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martedì 25 settembre 2012

Se l’auto è rubata il fondo di garanzia non può rivalersi sul proprietario


Il proprietario di un auto la lascia parcheggiata in una strada privata senza uscita, ma accessibile al pubblico passaggio, sprovvista della copertura assicurativa. L’auto viene rubata ed il malfattore investe un pedone procurandogli lesioni. Le normative vigenti prevedono garanzie per le vittime della strada, sia in caso di urto con un veicolo non assicurato che nel caso di urto con veicolo rubato. Grazie all’apposito fondo istituito presso la Consap che poi affida la gestione alla compagnia assicurativa designata per territorio. Il fondo paga, poi si rivale sul civile responsabile.
 
Probabilmente è proprio la ricorrenza di entrambe le casistiche (veicolo rubato e non assicurato) a trarre in inganno la Corte d’Appello di Roma che condanna il fondo a risarcire il malcapitato investito e autorizza lo stesso fondo alla rivalsa nei  confronti del proprietario dell’auto. Fortunatamente con sentenza nr 14681 del 28 agosto 2012 gli ermellini di Piazza Cavour, fanno chiarezza ricordando che il Fondo di Garanzia per le vittime della Strada non ha alcun regime speciale e opera con le stesse regole valide per le compagnie di assicurazione in ambito di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale. All’uopo i dettami del III comma dell’art. 2054 sono chiari: Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Nessun azione di rivalsa pertanto può essere esercitata nei confronti del proprietario del veicolo rubato.

mercoledì 14 marzo 2012

Liberalizzazioni: novità anche per il risarcimento del furto.


Nell’ oramai famigerato decreto per le liberalizzazioni, approvato in senato ed in attesa di giudizio nell’altro ramo del parlamento, ha trovato spazio anche una novità che riguarda il risarcimento del furto di un veicolo a motore. Infatti non ci sarà più la necessità per il malcapitato di produrre tra i vari documenti richiesti la cosidetta “chiusa inchiesta”, ovvero il certificato di chiusura delle indagini preliminari.
Un documento per l’ottenimento del quale si possono attendare diversi mesi. Per i reati commessi da ignoti, le forze dell'ordine non devono informare subito il pubblico ministero: devono riunirli in un elenco mensile, che va inviato alla procura. Quindi un mese per informare il pm poi altri tre, nell'attesa che emergano eventuali fatti nuovi. Solo dopo si iscrive il furto nel cosiddetto modello 44 (registro delle notizie di reato relative a ignoti) e il gip, il Giudice per le Indagini Preliminari, può decretare l'archiviazione. Infine, il fascicolo torna in procura per andare in archivio. In tutti questi passaggi il rischio di ritardi è dietro l’angolo e molto dipende anche dalle volontà dei singoli magistrati, che considerato che il furto perpetrato da ignoti non comporta rischi di scadenza di termini per la custodia cautelare e perché la prescrizione ha effetti meno gravi (non c'è un presunto colpevole che può farla franca), mette in coda i relativi fascicoli, per favorire casistiche più gravi e/o urgenti.
Non proprio favorevole il parere dell’ANIA e degli assicuratori in generale, che avrebbero preferito un testo normativo meno rigido, con spazio al libero arbitrio delle compagnie laddove ci fosse fumus di frode.
Già oggi infatti alcuni istituti come Allianz e Generali, in alcuni casi, dove nessun sospetto veniva ravvisato, rinunciavano a chiedere tale documento in favore della velocità di liquidazione.