In ambito di risarcimento danni
da circolazione stradale, l’atto di cessione del credito in favore del
riparatore è oramai prassi consolidata. Consolidata come la letteratura
giurisprudenziale che riserva al cessionario (il carrozziere ad esempio) ogni
opportunità di azione diretta nei confronti del debitore (compagnia di
assicurazione). D’altronde il credito derivante da un illecito in ambito di
circolazione automobilistica, relativo ai costi di riparazione del bene auto o
a quelli di noleggio di un autovettura sostitutiva, è cedibile non trattandosi
di un diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti od
indiretti divieti normativi.
Ma come accadde in passato per il
risarcimento in forma specifica, chiamato ad esempio Auto Presto & Bene, nel
quartier generale di FonSai in piazza della Libertà a Firenze, le compagnie
hanno la tendenza a voler introdurre nei propri contratti assicurativi clausole
vessatorie che limitano, alcune libertà, costituzionalmente garantite, ai
propri assicurati/clienti. Una di queste riguarda proprio, “l’incedibilità del
credito” ad un riparatore che non faccia parta del circuito ben inviso alla
compagnia. Zurich e Vittoria, detengono la maglia rosa. Come accadde per i
primi casi di Auto Presto & Bene che mandarono in confusione ignari
assicurati che si vedevano negare il risarcimento del proprio danno perché servitisi
di Tony anziché di Mario per la riparazione del danno, historia se repetit anche
in questo ambito. Ed arrivano le prime pronunce dei giudici che invalidano la
vessatoria pattuizione contrattuale.
Di seguito pubblichiamo il testo
integrale della sentenza nr 6288/2012 di un Giudice di Pace di Torino, della
quale riportiamo un breve estratto: “Nel
caso di cessione di un credito che si intenda far valere nei confronti del
proprio assicuratore a sensi degli articoli 149 e 150 del cod. assic.
l’obbligazione risarcitoria trova la sua causa pur sempre nel fatto illecito o
meglio nella responsabilità da circolazione di veicoli ed è quindi
un’obbligazione autonoma e non accessoria al contratto di assicurazione che si
invoca per agire a sensi delle predette norme. Il contratto di assicurazione si
pone di fatto come occasione per
l’azione che viene fatta valere che ha la sua causa nel fatto illecito e non si
vede per quale motivo chi ha un diritto in forza di un contratto ed un altro
derivante da obbligazione da fatto
illecito non possa cedere entrambi i suoi diritti ad altro soggetto che a sua
volta li faccia valere nei confronti del soggetto come l’assicuratore che può essere tenuto a dover intervenire in
forza di entrambi tali titoli. Sostenere che l’art. 149 impedisca
all’assicurato la cessione dei diritti da far valere nei confronti del proprio
assicuratore in forza del contratto e del diritto ad essere risarcito del danno
da un sinistro stradale solo perché l’art. 2 del d.p.r. n. 254/2006, definendo
i danneggiati , fa riferimento al proprietario od al conducente del
veicolo che abbia subito danni a seguito
del sinistro, da un lato, dimentica che il predetto d.p.r. disciplina unicamente
le modalità attuative del sistema del risarcimento diretto (come precisa
all’art. 2) non sostituendosi quindi, laddove non lo dica espressamente, a norme di carattere generale e dall’altro che
proprio perché tali norme, come in particolare quelle sulla cessione dei crediti, non
risultano derogate, non si vede perché si voglia impedirne l’esercizio. Tanto
precisato si deve ammettere sia la liceità della cessione qui fatta valere che
la legittimità dell’azione proposta.”
Ecco quindi che, una compagnia
assicurativa, invoca il parere dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il
Mercato, chiedendo appunto se le clausola che propone l’incedibilità del
credito ad un carrozziere “fuori convenzione” è da considerarsi o meno vessatoria.
La data di presentazione dell’istanza è
il 7 dicembre u.s. e l’Ente avrà a disposizione 30 giorni per pronunciarsi. Diversamente
il silenzio assenso non considererà vessatoria tale clausola contrattuale.
Di seguito il testo della citata
sentenza di Torino:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI
TORINO
V SEZIONE CIVILE
Dott. Alberto Polotti
di Zumaglia
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA PARZIALE
6288/2012
Nella causa civile iscritta al
n.ro 21318/11 del Ruolo Generale fra R.V.
Autoservizi e Noleggi S.A.S. in persona
del suo legale rappresentante pro tempore
con sede in Torino, v. Baltimora n. 4 ed elettivamente domiciliata in Torino, v. Beaumont n. 3
presso lo studio dell’avv. Eva Basso che la rappresenta e difende come da delega in atti
Attrice
Contro:
ZURICH Insurance Public Limited
Company in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in
Milano, v. Benigno Crespi n. 23
elettivamente domiciliata in Torino, c. Re Umberto n. 64 presso lo studio dell’avv.
Giuseppe Prencipe che la rappresenta e difende come da delega in atti
Convenuta
Nonché contro:
SGARLATA Salvatore residente in
Torino, v G. Boccardo n. 14
Altro Convenuto CONTUMACE
Oggetto: Richiesta di
risarcimento danni per sinistro da circolazione stradale.
CONCLUSIONI
Per l’attrice:
Richiamate le difese in atti e le
istanze istruttorie ivi formulate, ovvero per interpello e testi sulle
circostanze capitolate in atto di citazione e in memoria ex art. 320 c.p.c. del 28/2/2012 con
i testi ivi indicati Dichiarare la legittimazione attiva di R.V. Servizi e
Noleggi s.a.s. e rimessa la causa sul ruolo.
Accertata la responsabilità
esclusiva del sig. Sgarlato Gaetano
nella causazione del sinistro de quo condannare
la compagnia di assicurazione convenuta al risarcimento dei danni materiali
subiti dal veicolo Citroen C 3 targata
DK350VL quantificati nella misura di euro 5.231,95 ed euro 360,00 per onorari di noleggio della
vettura sostitutiva: condannare altresì la
convenuta a rifondere all’attrice
le spese di assistenza legale stragiudiziale quantificate in euro 800,00
e così per la complessiva somma di euro 6.391,95 o di quella veriore somma accertanda
in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo.
In via subordinata
Condannare la compagnia convenuta al pagamento delle somme di euro
5.231,95 per riparazioni apportate alla
vettura Citroen C3 targata DK350VL euro 800,00 per spese legali stragiudiziali
ed euro 360,00 per fermo tecnico,
somma questa da liquidarsi anche in via
equitativa Con vittoria di spese ed oneri per
CTU e CTP ove disposta consulenza
tecnica d’ufficio
Per la Convenuta Zurich Insurance P.L.C.
In via preliminare Voglia il
giudice di Pace adito, dichiarare la
carenza di legittimazione attiva di R.V.
Autoservizi s.a.s. e di legittimazione
passiva di Zurich Insurance P.l.c.
Nel Merito Respingere la domanda
di parte attrice poiché infondata
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di
accoglimento anche parziale della domanda attorea, voglia il Giudice di Pace
adito ridurre il quantum della pretesa
azionata da R.V. Autoservizi s.a.s. all’importo effettivamente dovuto e provato.
In ogni caso Con vittoria di
spese ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario 12,5% ed
oneri fiscali
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione
regolarmente notificato il 3/5/2011 alla Zurich Insurance P.L.C. ed il 19/9/2011 al sig. Sgarlata
Salvatore la R.V. Autoservizi e Noleggi
s.a.s. conveniva in giudizio i
suddetti destinatari di tale atto
dichiarando di agire in qualità di cessionaria del credito vantato dalla sig.ra
Maria Rosa Cianci in conseguenza di sinistro stradale verificatosi il
14/1/2011. Asseriva l’attrice: che in tale data Cianci Maria Rosa
percorreva in Torino, v. Monastir con la
sua Citroen C3 targata DK350VL e che
all’intersezione con v. Sapri il predetto suo veicolo veniva urtato dalla Fiat
Uno targata TO 61431S di proprietà di Sgarlata Salvatore ma condotta da
Sgarlata Gaetano che percorrendo la
predetta v. Sapri ometteva di concederle la precedenza; che dopo il sinistro
Sgarlata Gaetano riconosceva la propria
responsabilità e sottoscriveva modulo CAI; che il credito della sig.ra Cianci
veniva ceduto all’attuale attrice. All’udienza del 18/7/2011 la Zurich
Insurance P.L.C. si costituiva regolarmente in giudizio depositando comparsa di
risposta con la quale si eccepiva preliminarmente l’illegittimità della cessione fatta valere,
asserendo che la stessa sarebbe in contrasto con precisa clausola contrattuale
e comunque non potrebbe essere fatta
valere in sede di procedura di risarcimento diretto posto che tale procedura potrebbe
essere avviata solo dal danneggiato diretto e cioè dall’assicurato e non
da altri soggetti come un cessionario,
eccependosi quindi la carenza di legittimazione passiva di essa convenuta,
contestandosi poi nel merito tutte le
richieste formulate con l’atto introduttivo di lite.
Il G.d.P. invitava anzitutto
parte attrice ad integrare il contraddittorio nei confronti del responsabile
posto che il comma 3 dell’art 144 del d.lgs. n. 209/2005 prevede che nel giudizio promosso contro l’assicuratore sia sempre chiamato anche il responsabile del
danno, facendosi chiaramente riferimento
ad ogni azione diretta svolta contro l’assicuratore e ciò in sintonia
con la giurisprudenza da decenni formatasi sotto l’impero della legge n.
990/69. La difesa attorea provvedeva
quindi a tale incombente ma nessuno compariva per lo Sgarlata Salvatore per cui ne veniva
dichiarata la contumacia; detta difesa si opponeva poi alle argomentazioni
svolte dalla convenuta ed il G.d.P., per
economia processuale, invitava le parti a precisare le conclusioni onde
decidere su tale questione preliminare ed a tanto esse provvedevano
all’udienza del 29/6/2012 alla quale la
causa veniva trattenuta a sentenza. Nel fascicolo di parte attorea è presente
lettera raccomandata datata 20/1/2011 ricevuta dalla Toro Assicurazioni s.p.a. il 27/1/2011 e dalla
Zurich il 25/1/2011, lettera che
contiene tutti gli elementi richiesti
dalla legge e comunque da comunicazione
dell’esistenza della cessione di credito sottoscritta in pari data il che conferma che la cessione predetta è
intercorsa prima della notifica dell’atto di citazione circostanza questa
che parte convenuta parrebbe voler contestare. La domanda era comunque proponibile
e deve pertanto essere esaminata. Per quanto riguarda la modalità scelta per la
notifica della cessione al debitore ceduto è appena il caso di rilevare che per
giurisprudenza costante la notificazione al debitore ceduto, prevista dall’art.
1264 c.c. non si identifica con quella effettuata ai sensi dell’ordinamento
processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può
concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza
della mutata titolarità attiva del
rapporto obbligatorio. (Cass. 18/10/2005 n. 20143 e Cass. 18/10/2005 n. 20144).
E nel caso di specie può dirsi osservata la formalità concessa da quanto appena affermato, tramite l’invio
della suindicata raccomandata che
comunica l’esistenza della cessione, con la conseguenza che il credito, già
trasferito nel patrimonio del cessionario per effetto del contratto di
cessione, legittima lo stesso cessionario una volta effettuata la notifica del
contratto, a pretendere la prestazione dal debitore. ( in punto v. Cass.
16/6/2006 n. 13954). E’ poi il caso di rilevare che per effetto del contratto
di cessione il diritto di credito trasmigra al cessionario con tutte le
azioni dirette ad ottenerne la
realizzazione e nell’ipotesi dell’esercizio di tali azioni da parte del
cessionario contro il debitore ceduto non è necessaria la partecipazione al
processo del cedente. (Cass. 18/7/2006 n. 16383) Per quanto riguarda la
cedibilità del credito conseguente al diritto al risarcimento da incidente
stradale si deve ricordare essere stato precisato che “ ... il credito derivante da fatto illecito
ha i caratteri del credito attuale, tanto è vero che, in caso di riconoscimento,
gli interessi sulle somme dovute decorrono dal fatto e non dall’accertamento
giudiziale . Certezza, liquidità ed esigibilità del credito sono attributi che non operano nella disciplina
della cessione, ma sono richiamati dal sistema
a proposito di istituti diversi, come quello della compensazione (art
1243 c.c.). La possibilità che il debito ex delicto non sia riconosciuto non
incide sugli effetti della cessione, perché questa forma di invalidità opera
in tema di garanzia che il cedente può
prestare (art 1266 c.c.) e si traduce
nell’obbligo di quest’ultimo di risarcire il cessionario.” ( così in motivazione Cass. 5/11/2004 n. 21192 non massimata
). Tale principio è stato poi ribadito riconoscendosi la cedibilità del credito
risarcitorio ad un terzo e nella specie ad un carrozziere incaricato della
riparazione dei danni patiti dal veicolo “…non trattandosi di un diritto
strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti od indiretti divieti
normativi. Detto terzo è legittimato ad agire, invece del cedente, in sede giudiziaria…” (Cass. 13/5/2009 n.
11095) Si è anche precisato che “Il credito di risarcimento da c.d. fermo
tecnico, consistente nel costo del noleggio di auto sostitutiva per il tempo
occorrente ai fini della riparazione dell’autovettura incidentata, è
suscettibile di cessione, ai sensi dell’art. 1260 cpd. civ. e il cessionario può in base al tale titolo,
domandarne anche giudizialmente il pagamento
al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun divieto
normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio.” (Cass. 10/1/2012
n. 51) Rilevata dunque la liceità della cessione del credito anche quando
conseguente a fatto illecito non resta che esaminare le eccezioni formulate
dalla convenuta la quale invoca anzitutto la presenza di clausola contrattuale
che vieterebbe la cessione del credito risarcitorio. Detta clausola precisa
testualmente: “ Le parti pattuiscono che, ai sensi dell’art 1341-1342 comma 2
codice civile, l’assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal
presente contratto, a meno che l’assicuratore abbia prestato il proprio
consenso a tale cessione.” Una tale clausola rappresenta indubbiamente una
restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi a carico
dell’assicurato, restrizione che per il comma 2 dell’art 1341 c.c. non ha effetto se non specificatamente approvata per iscritto; in sostanza detta
clausola richiedeva la doppia sottoscrizione per essere valida. Ma nella
documentazione prodotta non risulta affatto che
vi sia stata una espressa approvazione della clausola visto che l’unico
foglio firmato dalla Cianci Maria Rosa contiene una sola firma e non fa affatto riferimento agli articoli
richiamati nella clausola ne alla clausola stessa il che già porterebbe a dire
che detta clausola non può avere alcun effetto e ciò in applicazione proprio
delle norme richiamate nella clausola. In ogni caso occorre però ricordare: che
per l’art. 33 comma 2 lett. t) del
d.lgs. 6/9/2005 n. 206 si presumono vessatorie sino a prova
contraria le clausole che hanno per
effetto delle restrizioni alla libertà
contrattuale del consumatore con i terzi; che per l’art 34 del predetto
decreto legge al fine di escludere la
vessatorietà, il professionista deve provare che le clausole siano state oggetto di specifica
trattativa, prova che nel presente caso non è stato nemmeno chiesto di fornire;
che per l’art. 36 le clausole considerate vessatorie sono nulle restando il
contratto valido per il resto e la nullità opera a favore del consumatore e può
essere rilevata anche d’ufficio; che l’art 143 del codice del consumo prevede
che i diritti attributi al consumatore dal codice stesso siano irrinunciabili.
Che la clausola in esame sia
abusiva è confermato sia dalla dizione del richiamato art. 33 comma 2 lett. t)
del codice del consumo sia dal fatto che detta clausola determina a carico del
consumatore un significativo squilibrio
dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Per di più la possibilità
di escludere l’applicazione della disciplina
di protezione del consumatore per una clausola vessatoria “… è consentita solo
quando la clausola abusiva sia stata oggetto di specifica trattativa, seria,
effettiva ed individuale, non essendo sufficiente al riguardo la prova della comune determinazione
di una o più clausole o di alcuni punti specifici delle medesime, (cosiddetta
negoziazione parziale), dal momento che alla parte del contratto che non abbia costituito
oggetto di trattativa individuale, corredata delle caratteristiche sopra elencate,
si applica la disciplina di tutela del consumatore. “ (Cass. 20/8/2010 n. 18785)
Ma nel presente caso la prova di
una specifica trattativa non solo no è stata chiesta, come già rilevato, ma
sarebbe stata, in ogni caso, di una
difficoltà non certo agevolmente
superabile visto il tipo di contratto in esame e soprattutto la sua
forma e le modalità con le quali di
norma viene venduto. Per quanto riguarda l’applicazione del codice del consumo
al predetto contratto si può rilevare che “La disciplina di tutela del consumatore posta dagli artt.
33 e ss. del d.lgs. 6/9/2005 n. 206 (c.d. Codice del consumo) prescinde dal
tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione
oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di
moduli o formulari in vista dell’utilizzazione
per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto.
Infatti, detta disciplina è volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione
e sostanziale imposizione del contenuto
contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso
sostanziantesi nella preclusione per il consumatore
della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, con la conseguenza
che la vessatorietà della clausola può
ben attenere anche al rapporto contrattuale che sia stato singolarmente ed
individualmente negoziato per lo specifico affare…risultando, quindi, categoria
diversa dall’onerosità ex art 1341 secondo comma cod.civ. con cui concorre
unicamente nell’ipotesi, per l’appunto, di contratti unilateralmente
predisposti da un contraente in base a
moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita
di rapporti.” (Cass. 20/3/2010 n. 6802). Chiarito dunque che la clausola in esame vorrebbe impedire all’assicurato di stipulare un negozio
perfettamente lecito, limitandolo nella sua libertà di trattare con i terzi e
che è senz’altro inquadrabile nella fattispecie presa in considerazione dall’art.
33 del codice del consumo ne consegue la sua palese vessatorietà e conseguentemente
la sua nullità per cui l’eccezione di parte convenuta basata su tale clausola
deve essere respinta. Ci si deve allora
chiedere se non si possa eccepire che l’azione diretta contro il proprio
assicuratore, trovando la sua ragione nel contratto, non possa essere oggetto di
cessione, come sostenuto dalla difesa dell’assicuratrice convenuta . Ma una
tale eccezione dimentica che non è impedito al danneggiato di cedere qualsivoglia suo credito e quindi
anche quello derivante dal fatto illecito e dal contratto di assicurazione,
contratto che di per se consentirebbe anche un’eventuale azione per
inadempimento.
Per meglio chiarire gli esatti termini della questione si ritiene
di ricordare anzitutto essere stato rilevato che “ l’obbligazione risarcitoria,
anche quando il diritto al risarcimento sia conseguenza di inadempimento
contrattuale, non ha natura accessoria rispetto all’obbligazione contrattuale
rimasta inadempiuta, bensì si configura come un’obbligazione autonoma, con la
conseguenza che il relativo credito può costituire oggetto di cessione, a
titolo oneroso o gratuito, ai sensi e nei limiti dell’articolo 1260 c.c..”
(Cass. 21/4/1986 n. 2812) Nel caso di cessione di un credito che si intenda far
valere nei confronti del proprio assicuratore a sensi degli articoli 149 e 150
del cod. assic. l’obbligazione risarcitoria trova la sua causa pur sempre nel
fatto illecito o meglio nella responsabilità da circolazione di veicoli ed è
quindi un’obbligazione autonoma e non accessoria al contratto di assicurazione
che si invoca per agire a sensi delle predette norme. Il contratto di
assicurazione si pone di fatto come occasione
per l’azione che viene fatta valere che ha la sua causa nel fatto
illecito e non si vede per quale motivo chi ha un diritto in forza di un
contratto ed un altro derivante da
obbligazione da fatto illecito non possa cedere entrambi i suoi diritti
ad altro soggetto che a sua volta li faccia valere nei confronti del soggetto
come l’assicuratore che può essere
tenuto a dover intervenire in forza di entrambi tali titoli. Sostenere che
l’art. 149 impedisca all’assicurato la cessione dei diritti da far valere nei
confronti del proprio assicuratore in forza del contratto e del diritto ad
essere risarcito del danno da un sinistro stradale solo perché l’art. 2 del
d.p.r. n. 254/2006, definendo i danneggiati , fa riferimento al proprietario od
al conducente del veicolo che abbia
subito danni a seguito del sinistro, da
un lato, dimentica che il predetto d.p.r.
disciplina unicamente le modalità attuative del sistema del risarcimento
diretto (come precisa all’art. 2) non sostituendosi quindi, laddove non lo dica
espressamente, a norme di carattere
generale e dall’altro che proprio perché
tali norme, come in particolare quelle
sulla cessione dei crediti, non risultano derogate, non si vede perché si
voglia impedirne l’esercizio. Tanto precisato si deve ammettere sia la liceità
della cessione qui fatta valere che la legittimità dell’azione proposta. Nel
caso di specie è stata infatti prodotta una cessione con la quale Cianci Maria
Rosa ha dichiarato di essere assicurata
presso Zuritel facendo espresso riferimento al sinistro per cui è causa
precisando inoltre che è applicabile la procedura di risarcimento diretto e
quindi facendo così riferimento anche
all’azione contro il proprio assicuratore. Anche quest’eccezione deve perciò essere respinta visto che con la
cessione del diritto fatta valere l’attrice si è posta nella stessa posizione
giuridica dell’assicurata agendo giudizialmente in sua vece in forza appunto
della predetta cessione. Ciò che non può non destare forti perplessità sotto il
profilo della correttezza è comunque il
fatto che alle ben tre lettere spedite
dalla patrocinatrice dell’attrice all’assicuratrice non risulta si sia mai
risposto precisando tutte le argomentazioni sviluppate invece in causa;
in sostanza non si è mai detto di non accettare la cessione per poi proporre in
causa una serie di eccezioni che alla luce di quanto sin qui detto non possono
che risultare infondate e dilatorie ed indicano un preciso comportamento della
parte. Respinte dunque tutte le argomentazioni di parte convenuta e dichiarata
la piena legittimità della cessione qui
fatta valere ne consegue il riconoscimento della legittimazione attiva
della R.V. Autoservizi e Noleggi s.a.s. a far valere i diritti che qui intende
veder riconosciuti e conseguentemente si dichiara la legittimazione passiva
della Zurich Insurance a fronte dell’azione contro di essa esercitata, rimettendosi
perciò la causa sul ruolo per l’ulteriore
istruttoria, rinviando per la liquidazione
delle spese alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Torino
decidendo parzialmente, ritenuta la
legittimità e validità della cessione di credito invocata dall’attrice R.V. Autoservizi e Noleggi s.a.s. in persona
del suo legale rappresentante pro tempore ne riconosce la legittimazione attiva contestualmente dichiarando la legittimazione
passiva della Zurich Insurance P.L.C. a fronte della domanda qui proposta
e rimette la causa sul ruolo per
l’ulteriore istruttoria come da separata ordinanza.
Torino, 15 luglio 2012
Il Giudice di Pace
Dott. Alberto Polotti di Zumaglia
Depositato in cancelleria il 16
luglio 2012
