La Corte di Cassazione in più
occasioni aveva sentenziato le tabelle per il risarcimento del danno biologico
di Milano, come valido criterio da utilizzarsi su tutto il territorio nazionale.
E pertanto ci si aspettavano aggiornamenti solo dalle tabelle meneghine,
appunto. E invece il tribunale di Roma non solo ha adeguato i valori delle
proprie tabelle all’aumento dell’indice ISTAT ma ha introdotto anche una
sostanziale novità che riguarda la valutazione del danno biologico in caso di
decesso intervenuto nel corso del giudizio o prima di esso per causa diversa
dalle lesioni oggetto del risarcimento”.
Fino a ieri il risarcimento iure
successionis, evidentemente, di tale tipo di danno veniva appiattito in misura
proporzionale al tempo di permanenza in vita effettivo rispetto a quello
presunto (su cui si basano gli orientamenti delle tabelle). Oggi i togati capitolini
assurgono che il danno non si acquisisce giorno per giorno ma deve essere
frazionato in parti. Una parte, sostanziale, viene acquisita subito dopo la
stabilizzazione dei postumi, mentre la restante verrà frazionata
progressivamente per il tempo della sopravvivenza.