La natura del rapporto tra l’alunno
e la scuola è di tipo contrattuale, da contatto sociale. Pertanto se il danno è
autoprocurato dall’alunno stesso, può
escludersi l’applicabilità dell’art 2048 comma 2, che prevede una presunzione
di responsabilità a carico dell’insegnante per i danni cagionati da fatto
illecito degli allievi. A stabilirlo
sono gli ermellini, con l’ordinanza nr 24835 del 24.11.2011. Che comunque
esclude la responsabilità dell’istituto quando il fatto è imputabile a caso
fortuito.
“Questa Corte ha, infatti
ritenuto che la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non
ha natura extracontrattuale bensì contrattuale, atteso che - quanto
all’istituto scolastico - l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la
conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di
un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sulla
sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della
prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare
che l’allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore
dipendente dell’istituto scolastico tra insegnante e allievo si instaura, per
contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale l’insegnante
assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno
specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si
procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate
per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto
scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile
dall’art. 1218 cod.civ. (cass. n. 24456/05). Dal punto di vista dell’onere
probatorio, ciò comporta che mentre l’attore deve provare che il danno si è
verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe
l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non
imputabile né alla scuola né all’insegnane (cfr. Cass. n. 24456/05; cass.
8067/07).”
Di seguito la sentenza
...omissis...
Resiste con controricorso il Ministero intimato.
2.1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti
lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., in relazione
agli art. 2697 c.c. e 184 c.p.c., lamentando che, una volta inquadrata la
responsabilità nell’ambito contrattuale, competeva alla p.a. fornire la prova
che il fatto non era imputabile né alla scuola né all’insegnante; che tale
prova del caso fortuito non era stata fornita dalla amministrazione.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti
lamentano l’insufficiente e contraddittoria motivazione per erronea valutazione
delle risultanze probatorie relativamente a fatto controverso e decisivo per il
giudizio.
3. I motivi, essendo strettamente connessi, vanno
esaminati congiuntamente.
Il primo motivo è manifestamente infondato e il
secondo è inammissibile.
Trattandosi di danno auto procuratosi (la corte di
appello ha ritenuto che sul punto dell’autolesione si era verificato il
giudicato e ciò non è stato impugnato), va escluso che alla fattispecie si
possa applicare il disposto dell’art. 2048 comma 2 c.c., che prevede una
presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante per i danni cagionati da
fatto illecito degli allievi, ma trattandosi di incidente avvenuto durante il
tempo di affidamento dell’alunno alla struttura scolastica, alla responsabilità
contrattuale della scuola (cfr. cass. S.U. 9346/02). Questa Corte ha, infatti
ritenuto che la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non
ha natura extracontrattuale bensì contrattuale, atteso che - quanto
all’istituto scolastico - l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la
conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di
un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sulla
sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della
prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare
che l’allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore
dipendente dell’istituto scolastico tra insegnante e allievo si instaura, per
contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale l’insegnante
assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno
specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si
procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie
instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti
dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio
desumibile dall’art. 1218 cod.civ. (cass. n. 24456/05). Dal punto di vista
dell’onere probatorio, ciò comporta che mentre l’attore deve provare che il
danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra
parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da
causa non imputabile né alla scuola né all’insegnane (cfr. Cass. n. 24456/05;
cass. 8067/07).
Sennonché nella fattispecie la sentenza impugnata
ha fatto corretta applicazione di tale principio, rilevando che nella
fattispecie risultava provato che il fatto si era realizzato per caso fortuito,
in quanto la sorveglianza di ben 2 insegnanti e di un bidello nelle circostanze
di causa era assidua ed oculata e che l’incidente si verificò per causa
fortuita, sottratta al controllo degli addetti alla sorveglianza.
4. Diversa questione è se la corte territoriale
abbia fatto corretta valutazione del materiale probatorio. A tal fine va
premesso che la valutazione delle prove compete al giudice di merito,
residuando alla corte in sede di sindacato di legittimità solo la possibilità
di accertare eventuali vizi motivazionali nei ristretti limiti di cui all’art.
360 n. 5 c.p.c.
Tale vizio motivazionale è appunto censurato con il
secondo motivo di ricorso.
Sennonché esso è inammissibile per mancato rispetto
del principio di autosufficienza del ricorso.
Qualora, con il ricorso per Cassazione, venga
dedotta l’omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per
l’asserita mancata o insufficiente valutazione di risultanze processuali (un
documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del
c.t., ecc), è necessario al fine di consentire al giudice di legittimità il
controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente
valutata), che il ricorrente precisi - ove occorra, mediante integrale
trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce
decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio
di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere
consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute
nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative
(Cass. 28/06/2006, n. 14973; cass 23.3.2005, n. 6225; cass 23.1.2004, n. 1170).
Nella fattispecie non risulta trascritto il
contenuto delle risultanze processuali che si assumono erroneamente o
insufficientemente valutate.”
Ritenuto:
che il Collegio condivide i motivi in fatto e
diritto esposti nella relazione, che non risultano superati dalle osservazioni
mosse dai ricorrenti con la memoria;
che conseguentemente va rigettato il ricorso;
che permangono i giusti motivi individuati dal
giudice di appello per la compensazione delle spese processuali;
P.Q.M.
Visto l’art. 375 c.p.c.
Rigetta il ricorso, compensa le spese del giudizio
di cassazione.
Depositata in Cancelleria il
24.11.2011
