Qualche giorno fa avevamo pubblicato una interessante
e singolare sentenza di un giudice di pace di Prato, che sanciva la
liquidazione dell’intero costo di ripristino di una autovettura incidentata,
allorché questo superasse il suo valore commerciale. Egli faceva appello al
proprio potere discrezionale sancito dall’articolo 2058 del codice civile e
dalle capacità di spesa di una compagnia di assicurazione.
Di tutt’altro avviso invece il collega di Ascoli
Piceno che con sentenza nr 39 del 22 gennaio u.s., si rifà ad una massima della
Corte di Cassazione (sentenza 8062/2001) che osserva che la funzione tipica del
risarcimento del danno è quella di porre il
patrimonio del danneggiato nelle medesime condizioni in cui si sarebbe trovato
se il fatto dannoso non si fosse prodotto, per cui qualora la riparazione del
pregiudizio subito vada oltre la ricostituzione della situazione anteriore e
produca un vantaggio economico al danneggiato, il giudice deve tenerne conto riducendo
la misura del risarcimento".
Oltre al valore commerciale, precisa
il giudice, andrà ristorato anche il costo sostenuto per la rottamazione del
veicolo danneggiato e quello per la nuova immatricolazione (o passaggio di proprietà)
della nuova autovettura, oltre, ovviamente, interessi e rivalutazione
monetaria.
