La mancata denuncia o quella incompleta non esclude il
risarcimento agli eredi di una vittima di una pirata della strada. Gli
ermellini di Piazza Cavour sono stati chiamati ad esprimersi in tal senso, con
la recentissima sentenza nr 9939 del 18.06.2010, a seguito della negazione del
risarcimento da parte dei giudici di merito.
La Corte territoriale ritiene infatti che la
mancanza di una denunzia completa di tutti i suoi elementi (come nella
fattispecie quanto all’indicazione dei teste) comporti di per sé il rigetto
della domanda.
La Corte di Cassazione è di tutto altro avviso, e afferma che “la
mancata denunzia (ovvero la denunzia incompleta) non può costituire, a priori
un elemento ostativo al risarcimento del danno, ma solo una circostanza che
unita ad altri elementi consente al giudice di valutare la complessiva
attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio e quindi la fondatezza
dell’azione. Ciò comporta anche che non è consentito pervenire a configurare a
carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto
alle sue risorse, che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato o
necessariamente in un querelante.”
