Se da un lato è vero che la letteratura giurisprudenziale prevede che le
dichiarazioni contenute nel modulo CAI siano ad equo apprezzamento del giudice
dall’altro è vero che quest’ultimo non è tenuto a verificare quanto non
contenuto nel modulo stesso, ovvero l’indicazione degli eventuali trasportati a
bordo, che abbiano subito lesioni.
Proprio per questo un giudice di
pace di Perugia, con sentenza depositata il 6 giugno 2012, negava il
risarcimento delle lesioni ai familiari del conducente di un veicolo coinvolto
in un tamponamento, che dichiaravano di essere a bordo al momento dell’evento,
ma non erano stati indicati sul modulo di constatazione amichevole. Nel
motivare la sentenza, il giudice dichiarava: “ il secondo comma dell'art. 143
del D.lgs n. 209 del 2005 prevede che quando il modulo sia firmato
congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume,
salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro
si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze
risultanti dal modulo stesso, compresi i danni riportati dai veicoli e dalle
persone coinvolte “.
Vieppiù che nessuna prova utile
alla conferma del fatto storico è stata fornita nel corso del giudizio.
Di seguito il testo integrale
della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice di Pace di Perugia,
Dott. Angelo Iuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite
iscritte ai nn. 965 e 966/2012 Reg. Gen. Cont. promosse
Da
M.A. e G.C.J., elettivamente
domiciliati in Perugia presso lo studio dell'avv. G.F. - Via (...) -
rappresentati e difesi dall'avv. P.R. di Merine, per delega a margine degli
atti di citazione
- attori -
Contro
F. S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in Perugia presso lo
studio dell'avv. C.M. - Via (...) - dal quale è rappresentata e difesa per
delega in calce alla comparsa di risposta
- convenuta -
E
M.A., residente a Castellina in
Chianti - Via (...).
- convenuto contumace -
Oggetto: Risarcimento danni da
incidente stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati atti di citazione,
ritualmente notificati, gli attori convenivano in giudizio davanti a questo
Giudice di Pace M.A. e F. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,
per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate. Esponevano gli attori che
il convenuto, alla guida della propria auto tamponava violentemente il veicolo
(...) condotto da D.P., sul quale viaggiavano gli attori che subivano lesioni
come da allegata documentazione medica di cui ne chiedono il risarcimento.
Si costituiva ritualmente la
convenuta F. S.p.A. contestando le domande degli attori poiché sfornite di
prova ed in particolare che gli stessi non risultano indicati nel modello
c.a.i. nell'apposita casella, compilato e firmato dai conducenti dei veicoli coinvolti
nel sinistro.
Il convenuto M.A. non si è
costituito ed è rimasto contumace. La causa è stata istruita con la produzione
di documenti, mentre non è stata dichiarata inammissibile la prova per testi
con D.N., uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui è
causa, con deduzioni scritte e, sulle conclusioni delle parti in epigrafe
trascritte, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30.05 2012.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudicante che
l'istruttoria espletata non abbia fornito elementi sufficienti per attribuire
la responsabilità del sinistro al conducente M.A., il quale aveva approvato e
firmato il modello CID in conformità al disposto dell'art. 143 del D.Lgs. n.
209 del 2005, che si era verificato il sinistro stradale indicato dagli attori
ma nello stesso modello non era stata indicata la loro presenza a bordo del
veicolo (...) targato (...), condotto da D.P., come previsto dalle
"caselle" ivi contenute, né le circostanze relative ai danni subiti
dalle stesse persone o con l'indicazione dell'intervento degli Agenti della
Polizia stradale sul posto per l'accertamento del sinistro stradale descritto
dagli attori. In proposito è noto che il secondo comma della norma citata
prevede che quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i
conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte
dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle
circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso,
compresi i danni riportati dai veicoli e dalle persone coinvolte. La convenuta
Assicurazione ha contrastato la domanda degli attori con le osservazioni e con
la fondata eccezione di inammissibilità delle prove per testi chieste dagli
stessi poiché in contrasto con quanto contenuto nel modello CID firmato dai
conducenti sul luogo del sinistro ed avendo gli stessi testi interesse in causa
quale proprietaria e conducente del veicolo coinvolto nell'incidente in esame.
È vero che la dichiarazione
confessoria, contenuta nel citato mod. CED, resa dal responsabile del danno
proprietario del veicolo assicurato, può essere liberamente apprezzata dal
giudice, a seguito dell'esame degli elementi forniti dalla convenuta, ma è
altrettanto vero che la valutazione del Giudice deve riferirsi alle notizie ivi
contenute e non può introdurre elementi di fatto estranei alle dichiarazioni
confessorie riportate nel modello CID, salvo prova contraria fornita
dall'Assicurazione. In proposito osserva il giudicante che per fornire a questo
giudicante utili elementi di valutazione per mettere in dubbio la certezza del
modello CID, prodotto dagli attori e non validamente contestato, sicuramente
non avrebbe potuto supplire a tali carenze l'audizione dei testi indicati dagli
attori non ammessi per essere proprietaria e conducente del veicolo su cui
asseritamente viaggiavano gli odierni attori, in evidente conflitto di
interessi con le parti in causa.
Ne consegue che non è stato
accertato il nesso di causalità tra le infermità denunciate dagli attori ed il
sinistro stradale in esame e non è stata ammessa la C.T.U. medico legale non
costituente la stessa mezzo di prova e per economia processuale in assenza di
prova sull'an debeatur.
Ciò evidenziato, la domanda degli
attori dev'essere respinta con la compensazione tra le parti delle spese di
giudizio, considerata l'incertezza del caso in esame.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Perugia
definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, disattesa
ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
1) Respinge le domande proposte,
con le cause riunite dagli attori M.E. e G.C., nei confronti di M.A. e di F.
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro - tempore, per i motivi
indicati;
2) Dichiara compensate tra le
parti le spese di giudizio in presenza dell'incertezza del caso e del
comportamento processuale delle parti.
Così deciso in Perugia il 6
giugno 2012.
Depositata in Cancelleria il 6
giugno 2012.
