Dal disposto del D.Lgs 209 del 7
settembre 2005, alias Codice delle Assicurazioni, e della Corte Costituzionale
180/2009 scaturisce l’interpretazione, pienamente condivisibile, del Tribunale
di Torino, III Sezione Civile che da il titolo al seguente post.
Se in caso di incidente stradale,
che presenta tutti i requisiti per l’applicazione dell’indennizzo diretto (urto
tra non più di due veicoli regolarmente assicurati e immatricolati in Italia),
non si giunge all’accordo bonario stragiudiziale e bisogna adire le vie legali
contro il proprio assicuratore, per vedersi riconosciute le proprie ragioni ed
i propri diritti, è sufficiente citare in giudizio la sola compagnia
assicurativa e non già anche il civile responsabile.
Ecco la massima della sentenza:
Ai sensi del testuale disposto
dell’art 149 del D.lgs. n. 209 del 2005, nel caso di procedura di risarcimento
diretto il danneggiato deve rivolgere la richiesta di risarcimento “all’impresa
di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”
(co. 1) e ”in caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento
diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di
offerta entro i termini previsti dall’art.148 o di mancato accordo, il
danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’art 145, comma 2, nei soli
confronti della propria assicurazione…” (co. 6). La necessità di evocare in
giudizio il responsabile del danno è prevista dall’art. 144 del D.Lgs n
209/2005, al terzo comma, ma solo per il caso di azione diretta nei confronti “dell’impresa
di assicurazione del responsabile civile.”