Il Fondo di garanzia per le vittime della strada,
istituito con legge n. 990 del 1969 è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero
dello Sviluppo Economico, dalla Consap.
Il Fondo per le vittime della strada, ai sensi
dell'art. 283 del D.lgs n. 209 7/9/05, assolve allo scopo di provvedere al
risarcimento dei danni causati da:
- veicoli o natanti non identificati,
- veicoli o natanti non assicurati;
- veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta
amministrativa;
- veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario;
A seguito del decreto legislativo n. 198 del 6
novembre 2007, che modifica l'art. 283 D.lgs n. 209/2005, provvede al
risarcimento del danno anche nei seguenti casi:
- sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica
Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE
+ Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente
dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del
termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis);
- sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non
più corrispondente allo stesso veicolo (Art. 283, comma 1, lett. d-ter).
L'intervento del Fondo, nei casi sopracitati, è
limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro.
L'istruttoria e la liquidazione dei danni per i sinistri di cui all'Art. 283 lett. a), b), d), d-bis) e d-ter) è quindi, per legge, di esclusiva competenza dell'Impresa Designata, individuata in base al luogo di accadimento del sinistro, alla quale va inviata la richiesta di risarcimento dei danni per l'apertura della pratica e nei cui confronti, in caso di mancata definizione transattiva, deve essere esercitata l'eventuale azione giudiziaria. La designazione delle Imprese, valida per un triennio, avviene per legge tramite provvedimento dell'Isvap (l'ultimo attualmente in vigore è il provv. n. 2496 del 28/12/2006.
L'istruttoria e la liquidazione dei danni per i sinistri di cui all'Art. 283 lett. a), b), d), d-bis) e d-ter) è quindi, per legge, di esclusiva competenza dell'Impresa Designata, individuata in base al luogo di accadimento del sinistro, alla quale va inviata la richiesta di risarcimento dei danni per l'apertura della pratica e nei cui confronti, in caso di mancata definizione transattiva, deve essere esercitata l'eventuale azione giudiziaria. La designazione delle Imprese, valida per un triennio, avviene per legge tramite provvedimento dell'Isvap (l'ultimo attualmente in vigore è il provv. n. 2496 del 28/12/2006.
La circolazione di
veicoli sprovvisti della obbligatoria copertura assicurativa, stimati in circa
3,5 milioni, ha causato un maggior ricorso al Fondo ed anche un minor introito
(ricordiamo infatti che il 2,5% del premio pagato da tutti lo alimenta), che ha
conseguito la chiusura del bilancio per il 2011, per la prima volta, negli
ultimi dieci anni con un passivo di oltre 70 Milioni di euro.
