositi sulle strade deve: a) eseguire i lavori e disporre i materiali con le cautele idonee a mantenere possibile la circolazione e sicuro il transito; b) delimitare con opportuni ripari ben visibili gli scavi e gli altri lavori intrapresi; c) collocare, in caso di sbarramento o deviazione anche parziale del traffico un numero sufficiente di cavalletti a strisce bianche e rosse; d) mantenere costantemente efficienti, durante la notte o in casi di scarsa visibilità, fanali a luce rossa e dispositivi a luce riflessa rossa, in modo che i lavori, gli scavi, i depositi di materiale, i palchi, i cavalletti e gli steccati, che comunque occupassero qualsiasi parte della strada, siano visibili a sufficiente distanza, indicando "le direzioni, escluse al traffico, ostacoli sulla carreggiata", diversamente dovendo rispondere, ancorché unitamente all'appaltatore, dei danni derivati a terzi.