giovedì 13 novembre 2014

Bonus & Malus: il futuro dei nostri figli non è un gioco.


Ecco il secondo episodio della famiglia Barbatosta, pubblicato su “il Camposampierese” di Novembre. In questo episodio la mamma Violetta, riprende papà Luciano che dopo aver “stracaricato” la vettura dice di essere pronti per partire ma, il piccolo Pietro non è assicurato sul suo seggiolino e corre gravissimi pericoli.

Così papà Luciano coglie la palla al balzo e scaraventa fuori dall’auto la vecchia poltrona della nonna Elvira che colpisce e rompe anche il vaso di fiori.

Il trasporto dei bambini sui veicoli è regolato dall'art. 172 del Codice della Strada. L'articolo prevede che i passeggeri di età inferiore ai 12 anni e di altezza inferiore a 1,50 m siano agganciati a un sistema di ritenuta omologato, adatto al loro peso e alla loro statura. La normativa europea individua in tal senso 5 gruppi di dispositivi:



  • Gruppo 0 (navicella): per bambini da 0 a 10 kg (da 0 a 9 mesi circa) Lettini che permettono al neonato di viaggiare sdraiato;
  • Gruppo 0 + (ovetto): per bambini da 0 a 13 kg (da 0 a 15 mesi circa) Lettini analoghi ai precedenti con una maggior protezione alla testa e alle gambe;
  • Gruppo 1: per bambini da 9 a 18 kg (da 9 mesi fino 4-5 anni circa) Dispositivi che devono essere fissati all'auto attraverso la cintura di sicurezza. La cintura va fatta passare all'interno della struttura del seggiolino e deve essere ben tesa in maniera da impedire qualsiasi spostamento;
  • Gruppo 2: per bambini da 15 a 25 kg (da 4 a 6 anni circa) Cuscini dotati di braccioli e talvolta di un piccolo schienale. Servono a sollevare il bambino in maniera da poter usare, con l'aggiunta di un dispositivo di aggancio, le cinture di sicurezza dell'auto che in questo modo passano nei punti corretti (sopra il bacino e sopra la spalla, invece che sopra il petto e il collo);
  • Gruppo 3: per bambini da 22 a 36 kg (da 6 fino 12 anni circa) Anche in questo caso si tratta di un seggiolino di rialzo, senza braccioli, che serve per aumentare l'altezza del bambino, affinché si possano usare le cinture di sicurezza.

L'obbligo di utilizzare questi sistemi cessa quando il bambino compie i 12 anni o quando supera il metro e mezzo di altezza (anche se minore di 12 anni), perché da quel momento può usare le cinture di sicurezza normali. Se il bambino compie i 12 anni ma risulta di altezza inferiore al metro e mezzo, pur non essendo più obbligatorio, è consigliabile continuare ad utilizzare il seggiolino di rialzo.

La norma è chiara ma, non è della sanzione che si rischia che bisogna preoccuparsi ma dell’incolumità dei nostri piccoli. Il dato severo, preoccupante, allarmante infatti ci ricorda che solo 4 bambini su 10 viaggiano regolarmente assicurati al giusto seggiolino. Inoltre in caso di brevi tragitti solo 2 bambini su 10 viaggiano con le cinture allacciate.

L’insidia stradale è dietro l’angolo e le conseguenze possono essere nefaste anche per i conducenti più accorti!! Dobbiamo ricordarci che l’incolumità dei nostri piccoli, del nostro futuro, supera anche la presunzione delle nostre abilità al volante anche quando il tragitto è breve o brevissimo!


Mamma Violetta ha ragione. Il piccolo Pietro deve essere assicurato al seggiolino!

venerdì 7 novembre 2014

De iure condito: la decorrenza per la prescrizione dei danni da emotrasfusione

Interessante la  pronuncia della Corte di Appello di Milano nr 3347 del 20 settembre 2014 circa la decorrenza del termine di prescrizione per azionare la domanda risarcitoria da parte di chi ha contratto, per colpe altrui, una malattia da contagio.

Il caso di specie riguarda una donna  che nel 2003 proponeva domanda di indennizzo per le conseguenze di un contagio contratto a seguito di una emotrasfusione. Nel giudizio di primo grado veniva eccepita la prescrizione da parte del Ministero della Salute e degli altri convenuti in quanto il primo riscontro di positività al virus HCV si manifestava nel 1992 e, pertanto, la domanda rigettata.

I giudici d’Appello invece accolgono il ricorso confermando l’orientamento della Corte di Cassazione SS.UU. 576 del 2008 secondo il quale “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, ai sensi degli art. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.”


Vi è più che, le stesse Sezioni Unite, stabiliscono che il termine prescrizionale ben possa farsi decorrere dal momento della proposizione della domanda di indennizzo, in quanto appare plausibile che, a partire da quel momento il danneggiato abbia avuto piena percezione della lesione subita, nonché delle possibili conseguenze dannose.

venerdì 31 ottobre 2014

De iure condito: “Il solo guinzaglio non esime da responsabilità il custode del cane”

Così parlarono gli ermellini della Cassazione Penale con sentenza n. 44095 del 23 ottobre 2014.
Ricorre per Cassazione la padrona di una cane, condannata, nei precedenti gradi di giudizio, per lesioni colpose ex art. 590 codice penale, allorquando ad una mostra canina, il suo fedele amico a quattro zampe pur trattenuto al guinzaglio, aggrediva e mordeva al volto un bambino di due anni.

Nel ricorso, i difensori invocavano la discolpa della signora sostenendo che la museruola è strumento alternativo al guinzaglio che, nel caso di specie era correttamente utilizzato e che il fatto storico non era provato in assenza di perizia medico legale sul piccolo bambino.

I giudici ritengono il ricorso  inammissibile per le seguenti motivazioni:

  1. In relazione alla prova dei morso e della sua riconducibilità al cane dell’imputata, i giudici di merito riportano le plurime deposizioni testimoniali, tutte convergenti nella ricostruzione della vicenda così come effettuata nella sentenza impugnata. Peraltro le deposizioni, come evidenziato dal tribunale, hanno trovato riscontro nella certificazione medica versata in atti e nelle foto del volto del bambino ove sono visibili i segni dell’aggressione.
  2. Quanto al lamentato difetto di motivazione sulla prova della colpa, va premesso il richiamato disposto dell’ordinanza del Ministro della Salute del 1312007, n. 10, avente per oggetto la “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani”, ove è previsto l’obbligo per i detentori di cani di applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; inoltre di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone. Spetta pertanto al detentore dell’animale scegliere il mezzo più adeguato (museruola o guinzaglio) idoneo a garantire la sicurezza dei terzi presenti in luoghi pubblici.
Nel caso che ci occupa il giudice di merito ha rinvenuto nella omessa vigilanza del cane il profilo di colpa dell’imputata la quale, in presenza di più persone nell’ambito di una mostra, avrebbe dovuto tenere una condotta di particolare attenzione ed idonea ad evitare l’evento poi verificatosi.