I togati di Piazza Cavour (Cassazione, Sez III, 18 aprile 2012, nr 6065) sono stati
chiamati ancora una volta ad esprimersi sulla responsabilità del gestore di una
strada pubblica (in questo caso l’ANAS). Gli ermellini stavolta, pur ribadendo
la responsabilità ex art 2051, assolvono l’ente gestore in quanto la condotta
colpevole (mancato rispetto delle più comuni norme di diligenza e prudenza e supero dei limiti di velocità indicati
dalla segnaletica apposta) del conducente di un motociclo, caduto a causa di
una buca presente sul manto stradale, ha interrotto il nesso di causa: “Con
specifico riferimento al
danno da cattiva
manutenzione del manto stradale
si è affermato che ove si
verifichi un sinistro a
seguito di non
corretta manutenzione della
strada da parte dell'ente preposto
alla tutela, la responsabilità gravante
sulla P.A., ai
sensi dell'art. 2051 c.c., per l'obbligo
di custodia delle
strade demaniali, è esclusa
ove l'utente danneggiato abbia
tenuto un comportamento
colposo tale da interrompere
il nesso eziologico tra la causa del danno e il
danno stesso”.
Ecco il testo integrale della
sentenza
Svolgimento del processo
C.A.
convenne in giudizio l'Anas dinanzi
al Giudice di Pace
di Teramo chiedendo il risarcimento dei danni che
asseriva di aver
subito allorche',alla guida del
proprio ciclomotore, era caduto a terra a
causa di una buca
presente sulla strada
che stava percorrendo.
Con
sentenza n. 28/2007 il
suddetto giudice rigetto' la
domanda attrice. C.A.
propose quindi appello chiedendo che,
in riforma della sentenza
impugnata, il Tribunale
accogliesse la domanda
da lui proposta in
primo grado.
Il
Tribunale rigettava l'appello.
Propone ricorso per cassazione C.A. con
un unico motivo. Parte intimata non ha
svolto attivita' difensiva.
Motivi della decisione
Con
il primo motivo
del ricorso C.A. denuncia
“Insufficienza e carente
motivazione in ordine al
fatto controverso -
Omessa valutazione di un
punto controverso -
Violazione ex art. 360, comma 5,
c.p.c.”. Secondo parte ricorrente entrambi i
giudici, pur avendo riconosciuto
l'inadeguatezza della strada
e la sua pericolosita', hanno
ritenuto di attribuire al
caso fortuito l'incidente sulla
scorta dell'obbligo del
conducente di dover evitare
gli ostacoli presenti sulla strada
e non alla
carenza di interventi di
manutenzione da parte
dell'Anas. Il dovere
del custode, prosegue
C.A. , non
puo' cessare per la
vastita' e le dimensioni del bene e,
seppure si puo' ritenere che
possa sussistere una
difficolta' oggettiva nel
controllo e nella manutenzione
che deve essere
garantita, non puo'
accogliersi l'idea che per quella
difficolta' si possa sacrificare il diritto
dell'utente alla sicurezza e qualificare come caso
fortuito l'incidente.
Il caso
fortuito potrebbe sussistere
solo se
fra il momento in cui si
determina il danno e
quello in cui si
verifica l'evento lesivo,
nonostante la diligente
segnalazione del pericolo,
intercorra un breve lasso di tempo,
mentre l'inerzia prolungata
nell'eliminazione del pericolo non puo'
giustificare l'A.n.a.s..
Si
ritiene quindi che
la sentenza impugnata
evidenzi la chiara violazione di
legge per carenza di
adeguata motivazione sui punti
essenziali della controversia. Il
motivo e' infondato.
Con specifico
riferimento al danno
da cattiva manutenzione
del manto stradale si e' affermato
che ove si verifichi
un sinistro a seguito
di non corretta
manutenzione della strada
da parte dell'ente preposto alla
tutela, la responsabilita' gravante
sulla P.A., ai
sensi dell'art. 2051 c.c., per l'obbligo
di custodia delle
strade demaniali, e'
esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un
comportamento colposo tale da
interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il
danno stesso, dovendosi altrimenti ritenere, ai
sensi dell'art. 1227, primo
comma, c.c., che
tale comportamento integri
soltanto un concorso di
colpa idoneo a
diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la
responsabilita' della P.A.
(Cass., 22.4.2010, n. 9546).
Le
misure di precauzione e salvaguardia imposte al
custode del bene devono
ritenersi correlate alla
ordinaria avvedutezza di una
persona e percio' non si estendono alla considerazione di condotte
irrazionali, o comunque
al di fuori
di ogni logica
osservanza del primario
dovere di diligenza,
con la conseguenza che non
possono ritenersi prevedibili ed
evitabili tutte le condotte dell'utente
del bene in altrui custodia, ancorche'
colpose (Cass., 27.9.1999,
n. 10703).
La
possibilita' per il danneggiato di percepire
agevolmente l'esistenza della
situazione di pericolo
incide sulla concreta
configurabilita' di un nesso eziologio tra la
cosa e il danno,
ponendo correlativamente in
risalto il rilievo
causale attribuibile al comportamento
colposo del danneggiato che
avrebbe verosimilmente
dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni della strada
che stava percorrendo.
Dalla fattispecie in esame
non emerge alcun
elemento dal quale si possa evincere che C.H.
non fosse in grado di
percepire l'esistenza della buca, qualora avesse mantenuto un'andatura coerente
con le caratteristiche del veicolo
da lui steso condotto ed avesse
prestato una adeguata attenzione alle condizioni
del terreno.
Si
ha quindi ragione di
ritenere che l'evento
de quo non si
sarebbe verificato se, in ottemperanza
della apposita segnaletica
e nel rispetto del limite di
velocita', C.A. non fosse transitato nella
fascia della strada
ove era presente la buca.
Nel caso in
esame la Corte
di merito, con
ragionamento immune da vizi logici o
giuridici e con adeguata
motivazione ha escluso un comportamento colposo dell'ente A.n.a.s., pur
in presenza delle
buche, in quanto
lo stesso ente
si era attivato nel segnalarle con apposito
cartellone, oltre ad imporre il
limite di velocita' di
km 30/h. Colposo invece e'
stato il comportamento del motociclista che
non si e' attenuto
alle comuni regole di prudenza, alle segnalazioni stradali, certamente visibili
in pieno giorno,
e non ha tenuto una
velocita' adeguata alla condizione dei luoghi.
Per le
ragioni che precedono il
ricorso deve in
conclusione essere rigettato
mentre in assenza di
attivita' difensiva di
parte intimata non v'e' luogo
a disporre sulle spese
del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta
il ricorso e
non dispone per le
spese del giudizio di cassazione.
