Lo stabiliscono gli ermellini di
piazza Cavour, controvertendo le decisioni dei colleghi di merito, con la
sentenza nr 11545 depositata il 10 luglio scorso. I fatti hanno interessando
una donna, che al rientro dal lavoro, ha riportato traumi e contusioni varie a
seguito di uno scippo.
L’indennità e la relativa rendita le sono state negate
nei primi gradi di giudizio, ritenendo erroneamente, secondo la Corte di
Cassazione, che “il fatto doloso di un’altra persona aveva interrotto il nesso
causale fra la ripetitività necessaria del percorso casa ufficio e gli eventi
negativi ad essi connessi” .
Il principio di legittimità
invece stabilisce che “è indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore 'in
itinere’ ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici,
indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato, atteso che il rischio
inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in
quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività
lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo”.
