Il proprietario di un auto la lascia parcheggiata in una strada
privata senza uscita, ma accessibile al pubblico passaggio, sprovvista della
copertura assicurativa. L’auto viene rubata ed il malfattore investe un pedone
procurandogli lesioni. Le normative vigenti prevedono garanzie per le vittime
della strada, sia in caso di urto con un veicolo non assicurato che nel caso di
urto con veicolo rubato. Grazie all’apposito fondo istituito presso la Consap
che poi affida la gestione alla compagnia assicurativa designata per
territorio. Il fondo paga, poi si rivale sul civile responsabile.
Probabilmente
è proprio la ricorrenza di entrambe le casistiche (veicolo rubato e non
assicurato) a trarre in inganno la Corte d’Appello di Roma che condanna il
fondo a risarcire il malcapitato investito e autorizza lo stesso fondo alla
rivalsa nei confronti del proprietario
dell’auto. Fortunatamente con sentenza nr 14681 del 28 agosto 2012 gli
ermellini di Piazza Cavour, fanno chiarezza ricordando che il Fondo di Garanzia
per le vittime della Strada non ha alcun regime speciale e opera con le stesse
regole valide per le compagnie di assicurazione in ambito di risarcimento danni
derivanti dalla circolazione stradale. All’uopo i dettami del III comma
dell’art. 2054 sono chiari: Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, o
l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col
conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la
sua volontà.
Nessun azione di rivalsa pertanto può essere esercitata nei
confronti del proprietario del veicolo rubato.
