Gli ermellini di Piazza Cavour, della III Sezione Civile con
la sentenza nr 21161 del 17 Settembre 2013 tornano ad esprimersi sul valore
giuridico della constatazione amichevole di incidente (anche volgarmente detta
CID).
“Ogni valutazione – dicono i togati – sulla portata
confessoria della CID – la quale, comunque, nel caso di specie, era oggetto di
libera valutazione nei confronti del responsabile e dell’assicuratore, in base
ai principi di cui alla sentenza 5 maggio 2005, n. 10311, delle Sezioni Unite
di questa Corte è preclusa alla esistenza di un’accertata incompatibilità
oggettiva tra il fatto come descritto nel documento e le conseguenze accertate
in sede di istruttoria davanti al giudice di merito”.
In conclusione la compagnia assicurativa come, a maggior
ragione il giudice, si basano sugli elementi emersi in sede di accertamento dei
fatti e non già sulle dichiarazioni, seppure con carattere confessorio, rese
dai conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente sul modulo di constatazione
amichevole.
