Questa (apparentemente) singolare
sentenza arriva da un Giudice di Pace palermitano. Il caso riguarda un motociclista, peraltro
non assicurato, che a causa di una buca subisce lo scoppio di uno pneumatico e
rovina a terra andando poi ad urtare un altro veicolo antistante. Generalmente, lo scoppio degli pneumatici
ricade sotto la casistica del cosiddetto caso fortuito. Ne l caso di specie
invece, il giudice dopo aver appurato una mancata diligente manutenzione del
mezzo oltre alla mancata obbligatoria revisione, ascrive la totale
responsabilità dell’occorso al proprietario del motoveicolo in questione,
autorizzando inoltre, il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
(intervenuto perché il veicolo era
altresì privo di assicurazione) all’azione di regresso nei suoi confronti.
L’orientamento del giudice riprende
una sentenza della Corte di Cassazione del 2010, la nr 14060: “...in materia di circolazione stradale, lo scoppio di uno
pneumatico, se costituisce talvolta evento fortuito, quale avvenimento
impreveduto ed imprevedibile, che esula completamente dalla condotta volontaria
(dolosa o colposa) dell'agente, tuttavia può comportare colpa del conducente
quando sia in relazione a cause note o ragionevolmente prevedibili dal
conducente medesimo. Fra tali cause, rientrano, oltre la qualità e lo stato del
fondo stradale, lo stato di usura dei copertoni, la
temperatura particolarmente elevata o la velocità in relazione alle
caratteristiche, generali e particolari, del veicolo".
