E’ interessante la recente pronuncia della Corte di
Cassazione nr 23148 del 31.10.2014 che riguarda il caso di risarcimento per il
danno da perdita del rapporto parentale ai congiunti di un ragazzo morto a
seguito di un incidente stradale, a bordo, in qualità di trasportato, su di un
motociclo sul quale viaggiava senza casco.
Il ricorso per Cassazione veniva proposto dal Comune e dalla
compagnia di assicurazioni che lamentavano una mancata diminuzione del quantum risarcitorio nonostante il ragazzo,
al momento del sinistro, non indossasse il casco e consapevolmente accettava il
trasporto a bordo di una moto guidata da un conducente sprovvisto di regolare
permesso di guida.
Quanto al primo
motivo le risposte agli ermellini di Piazza Cavour venivano fornite dalla CTU
che asseriva: “non era possibile stabilire se l’uso del casco regolamentare
avrebbe potuto evitare il decesso del giovane e che, dove l’indagine sul
concorso di colpa della vittima non porti a risultati certi, come è accaduto
nella fattispecie, l’esito non può che ridondare a danno del debitore
danneggiante”.
Concludono poi i giudici che la prova di concorso del fatto
colposo del danneggiato ex art. 1227 deve essere fornita dal debitore. In buona
sostanza se risulta che il conducente, nonostante le cinture o casco, avrebbe
ugualmente riportato gli stessi danni fisici,
allora in questa ipotesi il risarcimento non può subire diminuzioni e sarà
onere del danneggiante o della sua compagnia assicurativa dimostrare che il
danno riportato dal danneggiato è stato determinato in tutto o in parte per
colpa dello stesso che non ha utilizzato le cinture o il casco.
“in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella
produzione dell’evento dannoso, a norma dell’articolo 1227 c.c., la prova che
il creditore –danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il
risarcimento usando l’ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante
che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore. La
correttezza del primo assunto della Corte circa le conseguenze della prova
insufficiente del concorso colposo della vittima, rende privo di interesse il
profilo relativo all’esistenza dell’obbligo di indossare il casco: essendo
indimostrata l’efficienza causale, rispetto al decesso, dell’omesso impiego
della protezione, risulta, infatti, del tutto irrilevante l’indagine sulla
violazione del relativo obbligo da parte del trasportato”