Si sa, il danno a cose va
risarcito al legittimo proprietario. In caso di danno ad un veicolo costui è
quello che risulta da libretto di circolazione e certificato di proprietà. Ma
se presto la mia auto a Mario, questi si impegna a ex recepto, a restituirmela
nelle stesse condizioni in cui l’ha ricevuta. Ipotizziamo quindi che rimanga
coinvolto in un incidente stradale e la mia auto subisca danni che provvede a
far riparare a proprie spese. In questo caso il mio patrimonio non subisce
alcun pregiudizio che invece si ribalta su quello di Mario, salvo la
dimostrazione della spesa. In questo caso l’avente diritto al risarcimento sarà
Mario.
A ribadirlo, sono gli ermellini
della Corte di Cassazione con la sentenza nr 13380/2012 depositata lo scorso
luglio, che asseriscono che il risarcimento spetta al detentore della cosa
danneggiata a condizione che fornisca la “dimostrazione
di poter risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal
diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere".
"A tale scopo non è sufficiente la prova dell'esistenza di un titolo che
obblighi il detentore a tener indenne il proprietario del veicolo, ma è anche
necessario provare che in base a quel titolo l'obbligazione è stata adempiuta,
sì che il proprietario non possa pretendere d'essere ancora risarcito dal terzo
danneggiante, come nel caso in cui il detentore abbia effettivamente erogato
l'importo necessario per la riparazione del veicolo (Cass., 14 luglio 2011, n.
15458)".
"..il giudice di merito, invece, avrebbe dovuto valutare se, oltre alla
prova dell'esistenza del debito, vi era anche la prova che il proprietario non
aveva ormai interesse al risarcimento a seguito delle riparazioni al mezzo
effettuate dallo stesso R…”
