Lo dicono gli ermellini di Piazza
Cavour, della III Sezione Civile, con la
sentenza 19 giugno 2013, n.15303, di cui riportiamo la massima:
l'impresa designata dal Fondo di
garanzia per la vittime della strada, che agisca ai sensi dell'art. 29 della
legge n. 990/1969 (oggi art. 292, 1 comma, d. lgs. n. 209 del 2005), non è
soggetta al termine di prescrizione biennale, applicabile all'azione risarcitoria
spettante al danneggiato dalla circolazione stradale, poiché il suo diritto non
è condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei
danni, ma trova il suo fondamento nella suddetta azione specifica, che gli è
concessa dalla legge a tale scopo e che è soggetta all'ordinario termine di
prescrizione decennale.
Ecco invece il testo dell’art 292
del Codice delle Assicurazioni
1. L’impresa designata che, anche
in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall’articolo 83,
comma 1, lettere a), b) e d), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il
recupero dell’indennizzo pagato nonché degli
interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto
dall’articolo 283, comma 1, lettera c), l’impresa designata che, anche in via
di transazione, ha risarcito il danno è
surrogata, per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato e del danneggiato
verso l’impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti
dalla legge a favore dei medesimi.