Il Decreto del Fare ha introdotto una
novità importante per quanto concerne le sanzioni amministrative per la
violazione di alcune delle norme del Codice della Strada.
Il trasgressore, il proprietario del veicolo o qualsiasi
altro obbligato in solido può pagare la somma pari al minimo fissata dalle
singole norme ridotta del 30% quando il pagamento della sanzione è effettuato
entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale (se il
quinto giorno è festivo, si può pagare il primo feriale utile).
La
riduzione non è prevista per i casi di violazioni per le quali non è consentito
il pagamento in misura ridotta; violazioni di natura penale; violazioni per cui
è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo (non è compresa la
confisca, eventuale, prevista per la mancanza di assicurazione); violazioni per
cui è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida.
Sul
verbale sarà chiaramente indicato se il versamento in forma ridotta è ammesso e
l'importo che dovrà essere versato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla
notificazione. Ovviamente chi intende proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace non dovrà effettuare il pagamento della sanzione.
In
generale, nel caso di pagamento oltre il termine di 5 giorni, o
in misura inferiore a quella prevista, l'obbligazione non si considera estinta: la somma versata è trattenuta come acconto e, se non sarà
effettuato il pagamento in misura ridotta senza sconto entro 60 giorni dalla
contestazione o notificazione, sarà iscritta a ruolo una somma pari alla differenza tra la metà del massimo della sanzione edittale
(più le spese di
procedimento) e l'acconto versato.
