L’indignazione
per le modifiche all’art 139 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs 209)
introdotte dal d.l. 1/2012 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, prosegue e proviene da più parti.
Non da ultimo dall’Associazione familiari delle vittime
della strada che la esterna attraverso una lettera indirizzata al
sottosegretario alla Presidenza Consiglio, Antonio Catricalà e ai componenti delle commissioni Industria,
Finanze, Giustizia, Sanità, Affari costituzionali della Camera, esprimendo
preoccupazione per quegli emendamenti che non sortiranno gli effetti sperati: il
contrasto alle truffe assicurative, ma determineranno unicamente l’aumento dei
costi dei sinistri, rischiando di svilire il diritto a ottenere un giusto ed
equo risarcimento.
Gli operatori di settore sono abbastanza concordi su questo
aspetto. Chi avrà le risorse economiche per permetterseli potrà sottoporti ai
richiesti accertamenti clinico – strumentali per dimostrare i postumi cosiddetti
micro permanenti conseguenti ad un evento lesivo derivante dalla circolazione
stradale. Come per esempio:
- Esame radiografico statico nelle tre proiezioni ortogonali ed eventualmente nelle proiezioni dinamiche per le prove di funzionalità del rachide cervicale, da eseguire in flesso-estensione forzata.
- Ecografia dei muscoli lunghi del collo
- Ecodoppler delle arterie vertebrali
- Esame cocleo-vestibolare
- Esame stabilometrico
- Esame elettronistagmografico
- Esame elettromiografico
- T.a.c. e R.m.n.
Chi non potrà invece, non vedrà soddisfatti i propri diritti
e ristorati i pregiudizi subiti. Ma d’altronde oramai, questa è una costanza:
il potere delle compagnie assicurative vince sui diritti, anche quelli
costituzionalmente garantiti, dei danneggiati. Altrimenti non si spiega neanche cosa c’entri
il risarcimento delle microlesioni derivanti dalla circolazione stradale con la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. Ma tant’è! E
l’approvazione delle modifiche anche in Parlamento sembra oramai scontata.
Anche dal punto di vista medico e più precisamente medico
legale, i sentimenti sono diversi. Il SISMLA è dalla parte dei danneggiati,
mentre nella relazione
di un incontro di studio “ristretto” organizzato dall’Associazione Melchiorre
Gioia una considerazione, al punto 6, innesca dubbi inquietanti:
“Infine,
indubitabile si è ritenuto che le nuove norme non possano che
applicarsi al solo accertamento e
stima del danno
biologico. Tuttavia, ove
l’applicazione delle nuove norme
porti ad escludere
nel caso concreto
la configurabilità di un danno
biologico risarcibile, ne discenderà
necessariamente
l’irrisarcibilità (per difetto
di nesso causale tra illecito ed evento) dei danni
consequenziali: ad esempio, le spese mediche sostenute per curarsi da postumi
ritenuti irrisarcibili. Si è
infatti osservato che,
se il danno
biologico non può
essere accertato in corpore in modo obiettivo ed incontrovertibile,
giuridicamente non se ne può affermare l’esistenza, e se di un
evento di danno
non è provata
l’esistenza, non si
potrà conseguentemente ritenere
risarcibili le spese sostenute per eliminarne o ridurne le conseguenze. “
L’invito al
commento è aperto.