Il D.Lgs 209/2005, alias Codice
delle Assicurazioni statuisce, in particolare agli artt 145 e 148, precise
regole circa la forma e il contenuto della richiesta di risarcimento danni da
inoltrare alla compagnia assicurativa. E questi vanno rispettati, pena l’improponibilità
dell’azione risarcitoria e della domanda giudiziale.
Questa deve essere proposta a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ed indicare tra gli altri anche i
dati riguardanti l’età, il reddito, la professione del soggetto leso, l'entità
delle lesioni subite, l’ attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione
con o senza postumi permanenti, nonché la dichiarazione ai sensi dell'art. 142,
comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.
A confermarlo gli ermellini della
Corte Costituzionale nella sentenza 3 maggio 2012, n. 111 in cui la Consulta ha
inteso precisare che l’istituto dell’improponibilità della domanda così inteso,
rigorosamente risultante dal combinato disposto degli artt. 145 co. 1 e 148 co.
2 C.d.A., è pienamente conforme al dettato della Costituzione e della
Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà
Fondamentali.
Secondo piazza Cavour, l’onere di
conformazione della richiesta risarcitoria non menoma in alcun modo, né sul piano
sostanziale né sul piano processuale, la tutela del danneggiato, ma al
contrario, ponendosi in rapporto funzionale con l’obbligo – posto dalla
medesima normativa a carico dell’assicuratore – di formulare una congrua
offerta risarcitoria in tempi prestabiliti – ha la funzione di rafforzare le
possibilità di difesa offerte al danneggiato.
L’onere di diligenza preteso dal
danneggiato, in altri termini, si raccorda coerentemente con l’obbligo di
cooperazione imposto all’assicuratore.
Di seguito il testo integrale
della sentenza
SENTENZA N. 111
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,
Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,
Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’articolo 145, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private), promosso dal Giudice di pace di Roma, nel
procedimento civile vertente tra Castucci Renato e l’Axa Assicurazioni s.p.a.
ed altra, con ordinanza del 18 maggio 2010, iscritta al n. 226 del registro
ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46,
prima serie speciale, dell’anno 2011.
Visto l’atto di costituzione del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21
marzo 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.
Ritenuto in fatto
1.― In giudizio civile risarcitorio,
promosso da un pedone nei confronti della società assicuratrice del veicolo dal
quale assumeva di essere stato investito, subendo lesioni personali, l’adito
Giudice di pace di Roma – al fine del decidere sulla eccezione pregiudiziale
della convenuta di improponibilità della domanda per vizi di contenuto della
richiesta stragiudiziale di cui all’articolo 145, comma 1, in relazione alle
prescrizioni del successivo articolo 148, comma 2, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) – ha sollevato
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto delle predette
disposizioni del c.d.a., in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 32, 76, 111 e
117, primo comma, della Costituzione, in relazione anche agli articoli 6,
paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,
ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all’articolo 47
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il
7 dicembre 2000, nel testo consolidato con le modifiche apportate dal Trattato
di Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130 ed
entrato in vigore il 1° dicembre 2009.
2.― È intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato,
eccependo l’inammissibilità della questione per la omessa previa verifica di
una possibile interpretazione costituzionalmente orientata della normativa
denunciata, nel senso che la correlativa finalità di incentivare la conclusione
della vicenda in sede stragiudiziale «non comprime le possibilità di difesa
offerte al soggetto danneggiato, ma anzi le incrementa».
Nel merito, l’Autorità intervenuta ha
concluso per la non fondatezza, per ogni aspetto, della questione sollevata,
sostanzialmente sul rilievo che «non può ritenersi lesiva dei diritti
costituzionali d’azione e difesa in giudizio una disciplina che a contrario
preveda un condizionamento della tutela giurisdizionale alla congruità
dell’offerta di liquidazione da parte dell’assicuratore» come quella prevista
nel comma 1 dello stesso denunciato articolo 148 c.d.a.
Considerato in diritto
1.― Il Giudice di pace di Roma dubita
della legittimità costituzionale dell’articolo 145 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private, di seguito c.d.a.)
nella parte in cui, al comma 1, subordina la proponibilità della domanda giudiziaria
di risarcimento del danno alla persona, riportato in conseguenza di sinistro
stradale, al decorso del c.d. spatium deliberandi di 90 giorni in capo
all’assicuratore, decorrente dal giorno in cui il danneggiato abbia presentato
all’impresa di assicurazione un’istanza di risarcimento del danno, a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, «avendo osservato le modalità e
i contenuti previsti dall’articolo 148 c.d.a.». Il quale, a sua volta, appunto,
al comma 2, prescrive che «la richiesta deve contenere l’indicazione del codice
fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze
nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini
dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati
relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità
delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione
con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi
dell’articolo 142, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, o, in caso
di decesso, dallo stato di famiglia della vittima».
La questione è sollevata in riferimento
agli articoli 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, in
relazione anche agli articoli 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata
a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955,
n. 848, ed all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, nel testo consolidato con le
modifiche apportate dal Trattato di Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato con
legge 2 agosto 2008, n. 130 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009.
Sostiene, infatti, in premessa, il giudice
a quo che, dal combinato disposto delle due riferite disposizioni, derivi «un
indubbio svantaggio per il danneggiato, su cui grava un maggior onere di
allegazione e di prova ai fini dell’accesso alla giurisdizione», che, ai sensi
del previgente articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti), gli era viceversa consentito sulla base di una
previa richiesta risarcitoria anche incompleta o di meri atti equipollenti.
Ed in ragione di ciò, appunto, dubita il
rimettente che l’«inasprimento del filtro all’azione giudiziaria», così, a suo
dire immotivatamente, operato dal legislatore delegato, violi:
– l’articolo 76 della Costituzione, in
quanto non rispondente ai criteri della delega di cui agli articoli 1 e 4 della
legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della
regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione
2001), ed anzi in contrasto con i principi, da essa recepiti, finalizzati alla
tutela del soggetto debole nelle procedure di liquidazione, di cui alla
direttiva 11 maggio 2005, n. 2005/14/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE,
88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla
circolazione di autoveicoli), oltreché non sorretto da parere, né preventivo né
successivo, del Consiglio di Stato;
– l’art. 117, primo comma, Cost., per
contrasto con i canoni dell’equo processo e della effettività della tutela
giurisdizionale, in relazione agli articoli 6, paragrafo 1, e 13 della CEDU e
all’art. 47 della Carta dell’Unione europea;
– gli artt. 2, 24, 32 e 111 Cost.,
risultandone compromesso il diritto di azione e di difesa nel giudizio, a
tutela del diritto alla salute;
– l’art. 3 Cost., per la disparità di
trattamento che ne conseguirebbe, per un verso, tra danneggiato e impresa
assicuratrice (la seconda «automaticamente avvantaggiata dagli oneri di
richiesta imposti al primo»); e, per altro verso, tra soggetti danneggiati,
secondo che esercitino (come nella specie) l’azione nei confronti della
compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro, ovvero esercitino le
azioni per «risarcimento diretto» (nei confronti della propria assicuratrice o
di quella del trasportante) di cui agli artt. 144 e 141 c.d.a., ovvero ancora
agiscano nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai
sensi degli artt. 283 e 287 dello stesso codice, per essere solo i primi, e non
anche gli altri, tenuti al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 148
c.d.a. nella formulazione dell’istanza risarcitoria stragiudiziale.
2.― La questione, rilevante (in quanto –
come osservato dal rimettente – dalla applicazione, ove non rimossa, della
normativa denunciata deriverebbe, in concreto, l’improponibilità della domanda
al suo esame) ed ammissibile (poiché quel che, in via di eccezione,
l’Avvocatura deduce omessa dal giudice a quo non è, in realtà, una possibile
diversa «interpretazione», bensì una diversa «valutazione», sul piano della
conformità a Costituzione, delle disposizioni di cui trattasi, in ragione della
ratio, che le ispira, di maggiore tutela del danneggiato), è però, nel merito,
non fondata.
I numerosi profili di censura, in
relazione ai molteplici parametri evocati dal rimettente, ruotano tutti,
infatti, intorno alla medesima argomentazione: quella, cioè, per cui l’onere di
conformazione della previa richiesta risarcitoria ex art. 145 ai contenuti
prescritti dall’art. 148 c.d.a. menomi, sul piano sostanziale e processuale, la
tutela del danneggiato.
Da qui, invero, a cascata, l’ipotizzata contrarietà
del denunciato disposto al disegno ispiratore della delega per il settore delle
assicurazioni, nel suo carattere rafforzativo della tutela del soggetto più
debole, ed il vulnus a tutti i parametri (anche europei, richiamati in
correlazione all’art. 117, primo comma, Cost.), posti a presidio del diritto di
azione e del sottostante diritto alla salute del danneggiato da sinistro
stradale.
Ma è proprio tale premessa di fondo,
comune ad ogni sub-articolazione della sostanzialmente unica questione sollevata,
che non risulta condivisibile.
Trascura, infatti, il rimettente di
adeguatamente considerare il nesso funzionale che, all’interno della normativa
denunciata, lega le prescrizioni formali, a carico del richiedente,
all’«offerta congrua» che, sulla base della richiesta così formulata, è fatto
obbligo all’assicuratore di presentare al danneggiato, in prospettiva di una
satisfattiva soluzione della controversia già in fase stragiudiziale, ed anche
ai fini di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente
inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari.
Vale a dire che – non venendo in
discussione il condizionamento ex se dell’accesso alla giurisdizione, la cui
compatibilità con il precetto dell’art. 24 Cost., ove giustificato da esigenze
di ordine generale, è stata, reiteratamente, riconosciuta dalla giurisprudenza
di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 276 del 2000, n. 82 del 1992, n. 46
del 1974; ordinanze n. 355 del 2007, n. 436 del 2006, n. 67 del 2005, n. 251
del 2003), anche con specifico riferimento al testo della disposizione, oggetto
di riassetto, di cui al previgente art. 22 della legge n. 990 del 1969
(sentenze n. 128 del 2004, n. 251 del 2003, n. 24 del 1973; ordinanze n. 25 del
1975, n. 19 del 1975 e n. 9 del 1973) – quel che il rimettente denuncia come
irragionevole, ed eccessivamente oneroso per l’interessato, e cioè
l’“irrigidimento del filtro all’accesso alla giurisdizione”, si rivela come un
meccanismo la cui ratio è, in realtà, quella di rafforzare, e non già quella di
indebolire, le possibilità di difesa offerte al danneggiato, attraverso il
raccordo, come detto, dell’onere di diligenza, a suo carico, con l’obbligo di
cooperazione imposto all’assicuratore. Il quale, proprio in ragione della prescritta
specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o
pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una
proposta adeguata nel quantum.
Il che – oltre, e prima ancora, che alla
razionalizzazione dell’accesso alla giurisdizione ed alla sua
funzionalizzazione, nel settore, ad una tutela di qualità – è volto, appunto, a
rendere possibile una anticipata e satisfattiva tutela del danneggiato già
nella fase stragiudiziale.
3.― Risultano, per ciò, non fondate le censure
di violazione (sul piano sostanziale) dell’art. 32 e (sul piano processuale)
degli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli articoli 6,
paragrafo 1, e 13 della CEDU, per i profili (dal rimettente, per altro, solo
genericamente, evocati) del giusto processo e della effettività della tutela
giurisdizionale.
E ciò anche in considerazione del fatto
che l’eventuale pronuncia di improponibilità della domanda per vizi di
contenuto (come per mancato rispetto dello spatium deliberandi per l’assicuratore)
di cui agli artt. 145 e 148 c.d.a. esaurisce i suoi effetti sul piano
processuale (non investendo il merito della controversia) e non preclude la
reiterabilità della domanda nel rispetto delle condizioni di cui alle predette
disposizioni, mediante autonoma vocatio in ius, senza che la durata del
precedente giudizio rilevi ai fini del decorso del termine di prescrizione
(articolo 2945, secondo comma, in relazione all’articolo 2943, primo comma, del
codice civile).
Mentre, in relazione al pure evocato
articolo 47 della Carta di Nizza, la censura è, prima ancora che infondata,
inammissibile, per carenza di ogni motivazione sulla non diretta applicabilità
della norma europea (da ultimo, ordinanza n. 298 del 2011).
4.― Priva di fondamento è poi, di
conseguenza, anche l’ipotesi di violazione dell’art. 76 Cost., per il profilo
di contrasto con la ratio della delega (sub articoli 1 e 4 della legge 29
luglio 2003, n. 229) e con i principi, da essa recepiti, della direttiva
2005/14/CE sulla tutela del danneggiato, quale soggetto debole nelle procedure
di liquidazione, stante la verificata coerenza, invece, delle disposizioni
impugnate a quella ratio ed a quei principi. Mentre, in relazione al
procedimento di formazione legislativa, non è motivatamente prospettata la
necessità di un nuovo parere del Consiglio di Stato su uno schema di decreto
legislativo al quale nell’esercizio di una delega di “riassetto” della materia
siano state, come nella specie, apportate modifiche migliorative che non
abbiano prodotto radicali mutamenti.
5.― Neppure, infine, sussiste, in alcuno
dei prospettati profili, un contrasto della disposizione impugnata con l’art. 3
Cost.
Per un verso, infatti, le formalità di cui
all’art. 148 c.d.a. non sono volte ad «avvantaggiare l’impresa assicuratrice
del responsabile nei confronti del danneggiato», bensì al contrario, a
realizzare, come già evidenziato, una più tempestiva ed efficace tutela di
quest’ultimo.
Per altro verso, del tutto impropriamente
si postula dal rimettente una parità di disciplina tra l’azione nei confronti
dell’assicuratore del responsabile civile e quelle per «risarcimento diretto»
(a carico del proprio assicuratore o dell’assicuratore del trasportante) di cui
agli artt. 141, 144, 149 dello stesso codice, una volta che dette ultime
azioni, rispetto alla prima, non sono alternative, ma rappresentano un rimedio
in più a disposizione del danneggiato (sentenza n. 180 del 2009; ordinanze n.
85 del 2010, n. 201 e n. 191 del 2009, n. 440 e n. 205 del 2008).
E, per analoghe ragioni, neppure può
invocarsi a parametro di riferimento il combinato disposto degli artt. 283 e
287 c.d.a., che disciplinano la diversa e peculiare fattispecie in cui, per
mancata identificazione del veicolo investitore o per sua mancata copertura
assicurativa, l’istanza risarcitoria va rivolta all’impresa designata dal Fondo
di garanzia per le vittime della strada ed alla Concessionaria servizi
assicurativi pubblici S.p.a. – CONSAP (ordinanza n. 73 del 2012).
Per cui resta, conclusivamente, sotto ogni
profilo, esclusa la fondatezza della sollevata questione di costituzionalità.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 145, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli
2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli
articoli 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Giudice
di pace di Roma, con l’ordinanza di cui in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 145, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento all’articolo 47
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il
7 dicembre 2000, nel testo consolidato con le modifiche apportate dal Trattato
di Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130, ed
entrato in vigore il 1° dicembre 2009, dal Giudice di pace di Roma, con la medesima
ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 18 aprile 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA,
Presidente
Mario Rosario MORELLI,
Redattore
Gabriella MELATTI,
Cancelliere
Depositata in
Cancelleria il 3 maggio 2012.
Il Direttore della
Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
