Se il cartello “parcheggio incustodito”
è ben visibile dagli utenti, prima del pagamento e dell’ingresso nell’area di
sosta, tanto è sufficiente per escludere l’obbligo di custodia del comune che
gestisce (o affida in gestione) un’area di sosta a pagamento. A stabilirlo gli ermellini di Piazza Cavour
con la sentenza 14067/2103 che richiamano un precedente proprio del 2011, nr 14319.
Di
seguito uno stralcio della citata sentenza:
“L’istituzione
da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a
pagamento ai sensi dell’ articolo 7, comma 1, lettera e), del Dlgs 30 aprile
1992 n. 285 (Codice della strada), non comporta l’assunzione dell’obbligo del
gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso ‘parcheggio
incustodito’ è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della
conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.), perché
l’esclusione attiene all’oggetto dell’offerta al pubblico ex art. 1336 cod.
civ. (senza che sia necessaria l’approvazione per iscritto della relativa
clausola, ai sensi dell’art. 1341, secondo cod. civ., non potendo presumersene
la vessatorietà), e l’univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso
per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente,
al fine di costituire l’obbligo di custodia, il ricorso al sussidiario criterio
della buona fede ovvero al principio della tutela dell’affidamento incolpevole
sulle modalità di offerta del servizio stesso (quali, ad esempio, l’adozione di
recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, di dispositivi o di
personale di controllo), potendo queste ascriversi all’organizzazione della
sosta. Ne consegue che il gestore concessionario del Comune di un parcheggio
senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell’area all’
uopo predisposta.”
