Gli ermellini del “palazzaccio” di Piazza Cavour ci avevano
già ricordato con la n. 2657/03 della III sezione civile come “non sia
sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un
intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver
adottato, in via preventiva tutte le misure disciplinari od organizzative
idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose.”
Proprio da tali premesse muove l’orientamento della sezione
decima civile del Tribunale di Milano, che ha emesso una sentenza, la 8081/13,
con la quale condanna il MIUR a risarcire 10.000 euro per danni morali ad un
adolescente vittima di episodi di bullismo avvenuti durante l’orario
scolastico.
La sentenza del Tribunale di Milano ha allargato il concetto
di culpa in vigilando rendendo
insufficiente anche lo stesso principio della prevenzione: “i precettori e
coloro che insegnano un mestiere od una arte sono responsabili del danno
cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui
sono sotto la loro vigilanza” (art. 2048 c.c. II co. del Codice Civile).
Là dove poi si tratti di docenti di una scuola pubblica, la
responsabilità si estende anche alla pubblica amministrazione in virtù del
principio organico ai sensi dell’art.28 della Costituzione.
Risulta oltremodo interessante anche la condanna al
risarcimento di una somma di denaro utile all’eliminazione di un danno
psicologico riscontrato dal nominato consulente tecnico di ufficio. Il giudice
ha infatti ritenuto congrua la somma di
10.000,00 per sottoporsi ad un ciclo terapeutico utile a smantellare una
sindrome, causata dall’aggressione e dalle percosse subite sulla persona
dell’attore, descrivibile come “disturbo dell’adattamento con ansia ed umore
misti e sua progressione verso un disturbo depressivo minore, cronico, poco più
che moderato; fobia sociale, disturbo del ritmo circadiano del sonno tipo, fase
del sonno ritardata, in soggetto con caratteristiche dipendenti ed evitanti di
personalità”.
