Niente più frazionamento della domanda per le diverse voci
di danno conseguenti ad un unico atto illecito. Come i danni materiali all’autovettura
e le lesioni del proprietario conducente in un incidente stradale.
A stabilirlo
sono gli ermellini della III Sezione Civile della Corte di Cassazione con la
sentenza nr 28286 del 22 dicembre 2011. Da Piazza Cavour fanno sapere che in
caso di danni a cose ed alla persona subiti in occasione di uno stesso
sinistro, non possa più consentirsi di frazionare la tutela giurisdizionale
mediante la proposizione di distinte domande davanti al giudice di pace ed al
tribunale, in ragione delle rispettive competenze per valore, trattandosi di
condotta lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, e tale da
risolversi in un abuso dello strumento processuale, alla luce dell’art. 111
della Costituzione.
Da oggi l’obbligatorietà della conciliazione in ambito di
circolazione stradale e condominio. A giorni il nostro nuovo commento.