A pronunciarsi in tal senso un giudice di pace di Prato, con
la sentenza nr 1250 del 10 ottobre 2012. A seguito di un incidente stradale, il
proprietario di un autoveicolo spendeva € 16.661,15 per le riparazioni del
mezzo oltre € 800,00 per il noleggio di un veicolo sostitutivo. Il fiduciario
della compagnia assicurativa, esperito l’accertamento diretto sulle cose
danneggiate, stabiliva in € 11.178,89 il costo di ripristino ma fissava il suo
valore commerciale in € 7.300,00 comprensivo di € 700,00 di valore di relitto
offrendo di conseguenza € 6.600,00 a tacitazione di ogni richiesta.
D’altronde si sa, nel caso in cui il costo di ripristino di
un bene superi il suo valore commerciale, si parla di danno antieconomico. In
parole povere “non conviene riparare il mezzo, ma rottamarlo e sostituirlo”.
Questo il principio che si ispira ai dettami dell’articolo 2058 del codice
civile:
RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA
1. Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma
specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.
2. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento
avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta
eccessivamente onerosa per il debitore.
L’interpretazione del giudice toscano è di manica larga sia
sulla sua discrezionalità “ è da rilevare come l’art 2058, II comma c.c.
rimetta alla discrezionalità del giudice la valutazione circa l’applicazione
del c.d. risarcimento per equivalente con il potere (e non l’obbligo) di
condannare al risarcimento per equivalente” ,tanto più sul particolare della
difficultas praestandi del debitore nell’adempimento dell’obbligazione. E
dichiara che nel caso di specie, ovvero della compagnia di assicurazioni che
deve risarcire il malcapitato vittima della strada, non sussiste alcuna
difficoltà al pagamento.
Pertanto appurata l’esatta entità dei danni attraverso l’elaborato
di un CTU, condanna la compagnia ad un risarcimento in forma specifica pari a € 15.116,00 per la riparazione oltre ad
€ 1.000,00 per il noleggio di auto sostitutiva e vittoria di spese.
