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| Rottamazione |
Con la sentenza nr 24718 del 04
novembre 2013, gli ermellini del “palazzaccio” richiamano la novella dell’art
2058 del codice civile:
“allorchè sia richiesto il risarcimento in
forma specifica può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente,
se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il
debitore.
Si ha eccessiva onerosità, ai
sensi della citata norma, quando il sacrificio economico necessario per il
risarcimento in forma specifica, in qualsiasi dei modi prospettabili (incluse,
quindi, le riparazioni effettuate direttamente dal danneggiante o la
corresponsione delle somme al danneggiato per effettuare dette riparazioni),
superi in misura appunto eccessiva, date le circostanze del caso, il valore da
corrispondere in base al risarcimento per equivalente.
Ne consegue che, in caso di
domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente
stradale, costituita dalla somma di denaro necessaria per effettuare la
riparazione dei danni, in effetti si è proposta una domanda di risarcimento in
forma specifica. Se detta somma supera notevolmente il valore di mercato
dell'auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore
danneggiante e dall'altra finisce per costituire una lucupletazione per il
danneggiato. Ne consegue che in caso di notevole differenza tra il valore
commerciale del veicolo incidentato ed il costo richiesto delle riparazioni
necessarie, il giudice potrà, in luogo di quest'ultimo, condannare il
danneggiante (ed in caso di azione diretta L. n. 990 del 1969, ex art. 18,
l'assicuratore), al risarcimento del danno per equivalente”
Di seguito il testo integrale
della sentenza.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio - Presidente -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11258/2012 proposto da:
G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA <...>,
presso lo studio dell'avvocato <...>, rappresentato e difeso
dall'avvocato <...> giusta mandato a margine del ricorso; - ricorrente -
e contro
UNI ONE ASSICURAZIONI SPA, EUROPLASTIK SRL; - intimate -
avverso la sentenza n. 1478/2011 della CORTE D'APPELLO di
NAPOLI del 22/03/2011, depositata il 02/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa, è stata depositata la
seguente relazione: "1. - La sentenza impugnata (App. Napoli, 02/05/2011)
ha, per quanto qui rileva, rigettato l'appello proposto da G. A. e confermato
la sentenza del Tribunale di Napoli, che, in parziale accoglimento della
domanda di risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura a seguito del
tamponamento da parte dell'autocarro di proprietà della Europlastik S.r.l.,
assicurato dalla Uni One Assicurazioni S.p.a. (già Uniass Ass.ni), aveva
accertato l'operatività della presunzione di pari colpa concorrente di cui
all'art. 2054 c.c., comma 2, e condannato la Europlastik e la Uni One Ass.ni,
in solido, al pagamento di 1.971, 83 Euro a favore dell'odierno ricorrente.
2. - Ricorre per Cassazione il G.; gli intimati non hanno
svolto attività difensiva. I motivi lamentati dal ricorrente sono:
2.1 - Violazione o falsa applicazione dell'art. 2054 c.c.,
comma 2, art. 176 C.d.S., comma 1 e art. 149 C.d.S., comma 1, in relazione
all'art. 360, nn. 3 - 5, in quanto il ragionamento seguito dalla Corte
Territoriale sarebbe in contrasto con la presunzione di responsabilità che de
facto va posta a carico di colui il quale tampona il veicolo che precede,
laddove ha ritenuto condivisibili le conclusioni del giudice di primo grado
circa l'operatività della presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 2;
2.2 - Erronea o omessa motivazione in ordine alla
liquidazione del danno, violazione dell'art. 1226 c.c. in relazione all'art.
360 c.p.c., nn. 3 - 5, per avere il giudice d'appello ritenuto che il
risarcimento del danno vada commisurato al valore commerciale del bene al
momento del sinistro. Il ricorrente richiama l'orientamento giurisprudenziale
in base al quale, nel caso di notevole differenza tra il valore commerciale del
veicolo incidentato e il costo delle riparazioni, il giudice possa condannare
il danneggiante ad un risarcimento per equivalente: la Corte Territoriale, dopo
aver dichiarato pacifiche la demolizione del veicolo e la eccessiva onerosità
delle riparazioni, ha sottratto la statuizione del primo giudice a censura, in
quanto comunque sorretta da una valutazione non specificamente contestata,
laddove quella del G. aveva ad oggetto il preventivo di spesa ed il valore a
nuovo del veicolo. Il G., invece, ritiene di aver adeguatamente dimostrato, già
in primo grado, le scriminanti necessarie per determinare un risarcimento per
equivalente, supportate dalla consulenza del perito R.F.;
2.3 - Erronea e/o omessa motivazione in ordine alla mancata
liquidazione dell'IVA, falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 18,
in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 - 5, evidenziando che l'IVA costituisce
una componente del danno, in quanto spese non evitabili dal creditore e,
conseguentemente, illegittima la decisione del giudice di secondo grado laddove
non provvede alla liquidazione della stessa;
2.4 - Violazione e o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.
in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 - 5, per avere il giudice d'appello
confermato quanto disposto dal giudice di primo grado in ordine alle spese di
lite, senza un adeguato supporto motivazionale a sostegno della disposta
compensazione.
3. - Il ricorso è manifestamente privo di pregio.
3.1 - Quanto al primo motivo di ricorso, si ripropone, in
particolare, un'inammissibile "diversa lettura" delle risultanze
probatorie, senza tenere conto del consolidato orientamento di questa S.C.
secondo cui, quanto alla valutazione delle prove adottata dai giudici di
merito, il sindacato di legittimità non può investire il risultato
ricostruttivo in sè, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al
giudice di merito, (Cass. n. 12690/10, in motivazione; n. 5797/05; 15693/04).
Del resto, i vizi motivazionali denunciabili in Cassazione non possono
consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal
giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a
detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le
prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le
risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in
discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi
tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla
prova (Cass. n. 6064/08; nonchè Cass. n. 26886/08 e 21062/09, in motivazione).
Inoltre, in tema di incidenti stradali la ricostruzione della loro dinamica,
come pure l'accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e della
sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e la loro eventuale
graduazione, al pari dell'accertamento della esistenza o esclusione del
rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento
dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al
sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle
conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto
di vista logico - giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico
se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui
all'art. 2054 c.c. (tra le tantissime, Cass. 5 giugno 2007 n. 15434; 10 agosto
2004 n. 15434; Cass. 14 luglio 2003, n. 11007; Cass. 10 luglio 2003, n. 10880;
Cass. 5 aprile 2003, n. 5375; Cass. 11 novembre 2002, n. 15809).
3.2 - Il secondo motivo di gravame è infondato. Il
ricorrente, nel formulare la censura, prescinde totalmente dall'orientamento di
questa S.C., secondo cui a norma dell'art. 2058 c.c., comma 2, il giudice,
allorchè sia richiesto il risarcimento in forma specifica può disporre che il
risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma
specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.
Si ha eccessiva onerosità, ai sensi della citata norma,
quando il sacrificio economico necessario per il risarcimento in forma
specifica, in qualsiasi dei modi prospettabili (incluse, quindi, le riparazioni
effettuate direttamente dal danneggiante o la corresponsione delle somme al
danneggiato per effettuare dette riparazioni), superi in misura appunto
eccessiva, date le circostanze del caso, il valore da corrispondere in base al
risarcimento per equivalente.
Ne consegue che, in caso di domanda di risarcimento del
danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, costituita dalla
somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni, in effetti
si è proposta una domanda di risarcimento in forma specifica. Se detta somma
supera notevolmente il valore di mercato dell'auto, da una parte essa risulta
eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall'altra finisce per
costituire una lucupletazione per il danneggiato. Ne consegue che in caso di
notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato ed il
costo richiesto delle riparazioni necessarie, il giudice potrà, in luogo di
quest'ultimo, condannare il danneggiante (ed in caso di azione diretta L. n.
990 del 1969, ex art. 18, l'assicuratore), al risarcimento del danno per
equivalente (Cass. 2402/1998; 15197/2004; 21012/2010; 259/2013).
Nel caso in esame, il giudice d'appello ha ritenuto che,
pacifiche la demolizione a seguito del sinistro del veicolo già del G. nonchè
la eccessiva onerosità delle riparazioni, si sottrae dunque a censura la
statuizione del primo giudice, comunque sorretta da una valutazione non
specificamente contestata, laddove quella del consulente dell'odierno
ricorrente aveva ad oggetto il preventivo di spesa ed il valore a nuovo del
veicolo.
Inoltre, è devoluta al giudice del merito l'individuazione
delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle
prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le
risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto
della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e
disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con
l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a
valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare
singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece
sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli
elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella
valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente
disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata(Cass.
n. 9384/1995; 6023/2000; 17365/2004). Quindi è immune da censure in questa sede
di legittimità la sentenza impugnata che ha ritenuto di non poter accogliere la
domanda.
3.3. Conseguentemente, anche il terzo motivo di ricorso è
infondato, in quanto, come motivato nella sentenza qui impugnata, è pur vero
che il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e
consequenziali, ma solo qualora la liquidazione sia stata operata in base alle
spese di riattazione il risarcimento comprende anche l'IVA; essendo in questo
caso stato riconosciuto il valore commerciale del veicolo e non l'importo, non
sarebbe possibile aggiungervi l'IVA, occorrente per le riparazioni.
3.4 - Il quarto motivo di gravame è manifestamente privo di
pregio, in quanto non tiene conto che si configura la violazione del precetto
di cui all'art. 91 cod. proc. civ. - che impone di condannare la parte
soccombente al pagamento totale delle spese giudiziali, salvi i casi di
compensazione totale o parziale delle stesse, come consentito dal successivo
art. 92 cod. proc. civ. - ogni qualvolta il giudice ponga, anche parzialmente,
le spese di lite a carico della parte risultata totalmente vittoriosa. (Cass.
12963/2007; 13229/2011). Il giudice d'appello invece ha, nel caso in esame,
ritenuto che la consistente riduzione nel quantum giustificava indubbiamente la
compensazione delle spese di lite in ragione della metà.
4. - Il relatore propone la trattazione del ricorso in
camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c. ed il
rigetto dello stesso".
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e
notificata ai difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie nè conclusioni scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di
consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti
nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
nulla per le spese non avendo gli intimati svolto attività
difensiva in questa sede;
visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2013
