L’onere della prova spetta al
danneggiato. Uno dei cardini del nostro ordinamento giuridico. E, come ci
fosse bisogno di ricordarlo, lo ribadiscono gli ermellini di Piazza Cavour con
la sentenza nr 7937 del 18.05.2012, della III sezione civile.
Il caso riguarda
il conducente di un ciclomotore che asserisce di essersi procurato lesioni
cadendo a causa della presenza di una buca, invisibile e imprevedibile, sul
manto stradale da egli percorso. Ottenuta la ragione in primo grado, il giudice
di appello scagiona la pubblica amministrazione con le seguenti motivazioni “..che i testi escussi in primo grado non
avevano riferito nulla a proposito della presenza di una buca sul manto
stradale, né che vi fosse un ristagno d’acqua nel punto ove si era verificato
il sinistro, tale da impedire la visibilità. Era risultato, invece, che sulla
strada in questione erano in corso di svolgimento lavori di rifacimento del
manto stradale e di pavimentazione del marciapiede adiacente. Poiché, inoltre,
il sinistro si era verificato intorno alle ore 16 di una giornata di fine
novembre, la Corte di Lecce affermava che non poteva ritenersi dimostrata, in
assenza di prova sul punto, la preclusione totale di visibilità del manto
stradale a causa del buio, sicché doveva affermarsi che il D.I. , tenendo una
condotta di guida improntata a maggiore cautela, avrebbe certamente potuto
evitare la caduta. E, d’altra parte, l’età dell’attore al momento del fatto (77
anni) avrebbe dovuto imporre al medesimo una particolare attenzione nella guida
del ciclomotore”.
Il malcapitato ricorreva in
Cassazione che riteneva nel merito, il ricorso infondato: “ Questa Corte ha ribadito in più occasioni
che la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. - nel cui ambito va
ricompresa anche la responsabilità per la omessa o incompleta manutenzione
delle strade da parte degli enti pubblici a ciò preposti, tradizionalmente
ricondotta alle figure della c.d. insidia o trabocchetto - non esonera la parte
danneggiata dall’onere della prova non soltanto del fatto storico qualificabile
come illecito, ma anche degli elementi costitutivi dello stesso, del nesso di
causalità, dell’ingiustizia del danno e dell’imputabilità soggettiva. In altri
termini, il soggetto che agisce per il risarcimento dei danni ha l’onere di
dimostrare che “l’evento si è prodotto come conseguenza normale della
particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa”.
Ecco il testo integrale della
sentenza
Presidente Trifone - Relatore Cirillo
Svolgimento del processo
D.I.C.A. conveniva in giudizio il Comune di
Copertino, davanti al Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Nardo, per
ottenere il risarcimento dei danni da lui sofferti a causa di una caduta,
verificatasi nel territorio del predetto Comune verso le ore 16 del 27 novembre
1998, mentre egli era alla guida del proprio ciclomotore; tale caduta era
dovuta, secondo la sua ricostruzione, alla presenza di una buca non visibile
situata sul manto stradale.
Con sentenza del 13 marzo 2006 il predetto
Tribunale accoglieva la domanda e condannava il Comune di Copertino al
pagamento, in favore del D.I. , della somma complessiva di 28.280,85 Euro,
oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di
lite.Interposto appello da parte del Comune soccombente, la Corte d’appello di
Lecce, con sentenza del 14 settembre 2009, accoglieva il gravame e, riformando
in toto la sentenza di primo grado, respingeva la domanda proposta dal D.I. ,
compensando le spese del doppio grado e ponendo quelle della consulenza tecnica
espletata in primo grado a carico di entrambe le parti in misura uguale.
Osservava in proposito la Corte territoriale che i
testi escussi in primo grado non avevano riferito nulla a proposito della
presenza di una buca sul manto stradale, né che vi fosse un ristagno d’acqua
nel punto ove si era verificato il sinistro, tale da impedire la visibilità.
Era risultato, invece, che sulla strada in questione erano in corso di
svolgimento lavori di rifacimento del manto stradale e di pavimentazione del
marciapiede adiacente. Poiché, inoltre, il sinistro si era verificato intorno
alle ore 16 di una giornata di fine novembre, la Corte di Lecce affermava che
non poteva ritenersi dimostrata, in assenza di prova sul punto, la preclusione
totale di visibilità del manto stradale a causa del buio, sicché doveva
affermarsi che il D.I. , tenendo una condotta di guida improntata a maggiore
cautela, avrebbe certamente potuto evitare la caduta. E, d’altra parte, l’età
dell’attore al momento del fatto (77 anni) avrebbe dovuto imporre al medesimo
una particolare attenzione nella guida del ciclomotore.Propone ricorso avverso
la sentenza della Corte d’appello di Lecce il D.I. , con atto affidato ad un
solo articolato motivo.
Resiste il Comune di Copertine con
controricorso.Entrambe le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta
violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, n. 3) e n. 5)
c.p.c., dell’art. 2043 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.Osserva il ricorrente
che dalle risultanze istruttorie raccolte nel giudizio di primo grado è emerso
in modo evidente che l’incidente è stato determinato da un avvallamento del
manto stradale tale da causare la caduta del D.I. dal proprio ciclomotore. Il
Comune di Copertino non ha fornito la prova che l’illuminazione pubblica fosse già
in funzione nel momento in cui la caduta si era verificata; e, d’altra parte,
poiché il fatto è avvenuto alle ore 16 circa del giorno 27 novembre, è
ragionevole pensare che a quell’ora fosse quasi buio. Pertanto, la situazione
assume i connotati della c.d. insidia o trabocchetto, poiché la buca non era
segnalata, né avvistabile con l’ordinaria diligenza. Il fatto, poi, che nella
zona dei lavori vi fossero delle chiusure con il nastro bianco e rosso dava
ancora maggiore affidamento agli utenti della strada della piena regolarità del
manto stradale fuori della zona segnalata.Il Comune di Copertino, inoltre, non
avrebbe in alcun modo dimostrato che la condotta di guida del D.I. sia stata
imprudente.
2. Occorre rilevare, preliminarmente, che il Comune
di Copertino ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 360
bis, n. 2), c.p.c., in quanto la sentenza d’appello sarebbe, a suo dire,
rispettosa dei principi regolatori del giusto processo.Tale eccezione è
infondata, poiché nel ricorso non si pone, in effetti, alcun profilo di lesione
dei principi regolatori del giusto processo, sicché non ha senso invocare la
conseguente ragione di inammissibilità.
3. Nel merito, il ricorso è infondato.Questa Corte
ha ribadito in più occasioni che la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c.
- nel cui ambito va ricompresa anche la responsabilità per la omessa o
incompleta manutenzione delle strade da parte degli enti pubblici a ciò
preposti, tradizionalmente ricondotta alle figure della c.d. insidia o trabocchetto
- non esonera la parte danneggiata dall’onere della prova non soltanto del
fatto storico qualificabile come illecito, ma anche degli elementi costitutivi
dello stesso, del nesso di causalità, dell’ingiustizia del danno e
dell’imputabilità soggettiva. In altri termini, il soggetto che agisce per il
risarcimento dei danni ha l’onere di dimostrare che “l’evento si è prodotto
come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva,
posseduta dalla cosa” (in termini, Cass., 13 luglio 2011, n. 15389, e, in
precedenza Cass., 11 gennaio 2008, n. 390, Id., 17 luglio 2009, n. 16719; v.
pure Cass., 13 luglio 2011, n. 15375, ove si rileva, fra l’altro, che
l’anomalia stradale deve essere provata dal danneggiato). A tale orientamento
la presente pronuncia intende dare continuità. Nella specie la Corte
territoriale, con motivazione logica e coerente, supportata da convincente
analisi del materiale probatorio esistente, ha rilevato che i testimoni non
avevano riferito nulla né sull’esistenza della buca né sul fatto che vi fosse
un ristagno d’acqua sul manto stradale; risultava provato soltanto, invece, che
sul luogo del sinistro erano in corso lavori di pavimentazione del manto
stradale con conseguenti irregolarità del medesimo. Analogamente, non poteva
ritenersi dimostrato che, a causa di possibili avverse condizioni
meteorologiche, non vi fosse adeguata visibilità del campo stradale, tenuto
conto del giorno e dell’ora in cui la caduta del D.I. si era verificata.
D’altra parte, risponde a nozione di comune esperienza il fatto che, pur
sopraggiungendo il buio, in una giornata di fine novembre, in un momento
piuttosto anticipato, poiché la caduta dell’odierno ricorrente è avvenuta
intorno alle ore 16, a quell’ora il buio non è tale da impedire, di per sé, una
sufficiente visibilità della strada. Ne consegue che, alla luce della
ricostruzione del quadro probatorio operata dalla Corte d’appello di Lecce, è
chiaro che l’odierno ricorrente non ha in alcun modo dimostrato la sussistenza
del nesso di causalità tra la propria caduta dal ciclomotore e la presunta
insidia esistente sulla strada.Il motivo di ricorso, del resto, non scalfisce
il ragionamento del giudice di merito, risolvendosi in una diversa
ricostruzione del quadro probatorio e nel tentativo di sollecitare, da parte di
questa Corte, una non consentita rivalutazione dello stesso. È noto, infatti,
che con il ricorso per cassazione non può rimettersi in discussione
l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, perché l’art. 360,
n. 5), c.p.c. non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare
il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo
logico-formale, la correttezza dell’esame e della valutazione compiuta dal
giudice di merito (in tal senso, di recente, v. Cass., 18 marzo 2011, n. 6288,
Id., ord. 6 aprile 2011, n. 7921).
4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.In
considerazione del tipo di controversia e del diverso esito dei due gradi del
giudizio di merito, si ritiene equo compensare per intero le spese del giudizio
di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa
integralmente le spese del giudizio di cassazione.Depositata in Cancelleria il
18.05.2012
