Con la sentenza nr 10643/2012 la Terza Sezione Civile della
Corte di Cassazione, classifica come caso fortuito anche il fatto del terzo
come la chiazza d’olio perduta sull’asfalto da un altro veicolo.
"il caso della
macchia d'olio sull'asfalto è assolutamente emblematico della seconda
situazione riguardante i beni demaniali, nella quale è destinata a presentarsi
più spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo
creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità
offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore
dell'ente custode". Queste le motivazioni con le quali gli ermellini
hanno respinto le richieste di risarcimento di una donna agrigentina che a
causa dell’olio presente sull’asfalto perdeva il controllo del proprio mezzo
arrestando la sua corsa contro il guardarail, rimanendo fortunatamente illesa,
ma con la vettura seriamente danneggiata.
Anche nei precedenti gradi di giudizio, i giudici
escludevano la responsabilità, ex art 2051 Codice Civile, della pubblica
amministrazione o dell’ente gestore del tratto di strada , in presenza di caso
fortuito. Il tutto rafforzato anche dal brevissimo lasso di tempo intercorso,
nel caso di specie, tra la causa dell’evento (perdita del liquido oleoso) e l’evento
stesso (fuoriuscita di strada del mezzo) che non ha ragionevolmente consentito nessun
intervento da parte del proprietario o gestore della strada per la rimozione
dell’insidia.
