“L’inosservanza di una norma di
circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per
l’infrazione commessa, non è di per sé sufficiente a determinare la
responsabilità civile per l’evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile
eziologicamente alla trasgressione medesima.”
Questa è la massima della sentenza
della Corte di Cassazione III sezione civile del 22 novembre 2013 nr 26239. Il
concetto che se ne ricava poteva sembrare ovvio e scontato (a mio modo di
vedere) ma evidentemente così non è se si è arrivati in Cassazione per
confermarlo. La testardaggine a voler asserire il contrario appartiene ai
genitori di una minore danneggiata trasportata su di un ciclomotore condotto da
un’altra minore. Nell’occasione il mezzo si è scontrato con un'altra vettura.
Questi hanno richiesto il risarcimento alla conducente del ciclomotore
limitandosi ad allegare solo il mancato rispetto del Codice della Strada per il
trasporto del passeggero sul ciclomotore. Che evidentemente, come confermerà la
corte d’Appello sarebbe stato motivo di rifiuto al risarcimento anche per la
trasportata stessa che in egual misura aveva violato lo stesso principio del
codice della strada, accettando un trasporto illecito.
Ma il no della Corte d’Appello
non è stato sufficiente a frenare l’animo di rivalsa di danneggiati e
patrocinatori. Sicchè la Suprema Corte ha confermato con la sentenza, di cui
ripropongo l’integrale testo, un principio già espresso nel 1995 con la
sentenza nr 699.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III
SENTENZA 22 NOVEMBRE 2013, N. 26239
Svolgimento del processo
Nell’incidente occorso tra la
vettura guidata dal L. (di sua proprietà ed assicurata presso la Norditalia
Ass.ni spa) ed il ciclomotore guidato dalla Z. subì lesioni alla persona la C.
, trasportata sul ciclomotore. Il Tribunale di Teramo dichiarò improcedibile la
domanda proposta dai genitori dell’infortunata contro il N. e la sua Compagnia,
mentre dichiarò inammissibile la domanda dagli stessi proposta contro i
genitori della Z. .
Per quanto ancora interessa, la
Corte d’appello di L’Aquila ha confermato nel merito la prima sentenza,
ritenendo: quanto al N. , che non sia provata la sua responsabilità, ossia che
egli abbia violato il segnale semaforico posto all’incrocio dove avvenne
l’incidente; quanto alla Z. , che non sia stato neppure allegato l’illecito a
lei imputabile, essendosi limitati gli attori a dedurre il mancato rispetto del
codice della strada per aver trasportato sul ciclomotore altra persona
nonostante fosse vietato. Quanto a quest’ultimo profilo, i giudici d’appello
hanno rilavato il difetto di efficienza causale tra la suddetta violazione ed
il danno lamentato.
Propone ricorso per cassazione la
C. attraverso sei motivi. Rispondono con controricorso la Carige Ass.ni spa ed
i genitori della Z. (Z.L. e D.P.V. ), i quali ultimi propongono anche ricorso
incidentale condizionato svolto in tre motivi. La C. risponde con controricorso
al ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione
Il primo motivo (violazione
dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 4 c.p.c.) si rivolge
verso i punti della sentenza in cui s’afferma che la vittima ha dedotto a
fondamento della responsabilità del L. la disposizione dell’art. 2043 c.c. e
che la stessa non ha neppure allegato quale sia l’illecito imputabile alla Z. .
La ricorrente contesta l’esatta interpretazione della domanda e propende per
un’interpretazione che riconduca il giudizio nell’ambito della disposizione
dell’art. 2054 c.c..
Il secondo motivo (violazione
artt. 2043, 2054, 1223, 2056, 2697 c.c.) sostiene che, inquadrata la responsabilità
nell’area d’applicazione della disposizione di cui all’art. 2054 c.c., avrebbe
dovuto essere il conducente a fornire la prova del proprio esonero da
responsabilità.
Il terzo motivo censura il vizio
della motivazione in relazione alle testimonianze assunte ed alla valutazione
che ne ha fatto il giudice nell’escludere (in ragione della contraddittorietà
delle testimonianze stesse) la responsabilità del L. nell’attraversamento
dell’incrocio con il segnale semaforico rosso.
Il quarto motivo censura il vizio
della motivazione della sentenza nel punto in cui afferma il difetto causale
tra la violazione della norma del codice della strada che proibisce il
trasporto di altra persona sul ciclomotore e l’evento dannoso. Si sostiene che,
invece, attraverso la lettura di due testimonianze il giudice avrebbe dovuto
trarre il nesso causale tra il comportamento della conduttrice del ciclomotore
ed il danno verificatosi.
Il quinto motivo censura la
contraddittorietà tra i punti della sentenza in cui per un verso si ritiene
sprovvista di prova la dedotta responsabilità del L. e, per altro verso, manchi
la prova del nesso causale tra il comportamento della Z. e l’evento dannoso.
Il sesto motivo censura la
violazione di legge nel punto della sentenza in cui s’afferma che la condotta
della danneggiata, che ha disatteso il divieto di essere trasportata su un
ciclomotore, costituisce l’antefatto e la concausa dell’evento.
I motivi, che possono essere
congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
Occorre in primo luogo osservare
che lo sviluppo dei motivi costituisce frutto di una lettura del tutto
personale degli atti di causa e della sentenza stessa, volutamente diretta a
sovvertire gli stessi ambiti entro i quali s’è svolto il dibattito processuale
e s’è risolta la pronunzia impugnata.
Innanzitutto, occorre osservare
che l’interpretazione della domanda è compito esclusivo del giudice di merito,
non censurabile in cassazione se congruamente e logicamente motivato. L’errata
interpretazione non si risolve, comunque, in un vizio del procedimento, quale è
quello lamentato nel primo motivo. Più in particolare, in questo caso il
giudice, lungi dall’interpretare la domanda, si limita ad enunciare che la
responsabilità del L. (cfr. pag. 8 della sentenza) è dedotta dalla danneggiata
nell’ambito della clausola generale della responsabilità aquiliana. Invano la
ricorrente, trascrivendo alcuni brani della citazione, tenta di trasferire il
dibattito nell’ambito normativo della disposizione dell’art. 2054 c.c..
Disposizione, questa, che istituisce una presunzione (fino a prova contraria)
di corresponsabilità tra i conducenti dei veicoli venuti a scontrarsi, ma che
non configura una responsabilità oggettiva dei conducenti per l’evento
verificatosi. Nel senso che, nel caso in cui non si riesca a provare
l’esclusiva responsabilità di uno solo dei conducenti o la sua maggiore
responsabilità nella produzione del sinistro, la legge consente di presumere
che ognuno di essi abbia ugualmente concorso alla produzione dell’evento.
Nella specie, invece, il giudice,
per un verso, accerta che la contraddittorietà tra le testimonianze non
consente di affermare che il conducente dell’autovettura abbia attraversato
l’incrocio con il segnale semaforico rosso e, per altro verso, constata che la
danneggiata non ha neppure dedotto quale sia il comportamento illecito
addebitabile alla Z. .
Situazione, questa, che non può
essere certamente ricondotta nella sfera d’applicazione della disposizione del
secondo comma dell’art. 2054 c.c., la quale, come s’è visto, ha tutt’altra
finalità.
Per il resto, non è ravvisabile
alcun vizio nella motivazione resa dalla sentenza impugnata, la quale compie
un’attenta valutazione delle testimonianze assunte, per concludere in ordine
alla mancata prova della responsabilità del conducente dell’autovettura.
Quanto, poi, alla responsabilità
della conducente del ciclomotore, la sentenza s’adegua al consolidato principio
in ragione del quale l’inosservanza di una norma di circolazione stradale, pur
comportando responsabilità sotto altro titolo per l’infrazione commessa, non è
di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per l’evento
dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione
medesima (tra le varie, cfr. Cass. 21 gennaio 1995, n. 699). Principio dal
quale la sentenza deduce che la violazione della disposizione che vieta il
trasporto di altre persone sul ciclomotore non è in diretto collegamento
causale con l’evento prodottosi. Intendendo, così, dire che questa violazione
non può consolidare la responsabilità della conducente del ciclomotore per il
danno verificatosi a carico di colei che è stata illegittimamente trasportata.
Soltanto per corroborare
iperbolicamente l’assunto, la sentenza spiega, poi, che l’argomento, se fosse
valido, potrebbe essere ribaltato contro la vittima, nel senso che avendo
violato anch’ella la stessa disposizione potrebbe essere considerata autrice
del suo stesso danno. In conclusione, il ricorso principale deve essere
respinto, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato. La
ricorrente principale deve essere condannata a rivalere i controricorrenti
delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso
principale e dichiara assorbito l’incidentale condizionato. Condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in
favore di ciascuna delle parti controricorrenti in complessivi Euro 3.200,00,
di cui Euro 3000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.
