Dal puntuale sito dell’UNARCA riportiamo fedelmente una
comunicazione che una compagnia assicurativa ha fatto lo scorso gennaio ai propri
fiduciari medico legali circa le (oramai rottamate) modifiche all’art. 139 del
D.Lgs che avrebbero dovuto essere introdotte dall’art.8 del Decreto “Destinazione
Italia”. In particolare quella che avrebbe eliminato la parolina “visivamente”
nelle modalità di accertamento delle lesioni.
La compagnia invita i propri fiduciari alla pedissequa
osservanza della novella della norma in fieri ma, lascia spazio, per fortuna, a
qualche parziale temperamento. Temperamento dettato dal buon senso.
Se il povero danneggiato perde un testicolo non c’è
necessità dell’accertamento strumentale!!!!
Per fortuna, basterà fare la conta!!!
Ecco il testo integrale della comunicazione.
Torino, 20 gennaio 2014
Comunicazione ai Fiduciari medico legali
Oggetto: Accertamento delle lesioni di lieve entità
In data 23 dicembre 2013 è stato emanato il Decreto Legge n.
145 denominato
Destinazione Italia, contenente una vasta serie di misure
che dovranno incidere - secondo
le intenzioni dei proponenti - su tutto il “ciclo di vita
dell’investimento” e che non sono
soltanto una mera lista di interventi normativi; esse
costituiscono un’espressione concreta
di policy making, andando oltre il classico law making in
quanto mirate a modificare i
comportamenti e non solo il quadro legale di riferimento.
La novella legislativa riguarda una pluralità di ambiti, in
particolare quello assicurativo: con
l’articolo 8 del Decreto “Disposizioni in materia di
assicurazione rc. auto”, il legislatore
configura un nuovo intervento di manutenzione all’articolo
139 del Codice delle
assicurazioni, che già aveva subito un’importante
ristrutturazione con la Legge 24 marzo
2012, n 27.
Nella relazione illustrativa all’articolo 8 si afferma che
“le norme proposte si inseriscono nel
quadro delle iniziative in corso per contenere i costi
dell’assicurazione per la responsabilità
civile auto, attuando gli interventi già disposti dal
precedente Governo e individuando quelli
ulteriormente necessari alla riduzione strutturale dei premi
di polizza nelle diverse aree del
Paese.
Lo spirito complessivo degli interventi proposti è quello di
garantire la razionalizzazione e
l’efficientizzazione dei sistemi di gestione delle fasi di
accertamento e di liquidazione dei
sinistri, al fine di contenerne i costi e di ottenere, così,
una riduzione progressiva dei premi
assicurativi attraverso la realizzazione di risparmi in
tutte le fasi operative”.
Per quanto riguarda l’aspetto medico legale, l’articolo 8
del Decreto prevede che il
riscontro medico legale delle lesioni di lieve entità da qui
in avanti potrà avvenire soltanto
attraverso un accertamento strumentale, modificando
sostanzialmente l’articolo 32 3-
quater della Legge 27/2012, che per completezza riportiamo
di seguito:
3-ter
“Al comma 2 dell'articolo 139 del Codice delle assicurazioni
private di cui al Decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"In ogni caso, le lesioni di lieve entità che non siano
suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo,
non potranno dar luogo a risarcimento per danno
biologico permanente".
3-quater
“Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui
all'articolo 139 del Decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico
legale da cui risulti visivamente o
strumentalmente accertata l'esistenza della lesione.”
Nell’articolo 8 del recente Decreto si dispone che le parole
dell’articolo 32 3-quater
“visivamente o” siano soppresse.
Dunque, in base alla citata modifica, il danno alla persona
per lesioni di lieve entità sarà
risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui
risulti strumentalmente accertata
l'esistenza della lesione; resta invece inalterato il
disposto del 3-ter.
Per inquadrare in modo corretto la portata dell’attività di
accertamento medico legale in
ordine ai sinistri RC Auto, richiamiamo gli ultimi dati
forniti da Ania, dai quali si apprende
che i danni alla persona rappresentano il 68% del totale dei
risarcimenti, mentre il restante
32% pertiene ai danni a cose.
All’interno dei danni alla persona, questa la scomposizione
in percentuale del costo
complessivo dei sinistri per le singole voci di danno:
- 14% le lesioni fino al 2% (per un importo complessivo di
1,7 miliardi di €)
- 8% le lesioni dal 3 al 9% (per un importo complessivo di 1
miliardo di €)
- 29% le lesioni gravi (per un importo complessivo di 3,6
miliardi di €)
- 17% i mortali.(per un importo complessivo di 2 miliardi di
€).
Dal nostro punto di osservazione riteniamo che la nuova
normativa contribuisca a chiarire
almeno in parte i punti di incertezza introdotti dal
legislatore del 2012 ed, in concreto, a
vanificare l’interpretazione fino ad oggi prevalente,
secondo la quale l’avverbio
“visivamente” doveva essere concepito in modo estensivo,
fino a contemplare l’intero
esame obiettivo del medico legale, così da ritenere
impegnati tutti gli organi di senso e non
solo quello della vista. .
Appare in ogni caso di tutta evidenza come anche il nuovo
disposto sia destinato ad
impattare in modo rilevante sull’attività medico legale.
Chiediamo pertanto a tutti i Fiduciari di attenersi
scrupolosamente al nuovo dettato
legislativo nello svolgimento dell’attività peritale per
conto delle imprese del Gruppo, per
consolidare i positivi risultati tecnici conseguiti negli
ultimi 18 mesi.
Per ogni altro aspetto del tema microlesioni, richiamiamo in
toto le considerazioni
espresse in occasione degli ultimi incontri sul territorio e
delle comunicazioni del 3 aprile
2012 e del 24 maggio 2012. Ci riferiamo in particolare alla
necessità di mantenere un
atteggiamento rigoroso e conforme alle disposizioni
legislative e di verificare secondo i
canoni tipici della miglior disciplina medico legale la
compatibilità del quadro clinico
indagato con l’evento oggetto dell’iniziale denuncia.
Senza addentrarci in complicate operazioni esegetiche,
riteniamo inoltre che possa
rimanere lo spazio per qualche parziale temperamento ad
un’interpretazione strettamente
letterale; tale temperamento è dettato più che altro dal
buon senso per alcune specifiche
fattispecie quali il danno estetico, per sua natura legato
alla constatazione visiva, oppure
le menomazioni permanenti, quali ad esempio la perdita di un
testicolo o l’amputazione di
un dito, allorchè i sanitari non abbiano ritenuto necessaria
l’effettuazione dell’accertamento
strumentale.
Sarà nostro impegno
monitorare con attenzione - anche grazie alle segnalazioni di tutti i
Fiduciari - le applicazioni del disposto in questione nelle
sedi giudiziali; ci riserviamo inoltre
di ritornare in argomento a breve termine, ove in occasione
della conversione in Legge del
Decreto siano apportate sostanziali modificazioni al
disposto stesso.
Vi ringraziamo per la collaborazione e porgiamo cordiali
saluti.
Ufficio Previdenza e
Fiduciari medico legali
