Non ce n’era bisogno ma, dalla
Cassazione con sentenza nr 6907 del 08 maggio 2012, arriva una ulteriore
conferma per la risarcibilità del cosiddetto fermo tecnico, senza la necessità
di una prova specifica.
Gli ermellini di Piazza Cavour
sostengono infatti che tale pregiudizio deve essere liquidato in via equitativa
anche in assenza di prova specifica “rilevando a tal fine la sola circostanza
che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a
prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo è,
difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione,
premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì
soggetto a un naturale deprezzamento di valore”
Di seguito il testo integrale della sentenza
Corte di Cassazione Sez. Terza Civ. - Sent. del 08.05.2012,
n. 6907
Presidente Musso - Relatore D’Amico
Svolgimento del processo
S.P. convenne dinanzi al Giudice di Pace di Napoli L.R. e la
s.p.a. F - S chiedendo il risarcimento dei danni che asseriva di aver subito a
seguito di un incidente stradale cagionato dall’autovettura del convenuto.
Instauratosi il contraddittorio, quest’ultimo rimaneva
contumace mentre si costituiva la compagnia assicuratrice.
Il Giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda
dichiarando l’esclusiva responsabilità del conducente dell’autovettura di
proprietà del R. e condannava la F - S al risarcimento dei danni.
Avverso la relativa sentenza proponeva appello dinanzi al
Tribunale di Napoli il P. chiedendone la parziale riforma.
Il Tribunale respingeva l’appello e condannava l’appellante
al pagamento delle spese del grado.
Propone ricorso per cassazione S.P. con tre motivi.
Parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denuncia “Violazione
degli artt. 1223 C.C., 1226 C.C., 2043 C.C., 2054 C.C., 2056 C.C., 2697 C.C. in
relazione all’art. 360 c.p.c. N. 3 e N. 5″.
Il ricorrente critica l’impugnata sentenza perché non ha
risarcito il cosiddetto danno da “fermo tecnico”.
La critica è fondata.
Con riferimento infatti a tale danno subito dal proprietario
dell’autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante
il tempo necessario alla sua riparazione, è stato affermato che è possibile la
liquidazione equitativa del danno stesso anche in assenza di prova specifica,
rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato
del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui
esso era destinato. L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata,
fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque
sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento
di valore (Cass. 9 novembre 2006, n. 23916; Cass., 27 gennaio 2010, n. 1688, in
motivazione).
La sentenza, che non si è adeguata agli enunciati principi,
deve essere, dunque, cassata sul punto.
Nel caso in esame il Tribunale ha quindi errato nel
rigettare la domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico in quanto
sfornita di prova.
Con il secondo motivo si denuncia “Violazione degli artt.
1223 C.C., 1224 C.C., 1282 C.C., 2043 C.C. e 2056 C.C., in relazione dell’Art.
360 c.p.c. N. 3 e N. 5″.
Parte ricorrente critica l’impugnata sentenza nel punto in
cui ha confermato la decisione del Giudice di Pace di Napoli sostenendo che la
liquidazione all’attualità del danno preclude la liquidazione degli interessi
dal giorno dell’incidente ed ha affermato che tali interessi debbono essere
liquidati dal giorno del deposito della sentenza.
In tema di risarcimento danni, trattandosi di debito di
valore, prosegue parte ricorrente, gli interessi debbono essere liquidati dal
giorno dell’incidente, come la rivalutazione monetaria.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Infatti l’orientamento di questa Corte (Cass. 10.3.2000, n.
2796 Cass. 12.1.1999, n. 256), riportandosi alla decisione delle
S.U.(17.2.1995, n. 1712), ritiene che gli interessi c.d. compensativi sui
debiti di valore devono essere computati o con riferimento ai singoli momenti
riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa
nominalmente (per effetto dei prescelti indici di rivalutazione), ovvero in
base ad un indice medio, egualmente applicabile dal giudice, tenuto conto che
detta liquidazione del danno da ritardo, per quanto effettuata secondo la
tecnica degli interessi, rientra pur sempre nello schema liquidatorio del danno
di cui all’art. 2056 c.c. (tra cui il potere equitativo ex art. 1226).
Ritenuto che gli interessi in questione adempiono solo alla
funzione di tecnica liquidatoria del danno da ritardo, detto danno in luogo
degli interessi legali può essere liquidato anche equitativamente dal giudice o
con la liquidazione equitativa di detti interessi; il giudice può anche
effettuare una liquidazione equitativa globale, in un’unica somma, comprendente
sia la prestazione c.d. principale, che la rivalutazione monetaria e gli
interessi, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all’art. 1226
c.c. (richiamato dall’art. 2056), proprio per la natura unitaria dell’obbligazione
di valore, senza necessità di specificare i singoli elementi della liquidazione
(Cass. 13.3.1995, n. 2910).
Nel caso in esame la liquidazione equitativa deve essere
considerata comprensiva anche degli interessi.
Con il terzo motivo si denuncia “Violazione degli Artt. 91 e
92 c.p.c. della tariffa professionale del 02.06.2004 in relazione all’Art. 360
c.p.c. N. 3 e N. 5″.
Sostiene parte ricorrente che il Tribunale di Napoli,
confermando la liquidazione delle spese e competenze effettuate dal Giudice di
Pace non ha tenuto conto degli esborsi sostenuti dal precedente procuratore e
della sua attività professionale.
Il Tribunale di Napoli, prosegue parte ricorrente, non
avrebbe dovuto confermare gli importi stabiliti dal Giudice di Pace ma avrebbe
dovuto liquidare gli importi esposti in notula con analitica specificazione
delle singole partite, con riferimento alle prestazioni effettuate nel corso
del giudizio dal precedente procuratore.
Il motivo deve essere accolto.
Infatti in tema di spese giudiziali, allo scopo di
consentire, attraverso il controllo di legittimità, l’accertamento della
conformità della liquidazione agli atti ed alle tariffe, il giudice di merito,
in presenza di una specifica nota relativa alle spese, ai diritti di
procuratore e agli onorari di avvocato, ove non liquidi gli stessi in
conformità della nota, è tenuto ad indicare sia le voci per le quali non li
ritiene dovuti, ovvero li ritiene dovuti in misura minore, sia gli esborsi che
considera ingiustificati od eccessivi (Cass., 21 luglio 2001, n. 9947).
Nel caso in esame il Tribunale di Napoli non ha
adeguatamente motivato in merito alla riduzione delle voci inerenti alle spese,
ai diritti ed all’onorario effettuata dal Giudice di Pace.
In conclusione devono essere accolti il primo ed il terzo
motivo, rigettato il secondo, con conseguente cassazione della sentenza in
relazione ai motivi accolti e rinvio al Tribunale di Napoli in diversa persona
anche per quanto riguarda le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo, rigetta il
secondo, cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Napoli
in diversa persona, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Depositata in Cancelleria il 08.05.2012