Dal 1 gennaio 2013, sparirà la clausola del tacito rinnovo
dai contratti di assicurazione per la responsabilità civile automobilistica.
Tutti i contratti pertanto avranno la durata massima di 12 mesi e gli
assicurati dovranno comunicare alla scadenza la volontà di proseguire il
rapporto con l’attuale compagnia, oppure avranno la libertà di rivolgersi
altrove.
In una situazione in cui il problema dei veicoli circolanti
senza la regolare ed obbligatoria copertura assicurativa è contingente, tale
novità normativa rischiava di aggiungere benzina la fuoco, con conseguenze negative per il sistema e anche in particolare per il FOndo di Garanzia per le vittime della strada. Pertanto, con un
emendamento nel Dl Sviluppo, si è deciso di reintrodurre la tolleranza di 15
gg. Col fine di dare più spazio all’assicurato per effettuare le proprie scelte
ma anche col fine di salvaguardare i diritti delle vittime della strada.
Coo il testo dell’art 170 bis del Codice delle Assicurazioni
con le nuove modifiche:
Art. 170-bis - Durata del contratto
1. Il
contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato
per una durata superiore all’anno e non può essere tacitamente rinnovato, in
deroga all’Art. 1899, commi 1 e 2 del Codice Civile.
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri contratti
assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli nel rispetto del disposto dell’art.170, comma 3 del presente Codice.
3. Le
clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle.
La nullità opera soltanto a vantaggio dell’assicurato.
