La III sezione civile della Corte di Cassazione, con la
sentenza nr 1602 del 23.01.2013 si esprime nuovamente sulla valenza probatoria
delle confessioni rese con il modulo di constatazione amichevole. E ribadisce
che queste non hanno valore di piena prova ma devono essere dal giudice
liberamente apprezzate. Vieppiù che nel caso in esame sentite le parti, i
carabinieri intervenuti (che hanno provveduto a redigere una sola relazione di
servizio e non già il verbale) ed escussi i testi le dichiarazioni attoree non
hanno trovato supporto. Anzi sono state sconfessate.
Di seguito il testo integrale della sentenza
Cassazione III civile del 23.01.2013, n. 1602
Presidente Uccella - Relatore D’Amico
Svolgimento del processo
G.S. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia la
R. M. Assicurazioni e C.P. per sentir dichiarare quest’ultimo unico
responsabile di un incidente stradale verificatosi tra la sua autovettura e
quella dello stesso P. che aveva invaso l’opposta corsia di marcia provocando lo
sbandamento del veicolo dello S. ed il suo successivo schianto e
capovolgimento.
I due soggetti coinvolti, sul presupposto che la
responsabilità era da addebitare esclusivamente al P. , avevano intanto
sottoscritto un atto di constatazione amichevole di incidente.
La R.M. chiese rigettarsi la domanda attrice.
Non si costituì C.P. di cui venne dichiarata la contumacia.
La causa fu istruita con prove orali per interrogatorio del
convenuto contumace e testi, nonché con l’espletamento di consulenza tecnica
d’ufficio.
Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1543 del 2003,
rigettò le domande e condannò l’attore al pagamento delle spese del giudizio in
favore della R. M. Assicurazioni.
Sostenne il Tribunale che lo S. non aveva provato essersi
effettivamente verificato il sinistro de quo secondo le modalità emergenti
dalla constatazione amichevole di incidente, risultando al contrario verosimile
che egli, perso il controllo della sua autovettura, avesse violentemente urtato
il muretto a secco, ribaltandosi.
Su gravame dello S. , la Corte d’Appello di Bari ha
dichiarato la contumacia di C.P. ; ha rigettato l’appello; ha condannato G.S. a
pagare le spese del grado in favore della R. M. Assicurazioni.
Ha proposto ricorso per cassazione S.G. con due motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia “1. Art.
360, n. 3, c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, del
D.L. 23.12.1976, n. 857; violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e
116 c.p.c. in relazione alla citata disposizione. 2. Art. 360, n. 3, c.p.c.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362-1371 c.c. nella ricostruzione
e interpretazione del contenuto della constatazione amichevole inerente la
ricostruzione della dinamica del sinistro - Art. 360 c.p.c. n. 5) c.p.c. -
Omessa, insufficiente e contraddittori a motivazione circa un fatto controverso
decisivo per il giudizio, con riferimento al contenuto della constatazione
amichevole”.
Lamenta parte ricorrente che il Giudice di primo grado non
ha riconosciuto alcuna valenza alla constatazione amichevole del sinistro
effettuata dalle parti, mentre quello d’Appello, in diritto, ha smentito
l’efficacia probatoria del relativo documento e nel merito ne ha ricostruito
parzialmente il contenuto, dandone un significato del tutto incongruente e
contrastante con la realtà dei fatti.
Lamenta in particolare il ricorrente che la Corte ha
palesemente violato le norme sulla interpretazione degli atti, estrapolando il
termine “tamponava” e dandogli esclusivamente il significato di “collisione di
una vettura con una vettura che la precede”, anziché quello più generale, di
“collisione”.
Il motivo è infondato.
Da un lato, quanto al valore della constatazione amichevole
ed alla sua efficacia probatoria si deve infatti rilevare che, secondo
l’orientamento di questa Corte, che va ribadito, la dichiarazione confessoria,
contenuta nel relativo modulo (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del
danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha
valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve e
essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la
norma di cui all’art. 2733, terzo comma, c.c., secondo la quale, in caso di
litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei
litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice (Cass., 25
maggio 2007, n. 12257).
Dall’altro lato, quanto alla interpretazione del medesimo
C.I.D., deve ritenersi che essa, costituendo interpretazione di un atto
negoziale, è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito,
incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei
canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e ss. cod.
civ., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la
ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione (Cass., 30
aprile 2010, n. 10554).
Nel caso in esame l’impugnata sentenza ha analiticamente
esaminato il C.I.D. correttamente rilevando che in esso si parla di
“tamponamento” mentre nell’atto di citazione si parla di “collisione latero
frontale”.
La disamina di tale modulo lungi dall’apportare elementi
decisivi a favore dello S. , concorre dunque a rafforzare i dubbi
sull’effettivo accadimento della collisione tra l’auto dello steso S. e quella
del P. , come riferita dai predetti.
2.-Con il secondo motivo si denuncia “Art. 360, 5) c.p.c.
Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi
(dinamica del sinistro e “se” del sinistro) e decisivi per il giudizio - Art.
360, 3 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.
In riferimento all’Art. 360, n. 3 c.p.c. - Violazione e
falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e 116 c.p.c. anche in relazione all’art.
5, comma 2, del D.L. 23.12.1976, n. 857; violazione e falsa applicazione della
citata disposizione e dell’art. 2054 c.c.”.
Assume il ricorrente che l’impugnata sentenza non ha
correttamente valutato l’interrogatorio formale del P. , il libero
interrogatorio dell’attore, le deposizioni dei testi e che si è limitata a
statuire, senza fornire adeguata motivazione, in ordine ad una presunta scarsa
credibilità delle deduzioni attoree e ad una presunta e non motivata
obbiettività circa l’incompatibilità dei danni tra le autovetture coinvolte.
Il motivo è infondato.
In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale,
infatti, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione
della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti
dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla
loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o
dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli
soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che
resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base
delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal
punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto
specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova
liberatoria di cui all’art. 2054 cod. civ. (Cass., 25 gennaio 2012, n. 1028).
Nella specie l’impugnata sentenza è correttamente motivata e
non presenta i vizi denunciati, sia in relazione alla valutazione delle
testimonianze, sia in relazione alla dedotta incompatibilità dei danni riportati
dalle due autovetture con la ricostruzione della dinamica del sinistro proposta
dall’attuale ricorrente.
L’impugnata sentenza ha valutato tutti gli indizi e il
materiale probatorio e con un iter logico giuridico coerente ha dimostrato che
il C.I.D. non è affidabile, mentre da 11 foto presentate dalla R. M. e non
contestate dall’attore, risulta che l’auto dello S. è semidistrutta, con danni
imponenti localizzati nella parte anteriore sinistra.
L’auto del P. è risultato presentare, invece, lievi danni al
paraurti anteriore, lato sinistro, compatibili con una leggera collisione e non
con un urto violento, tale da produrre lo sbandamento e il ribaltamento della
vettura antagonista.
Ne consegue che, correttamente dal punto di vista
logico-giuridico, il giudice dell’appello ha ritenuto che vi fosse notevole
incertezza sulla dinamica del sinistro.
La detta sentenza ha altresì dimostrato che dell’incidente e
della dinamica parlano solo lo S. e il P. , mentre la collisione non fu
rilevata dai testi.
I carabinieri non hanno redatto un rapporto ma una mera
relazione di servizio e ciò conferma che nessuna ipotesi di scontro con altra
vettura è stata loro prospettata.
Da tali elementi deriva l’insufficienza della prova e la
semplice presenza di indizi non univoci, né precisi, né concordanti.
Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato perché si
tratta di valutazione degli elementi acquisiti sui quali il giudice
dell’appello espone in maniera chiara e logica il suo convincimento affrontando
tutte le possibili ipotesi per statuire che vi è un difetto di prova.
In assenza di attività difensiva di parte intimata non deve
disporsi per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone per le spese del
giudizio di cassazione.
Depositata in Cancelleria il 23.01.2013
