Lo stabilisce l’articolo 2048 del Codice Civile e lo
ribadisce la terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza
nr 26200 / 2011 depositata lo scorso 6
dicembre. Partiamo dal contenuto dell’art
2048:
RESPONSABILITA' DEI GENITORI, DEI TUTORI, DEI PRECETTORI E
DEI MAESTRI D'ARTE
1. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del
danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle
persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si
applica all' affiliante.
2. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'
arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi
e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
3. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate
dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
I genitori di un minore che in una partita di calcio, senza
apparente motivo aggrediva, provocando lesioni, un altro giocatore, venivano
scagionati nei giudizi di primo grado e
in appello. I togati avevano concesso loro le attenuanti in quanto gli stessi, non
essendo presenti al fatto, non avevano potuto impedirlo.
Gli ermellini ravvisano invece carenze nell’attività
educativa dei genitori verso il figlio e ribaltano i precedenti giudizi:
“i criteri in base ai quali va imputata ai genitori la
responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono, sia
nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi,
sia anche, e soprattutto, nell'obbligo di svolgere adeguata attività formativa,
impartendo ai figli l'educazione al rispetto delle regole della civile
coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività
extrafamiliari (Cass. 13.3.2008 n. 7050; Cass. 20.10.2005 n. 20322; cass.
11.8.1997 n. 7459). La norma dell'art. 2048 c.c. è costruita in termini di
presunzione di colpa dei genitori (o dei soggetti ivi indicati). In relazione
al'interpretazione di tale disciplina, quindi, è necessario che i genitori, al
fine di fornire una sufficiente prova liberatoria per superare la presunzione
di colpa desumibile dalla norma, offrano, non la prova legislativamente
predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (e ciò perché si tratta di prova
negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione
e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità
alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere ed all'indole del
minore (c. anche Cass. 14.3.2008, n. 7050)”
